Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10506 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME LP05 06 / 0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE Oggel to SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G. N. 12273/99 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere 15671/99 Cron. 23124 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 06/04/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: Mr Soc. S.n.C Y MO G. IO DI IO IO & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIECO PASQUALE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI OL;
- intimato °e sul 2° ricorso n 15671/99 proposto da: 2001 LI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA به بسی MONTE DELLE GIOIE 1, presso lo studio dell'avvocato 1654 -1- MARINA SOLIMINI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA FABRIZIO SOLIMINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro ur.мя Soc. S.n.c. MO G.IO DI IO IO & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE CHIECO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 738/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 08/07/98 R.G.N. 1537/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SOLIMINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per 1'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo e rigetto del primo motivo del ricorso principale;
accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e rigetto nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di Trani, sezione distaccata di VO di UG (notificato il 25 luglio 1988) il sig. AO FU conveniva in giudizio la società LI G. RO di IO RO & C. s.n.c. per chiederne la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 77.662.981 a titolo di emolumenti e indennità connessi a rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 7 luglio 1965 al 30 giugno 1985 (tra cui differenze di retribuzione in relazione al dedotto svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica attribuitagli, compenso di lavoro straordinario feriale e festivo, trattamento di fine rapporto), oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo. Nel contraddittorio con la convenuta, il PR pronunciava sentenza (depositata il 17 febbraio 1996) con la quale riteneva prescritto ogni credito fino al 30 luglio 1978; riteneva, in relazione al periodo successivo, non provato lo svolgimento di lavoro straordinario festivo, mentre riteneva provato lavoro straordinario feriale che quantificava in via equitativa in lire 5.000.000, e riteneva altresì titolo dispettante a corrispettivo di generi in natura la somma di lire 1.200.000; condannava pertanto l'anzidetta società a pagare al ricorrente la complessiva somma di lire oltre interessi legali e rivalutazione 6.200.000, monetaria. Sull'appello del FU e su quello incidentale della società, il Tribunale di Trani, con sentenza depositata 1'8 luglio 1998, in parziale accoglimento del gravame principale ha condannato la società LI G. RO di IO RO & C. s.n.c. a pagare al FU la somma di lire 13.642.389, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo, ed ha rigettato l'impugnazione incidentale. Il giudice d'appello ha osservato (in relazione a quanto rileva nel presente giudizio di legittimità) che le risultanze istruttorie non avevano offerto la prova dell'espletamento di festivo. Relativamente allalavoro straordinario domanda concernente il lavoro straordinario feriale sul qual punto lo stesso giudice riteneva che 4 Emer fosse stata proposta impugnazione dal FU, valutato l'atto di gravame nelle sue componenti e nel suo complesso " lo stesso giudice ha fatto riferimento, per pronunciare entro i limiti della domanda, a quanto calcolato dalla stessa parte nel conteggio allegato al detto atto introduttivo limitando quindi la condanna, detratto quanto già percepito, alla somma di lire 11.785.389. Il Tribunale, nel riconoscere sull'importo ritenuto spettante "la svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo", ha precisato che, in base a giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi sufficiente l'indicazione delle coordinate predette, essendo compito delle parti sviluppare "in executivis" un conteggio vincolato. Ha inoltre respinto la domanda di ulteriori somme differenziali, ed ha rilevato che il t.f.r. era stato corrisposto al lavoratore in corso di causa;
che per le differenze di tredicesima mensilità era intervenuta la prescrizione;
e che in ordine alle ferie non godute vi era carenza di riscontri probatori: ha ritenuto in ogni caso decisiva al riguardo la preclusione derivante dalla mancanza di Em i specifiche doglianze nell'atto di gravame. 5 La società LI G.RO chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura. L'intimato FU resiste con controricorso, nel quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. L'anzidetta società ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Dev'essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza. ricorrente2.- Con il primo motivo la principale denunzia nullità della sentenza impugnata in relazione al disposto dell'art. 112 per vizio di ultrapetizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. ed omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta che la sentenza impugnata rideterminazione della abbia operato la retribuzione per lavoro straordinario feriale e pronunciato condanna al pagamento delle relative differenze senza considerare che al riguardo non vi era stato appello da parte del FU;
e rileva che anche il capo della sentenza di primo grado 6 relativo agli interessi ed alla rivalutazione monetaria non era stato oggetto di specifica impugnazione, sicchè il giudice d'appello era intervenuto sul punto riformando tale capo di sentenza nonostante su di esso si fosse formato il giudicato. Il motivo è infondato e va disatteso. Sul punto concernente la impugnativa avverso la statuizione pretorile avente ad oggetto il compenso del lavoro straordinario feriale, il Tribunale si è pronunciato espressamente disattendendo analogo rilievo mosso al riguardo dalla società datrice di lavoro, ed ha affermato che doveva invece ritenersi proposta impugnazione sul punto suddetto in base ad di gravame nelle sue una valutazione dell'atto componenti e nel suo complesso. Trattasi di interpretazione del contenuto di un atto di parte, rimessa alla valutazione del giudice del merito, da questi nel caso di specie motivata in maniera pur sintetica ma sufficiente, con preclusione quindi di una nuova e diretta interpretazione valutativa da parte del giudice di legittimità, non consentita invero nel giudizio di cassazione (ma alla quale, in realtà, sembra tendere la censura in esame). In particolare, 7 oggetto della censura è essenzialmente l'asserita apoditticità della statuizione del Tribunale al riguardo, e solo come mera conseguenza si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Ne consegue che la Corte, non essendo giudice del fatto, non è tenuta ad esaminare gli atti di causa, in quanto risulta denunciato soltanto un vizio di motivazione, peraltro insussistente, come già evidenziato. In ordine agli accessori, va rilevato che il Tribunale non ha riformato sul punto - come inesattamente dedotto dalla ricorrente principale genericamente la sentenza pretorile che aveva ed emesso condanna al pagamento di rivalutazione interessi, ma ha sostanzialmente confermato la limitandosi ad una medesima decisione specificazione della stessa con la formulazione di 1 quale riportata nella narrativa una pronuncia Mr al pagamento delladella presente sentenza rivalutazione e degli interessi sulla somma rivalutata. 3.- Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.C. e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n.724, la società LI G. RO censura la sentenza impugnata per non avere applicato il detto art. 429 8 nel senso che, nella ritenuta applicabilità del cumulo di interessi e rivalutazione, il computo di tali accessori deve essere operato separatamente nominale del credito retributivo.sull'importo Censura altresì la medesima sentenza per l'omessa applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994 che pone anche per i crediti di lavoro il criterio dell'assorbimento dei due accessori quantomeno a partire dal 1° gennaio 1995. Anche questo motivo è infondato. Va al riguardo richiamato quanto sopra detto (con riferimento al precedente motivo di ricorso) circa la statuizione del Tribunale relativa agli accessori, formulata come mera specificazione di analoga pronuncia pretorile. La medesima statuizione è a sua volta essenzialmente conforme alla giurisprudenza emessa in materia da questa Corte da ultimo con la sentenza a Sezioni Unite 29 gennaio 2001 n.38, alla stregua della quale la stessa pronuncia del giudice d'appello va comunque interpretata come è consentito dalla formulazione adottata rettificandone le imprecisioni in diritto (ex art. 384 secondo comma c.p.c.), mediante richiamo al principio enunciato dalla ora citata sentenza delle Sezioni Unite, alla quale 9 Emr adesione e che ha deciso deve essere prestata riferimento ai crediti stabilendo che "1con previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n.412 del 1991 e n.724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma 36, della legge n.724 del 1994, limitatamente alla estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo della indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato vantaggio della Eur. 10 liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un rispetto all'obbligo aggravio aggiuntivo incompatibile con la funzione risarcitorio - meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora" (così cit. Cass. Sez. Un. n.38/2001). Anche sul punto relativo all'applicazione del Ever citato art. 22, comma 36, della legge n.724/1994 il 11 anzitutto perché come già motivo va disatteso, la citata sentenza della Corte cennato Costituzionale 2 novembre 2000 n.459 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui estendeva ai crediti di lavoro dei dipendenti privati la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi (dichiarando illegittima la disposizione limitatamente alle privati"). Ed inoltre perché, ancheparole "e indipendentemente da tale declaratoria di illegittimità, la inapplicabilità della norma alla fattispecie conseguirebbe comunquepresente all'essersi questa compiutamente realizzata prima dell'entrata in vigore della detta legge n.724 del 1994 (attenendo a rapporto di lavoro terminato nel 1985): e quindi il fatto integrante l'inadempimento, fonte del diritto ai suddetti accessori, sarebbe in ogni caso soggetto alla disciplina dell'art. 429 terzo comma c.p.c., precedente la legge sopra citata. 4.- Con il primo motivo del ricorso incidentale il FU denunzia violazione degli artt. 2118 e 2120 c.c. nonché insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 3 12 Em r e n.5 c.p.c.), e censura la sentenza impugnata perchè, avendo ritenuto estinto per prescrizione il diritto alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di superiori mansioni per il periodo dal 1965 al 1973, avrebbe omesso di valutare l'incidenza di dette maggiorazioni retributive nel computo di altri emolumenti (quali la tredicesima mensilità, l'indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto), per i quali il termine di prescrizione non poteva ritenersi decorso. Il motivo è inammissibile perché non considera che l'impugnata sentenza, nel respingere sul punto l'appello della attuale ricorrente e nel confermare quindi la pronuncia pretorile che aveva rigettato le pretese riguardanti gli altri emolumenti sopra menzionati, ha enunciato, tra altri argomenti e quale ragione decisiva della propria statuizione, la preclusione derivante dalla mancanza di specifiche doglianze nell'atto di gravame (v. pag. 22 sentenza Tribunale): ed avverso tale determinante ragione della pronuncia, il ricorrente incidentale non ha mosso alcuna precisa e specifica impugnativa nella presente sede di legittimità. Va invero ricordato, al proposito, quanto costantemente affermato da questa Corte, e cioè che nr. 13 "quando il disposto di una sentenza è sorretto da più ragioni diverse e concorrenti, ma tutte ugualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione che non investa tutte le ragioni della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che la sentenza stessa dovrebbe comunque restare ferma non essendo state impugnate anche le altre ragioni sulle quali pure la medesima si fonda, e non sarebbe possibile il raggiungimento dello scopo proprio del ricorso, che è quello dell'annullamento della sentenza denunziata" (Cass. 24 giugno 1994 n.6080; cfr. altresì tra le molte, Cass. 24 novembre 1988 n.11902, 18 aprile 1998 n.3951, 9 settembre 1997 n.8798). 5.- Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denunzia violazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c. nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.) e censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del FU di lavoro straordinario festivo (oltre a mir. 14 quello feriale): e ciò per aver fatto malgoverno dei principi processuali in tema di disponibilità e valutazione delle prove, attribuendo portata e valenza diversa a testimonianze che erano invece univoche e convergenti nel riferire lo svolgimento di entrambe le forme di lavoro straordinario da Lamenta comunque il mancato parte del lavoratore. ricorso al riguardo, da parte del Tribunale, al criterio della quantificazione in via equitativa del relativo compenso ai sensi dell'art. 432 citato. Detto motivo va disatteso. Con esso vengono invero inammissibilmente mosse censure e critiche avverso le valutazioni in fatto svolte dal giudice d'appello, riguardanti l'interpretazione data da questo giudice alle acquisite risultanze istruttorie, che involgono un sindacato nel merito della causa, sulla questione anzidetta, non consentito nella presente sede di legittimità. D'altra parte il Tribunale, nel disattendere la domanda volta ad ottenere il compenso per lavoro straordinario festivo, ha enunciato una motivazione esaminando e valutando le corretta e congrua, Emr. dichiarazioni rese al riguardo dai singole 15 testimoni e ritenendole generiche e inidonee ad offrire la prova richiesta, come pure a consentire sul punto una valutazione equitativa. Correttamente quindi il detto giudice ha ritenuto di non poter fare ricorso alla valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., che è rimessa ad un potere discrezionale del giudice del merito (ed il cui mancato esercizio è stato pure nel caso di specie motivato), dal momento che tale potere discrezionale può essere esercitato soltanto nell'ipotesi - che non risulta ricorrere nel caso in cui sia individuata la obiettiva in esame impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta, e non può essere utilizzato per stabilire la misura о la quantità delle prestazioni per le quali sia stato richiesto il compenso, elementi che devono essere accertati e provati in base agli ordinari mezzi di prova (cfr. Cass. 16 febbraio 1993 n.1895; 1° marzo 1990 n.1605). 6.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale, par. denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (ex art. se 360 n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per Eme avere limitato la somma attribuita al FU, per 16 compenso del lavoro straordinario feriale, all'importo di lire 11.785.389 (mentre il consulente tecnico aveva ritenuto congrua la somma di lire 34.801.570) nonostante che nel ricorso introduttivo fosse stata richiesta la somma di lire si 24.831.145; e ritiene non condivisibile la ragione addotta in proposito dal Tribunale nel fare riferimento al conteggio analitico prodotto dalla parte. Il motivo è privo di fondamento. Il Tribunale infatti, effettuando l'interpretazione della domanda proposta dal ricorrente in primo grado ed operando quindi una valutazione attinente alla individuazione del "petitum" azionato, demandata in quanto tale al giudice del merito, ha, con argomentazioni precise dettagliate, accertato che, l'oggetto della e richiesta a titolo di compenso del lavoro straordinario era costituito dalla somma risultante dal conteggio accluso all'atto introduttivo relativa al periodo non coperto da prescrizione (luglio 1978 giugno 1985), specificata per singoli periodi ed ammontante complessivamente a lire 12.315.519, conclusivamente determinata, per la detrazione di quanto già corrisposto (lire Emer 17 530.130), in lire 11.785.389. Lo stesso giudice, nell'individuare dunque in questo importo, il "petitum" per il titolo anzidetto, ha pure precisato che la più elevata somma indicata per detto titolo nel contesto del ricorso di primo grado riguardava l'intero ventennio di servizio. I rilievi svolti nel motivo ora esaminato non hanno, dunque, pregio. In conclusione, per quanto sin qui detto, 7.- ricorso principale che quello incidentale sia il devono, entrambi, essere rigettati. Tale reciproca soccombenza comporta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
eLa Corte riunisce i ricorsi, principale incidentale;
rigetta entrambi i ricorsi;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 6 aprile 2001. US SA . Entre parcuris_ il Preside II Con estensore IL CANCELLIERE Deportatan Cancellera -1 AGD 2003A60 00 Oggi, LIEBE A R P U S 18