Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1980, n. 13
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 febbraio 1980
Art. 3.
Al terzo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , sono soppresse le parole: "se i risultati che ne derivano sono pressoche' uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1980
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