Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Nel caso di condanna in grado di appello, anche qualora sia stata ridotta la pena comminata in primo grado, i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dell'art. 303 cod. proc. pen. e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 29554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29554 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 671
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 4270/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IN IA RE n. 9/5/1959;
LL IC n. 9/10/1977;
avverso l'ordinanza n. 748/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI REGGIO CALABRIA del 13/11/2013;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in funzione di giudice di appello ex art. 310 c.p. con distinte ordinanze del 13 novembre 2013 rigettava le richieste di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata a D'AG AR ER ed a CO EN nel medesimo processo per la scadenza del termine di durata massima della custodia.
Osservava il Collegio nelle due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, che nei confronti dei ricorrenti era stata pronunciata condanna in primo ed in secondo grado e che poi questa Corte di Cassazione, avendo escluso che fosse configurabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, disponeva l'annullamento con rinvio della sentenza di appello solo per la rideterminazione della pena.
La difesa in entrambi i casi invocava il decorso dei termini massimi di custodia ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 2 sostenendo che si dovesse applicare la disciplina prevista in caso di regressione del processo. La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva invece ritenuto applicabile l'art 303 c.p.p., comma 4, escludendo che ricorresse un'ipotesi di regressione.
Il Tribunale del Riesame riteneva che fosse stata correttamente applicata la disciplina di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4 in presenza di un giudicato parziale ex art. 624 c.p.p.. Contro tale provvedimento propongono separati ricorsi sia D'AG AR ER che CO EN, sostanzialmente identici, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla disciplina dei termini di custodia. Secondo i ricorrenti il caso di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4 ricorre solo quando "nei confronti del soggetto sia stata pronunciata in grado di appello sentenza conforme (e quindi sovrapponibile) a quella pronunciata in primo grado" mentre la sentenza di appello aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado. Nè poteva ritenersi formato il giudicato parziale a seguito di annullamento della aggravante.
I ricorsi sono stati riuniti in unico procedimento per la identità delle questioni.
Il ricorsi sono infondati.
È corretta l'interpretazione data dai giudici di merito in quanto l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. D) nel disciplinare i termini di fase dopo la condanna in grado di appello "senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna", prevede che "Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4", ovvero che non si applichi più un termine di fase ma solo i termini complessivi di custodia.
Le parti ricorrenti, invece, affermano sotto due profili la inapplicabilità di tale disciplina:
- innanzitutto interpretano la disposizione in questione nel senso che la necessità della "doppia conforme" significhi la piena sovrapponibilità della sentenza di secondo grado a quella di primo grado, condizione che non sussisterebbe nel caso in cui vi sia stata una diminuzione della pena irrogata, come nel caso di specie. - Poi, affermano che comunque non ricorre più la situazione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), che disciplina i termini di fase nel giudizio di legittimità, in quanto la sentenza che dispone l'annullamento parziale, ancorché solo per la pena, comporta una regressione del procedimento alla fase precedente con la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2. "Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi.... decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento"; torna quindi ad essere applicabile il termine di fase del giudizio di appello.
La prima questione è palesemente inconsistente in quanto dalla lettera della norma risulta come sia necessario che vi sia stata condanna nei due gradi di giudizio e non anche che sia stata mantenuta la stessa pena (la "sovrapponibilità" di cui parla la difesa).
Quanto all'effetto del parziale annullamento, ovvero che si tratti di "regressione" o "giudicato parziale", va fatto riferimento a decisioni di questa Corte che hanno affermato l'applicabilità del solo termine massimo in caso di rinvio limitato alla determinazione della pena (Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio la sola determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato; pertanto, la detenzione dell'imputato deve essere considerata come custodia cautelare, e non come esecuzione di pena definitiva. (Fattispecie relativa a rigetto del ricorso proposto dal P.G. avverso un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari disposta nel giudizio di rinvio). (Sez. 6, n. 2324 del 19/12/2013 - dep. 20/01/2014, P.G. in proc. Ben Lahmar, Rv. 258251). Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte, quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva escluso l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991 e la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di appello, limitatamente a tale aspetto). (Sez. 6, n. 273 del 05/11/2013 - dep. 07/01/2014, Elia, Rv. 257769). È infatti applicabile la disciplina dell'art. 624 c.p.p. che prevede la formazione progressiva del giudicato in caso di annullamento parziale laddove vi siano "disposizioni" della sentenza in grado di appello che non siano annullate e che "... non hanno connessione essenziale con la parte annullata".
Del resto, in simili situazioni nelle quali, a fronte di sentenze di condanna, il rinvio è stato disposto esclusivamente per il giudizio sulla rideterminazione della pena o per l'applicazione di circostanze, si è ritenuto che il giudicato parziale precluda l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., anche in riferimento alla prescrizione (Sez. 3, n. 19690 del 03/04/2013 - dep. 08/05/2013, Del Bergiolo, Rv. 256377)"; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994 - dep. 19/04/1994, Cellerini ed altri, Rv. 196886) e consenta l'esecuzione della sentenza nel caso in cui una "quota" della pena non possa più essere messa in discussione (La sentenza divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e contenente l'indicazione della pena che il condannato deve espiare va posta in esecuzione, a nulla rilevando l'annullamento con rinvio operato dalla S.C. e limitato alla sussistenza di una circostanza aggravante. (Fattispecie relativa a condanna per il delitto di spaccio di stupefacenti, annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80). (Sez. 1, n. 41941 del21/09/2012 - dep. 25/10/2012, Pitarà, Rv. 253622). Quindi, nei casi in esame, essendovi sentenza di condanna in grado di appello ed essendovi stata condanna in primo grado, sono applicabili i soli termini complessivi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli avvisi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014