Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/1998, n. 2338
CASS
Sentenza 22 settembre 1998

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Chi esercita uno scarico nella laguna di Venezia, per il quale sia stata richiesta la autorizzazione, ma prima che questa sia stata rilasciata, commette reato. La estraneità al regime normativo speciale per Venezia della previsione contenuta nell'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - che mitiga le sanzioni previste dal precedente art. 21 nell'intervallo temporale tra la richiesta ed il rilascio della autorizzazione - non significa, infatti, che la fattispecie in esso prevista non integri reato, ma comporta quale conseguenza che in quel territorio l'effettuazione di scarichi comunque non autorizzati è punita ai sensi del penultimo comma dell' art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171 (con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda) e non con la previsione dell' art. 23 legge 319 del 1976 (che prevede la sola ammenda). (Cfr. anche Cass. Sez. III, 9/7/1998, n. 2180 in corso di massimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/1998, n. 2338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2338
    Data del deposito : 22 settembre 1998

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