Sentenza 7 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8282 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
O L L O B E ) 4 E 7 E N 3 N C . FORTE SUPREMA0 82 82 /02 O O REPUBBLICA ITALIANA A N I Z , P 1 A I 9 R D 9 T 1 - E 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C 1 I - 1 D 2 U . I L G 9 3 E E B PAGAMENTO N N O 6 T 4 SOMMA S SEZIONE PRIMA VILE . I T R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente - R.G.N. 1837/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 12740 - Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 13/03/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CRISPI 36, presso l'avvocato ENRICO PICCHIARELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA;
intimato avversO la sentenza n. 54/98 del Giudice di pace di MONTEFIASCONE, depositata il 01/12/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 593 udienza del 13/03/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) LI EP, con atto di opposizione notificato al Comune di Castiglione in Teverina il 14 giugno 1998, impugnava dinanzi al Giudice di pace di Montefiascone un'ingiunzione di pagamento notificatale in data 13 marzo 1998, emessa da detto Comune dedu- cendone la illegittimità. Il Comune di Castiglione in Teverina si costitui- va eccependo, fra l'altro, la tardività dell'opposizione. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il giorno 1 dicembre 1998, riteneva la opposizione tardi- va, per essere stata notificata dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, essendo stato il provvedimento impugna- to notificato il 13 marzo 1998 e l'opposizione il 14 aprile 1998. Avverso la sentenza ricorre la LI, con at- to notificato al Comune di Castiglione in Teverina il 14 gennaio 2000, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il ricorso si deduce la violazione dell'art. 155 c.p.c., per avere erroneamente il Giudice di pace ritenuto, con la sentenza impugnata, l'opposizione tar- divamente proposta ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, per essere stata notificata in data 13 aprile 1998, non avendo egli tenuto conto che ai fini del com- puto dei termini processuali, ove questi scadano, come nel caso di specie, in giorno festivo, la scadenza é prorogata al primo giorno seguente non festivo. Il ri- corso é fondato. Il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla ingiunzione comunale di cui all'art. 3 del r. d. n. 639 del 1910 ed ha rigettato l'opposizione per essere stata proposta con atto notificato il 14 aprile 1998 avverso un atto notificato all'opponente il 13 marzo 1998. Così facendo ha violato il disposto dell'art. 155, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale, se il giorno di scadenza di un termine processuale é festivo, "la scadenza é prorogata di diritto al primo giorno seguen- te non festivo". Nel caso di specie, infatti, andava considerato che il 12 aprile 1998 era la domenica di Pasqua e il successivo giorno 13 era parimenti giorno 3 festivo, essendo il lunedì dell'Angelo. Il termine per 1'opposizione, scadente il giorno 12 aprile 1998, dove- va ritenersi pertanto prorogato di diritto al giorno 14 e l'opposizione doveva ritenersi tempestivamente propo- sta. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Viterbo, che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Viterbo. Così deciso in Roma il 13 marzo 2002, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Francesco Felicetti Identi Dutuis CORTE SE IL CANCELLIERE Deposten Andrea Bianchi * 7 GIU 2002 IL CANCELLIERE 4