Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
E N 4 ee 59258 8 O I 9 1 Z / A 4 REPUBBLICA ITA02 9 84/ 03 / R 6 T N 2 S - I A . R T G B . E U . P . R L B D L I L A A R E . D T D B I A E CORTE SUPREMA DICASSAZIONE S T T N A Oggetto E 1 N I S 3 E R 1 I S „ E A . SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 1567/98 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 6829 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud.21/06/02 - Consigliere fe Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente 1 S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SC ID AR;
intimata . N avversO la sentenza n. 172/96 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 2002 09/12/96; 2870 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso;
il rigetto del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con atto di compravendita registrato l'11.7. 1984, US DA CA acquistava un appartamento sito in Dodiciville, chiedendo ed ottenendo, alla registrazione, l'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. La parte dichiarava, tra l'altro, a tal fine che l'immobile sarebbe stato destinato a propria abitazione. Successivamente l'ufficio constatava che l'acquirente non aveva occupato l'alloggio in questione è provvedeva, di conseguenza, al normali imposte ed accessori notificando in datarecupero delle 28.10.1993 avviso di liquidazione. La contribuente ricorreva avverso tale provvedimento chiedendone l'annullamento ed, in via subordinata, la riduzione del quantum dovuto al solo ammontare delle imposte normali. La Commissione Tributaria di prime cure accoglieva il ricorso sul presupposto della intervenuta decadenza dell'azione della Finanza poichè l'atto di revoca del beneficio fiscale era stato notificato oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del contratto. Appellava l'ufficio finanziario sostenendo la piena legittimità della pretesa tributaria. La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 172/01/96, pronunciata il 12.11.1996,respingeva l'appello confermando il giudizio precedente. Ha proposto ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria affidato a due motivi. La contribuente non ha esplicato attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce la violazione degli artt. 19 e 72 del T.U n. 131/86 per avere la sentenza impugnata ritenuto che il termine triennale di decadenza entro cui deve essere richiesto il pagamento dell'imposta decorre dalla data in cui l'atto è stato registrato anziché da quella in cui viene constatata la mancata adibizione dell'immobile a propria abitazione Con il secondo motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 74 e 76 del dpr 634/72 e dell'art. 2946 c.c.. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l'appello proposto dall'Ufficio sul presupposto dell'estinzione dell'azione finanziaria per decorrenza del termine triennale mentre invece nel caso di specie troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale. Il primo motivo del ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. 1 comma sesto della legge 22 aprile 1982, n. 168, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74 comma secondo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all'art. 76 comma secondo del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).Tale termine decorre normalmente a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso, e cioè, dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto. Nel caso però in cui il detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, il termine per richiedere l'imposta decorre dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione.(Cass sez.un. 1196/00; Cass 7010/01;Cass 1948/01;Cass 11949/01; Cass15910/01;Cass 4528/02). Da tale principio deriva necessariamente che nella fattispecie in esame non è sufficiente affermare come fatto dalla sentenza impugnata che si applica il termine di decadenza triennale ma occorre anche riscontrare in concreto il momento a partire dal quale decorre il termine in questione corrispondente alla data di mancato adempimento della dichiarazione di adibire l'immobile a propria abitazione. L'infondatezza del secondo motivo risulta da quanto fin qui esposto poiché,applicandosi nella fattispecie il termine triennale di decadenza deve necessariamente escludersi l'applicabilità del termine di prescrizione decennale. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione all'accoglimento del primo motivo con rinvio ad altra sezione della CT di 2° grado di Bolzano,che si atterrà al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo il secondo cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della CT di 2° grado di Bolzano Roma 21.06.02 Il Cons.est Il Presidente часо IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 27 FEB. 2003/ T IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio