Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1018
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle di pagamento

    Il giudice rileva che, anche per le cartelle non correttamente notificate, la loro esistenza e validità non potevano più essere contestate in assenza di impugnazione del successivo atto di fermo, notificato a mezzo PEC. L'eccezione di prescrizione era preclusa per il periodo antecedente la notifica dell'atto interruttivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice esclude la prescrizione per il periodo antecedente la notifica dell'atto interruttivo (preavviso di fermo) e, per il periodo successivo, ritiene che non fosse decorso il termine di prescrizione alla data di notifica dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Disconoscimento conformità copie

    Il giudice ritiene generico il disconoscimento, affermando che la produzione di copie conformi è connaturata al processo telematico e che, in assenza di specifica istanza di verificazione, il mero disconoscimento non è sufficiente a contestare la validità delle copie.

  • Rigettato
    Disconoscimento sottoscrizione

    Il giudice esclude la possibilità di mero disconoscimento della sottoscrizione, ritenendo necessaria una querela di falso, dato che l'agente postale agisce come pubblico ufficiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1018
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1018
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo