Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 360
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Sentenza 14 gennaio 2002

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Nell'ordinamento della professione di giornalista, di cui all'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall'art. 35 della stessa legge, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa (richiami a Corte cost. nn. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989).

Mentre ai fini dello svolgimento della pratica giornalistica, costituente uno dei presupposti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, l'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 richiede la presenza nel periodico di almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari, nessun requisito relativo alla composizione della redazione del giornale è invece fissato dall'art. 35 della stessa legge ai fini dello svolgimento dell'attività necessaria per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 360
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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