Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
Chi esercita uno scarico nella laguna di Venezia, per il quale sia stata richiesta la autorizzazione, ma prima che questa sia stata rilasciata, commette reato. La estraneità al regime normativo speciale per Venezia della previsione contenuta nell'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - che mitiga le sanzioni previste dal precedente art. 21 nell'intervallo temporale tra la richiesta ed il rilascio della autorizzazione - non significa, infatti, che la fattispecie in esso prevista non integri reato, ma comporta quale conseguenza che in quel territorio l'effettuazione di scarichi comunque non autorizzati è punita ai sensi del penultimo comma dell' art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171 (con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda) e non con la previsione dell' art. 23 legge 319 del 1976 (che prevede la sola ammenda). (Cfr. anche Cass. Sez. III, 9/7/1998, n. 2180 in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/1998, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 22/9/1998
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
2. " Aldo S. RIZZO " N. 2338
3. " Olindo SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 10037/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia
avverso la sentenza 4.2.1998 del G.I.P. della Pretura di Venezia, pronunciata nei confronti di:
SI EN, n. a Venezia il 2/1/1934
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. presso la Pretura circondariale di Venezia richiedeva al G.I.P. l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di CA EN in relazione al reato di cui all'art.9 della legge 16.4.1973, n. 171 (poiché, nella qualità di titolare dell'insediamento produttivo denominato "Gelateria CA", apriva, manteneva e comunque effettuava lo scarico in laguna dei reflui provenienti da quell'insediamento senza essere in possesso della prescritta autorizzazione --in Venezia, fino al 13.10.1997, data di rilascio dell'autorizzazione).
Il G.I.P. della Pretura di Venezia, con sentenza pronunziata ai sensi degli artt.129 e 459 c.p.p. in data 4.2.1998, rigettava la richiesta ed assolveva l'imputato "perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato".
Rilevava il giudicante che gli scarichi dei reflui erano stati effettuati dopo la presentazione di rituale richiesta di autorizzazione ma prima del rilascio della stessa e che, diversamente da quanto prevede la legge n.319/1976, all'art. 23, per il resto del territorio nazionale, nella disciplina speciale per Venezia, dettata dalla legge n. 171 del 1973 (ed in particolare dall'art. 9 di tale legge), non è prevista alcuna sanzione per chi effettui scarichi in laguna avendo richiesto l'autorizzazione (di competenza del Magistrato delle acque, a norma dell'art. 10, 2^ comma, legge 5.3.1963, n. 366) ma prima che questa sia stata rilasciata.
Il divieto di applicazione analogica in materia penale impedisce di estendere agli scarichi regolati dalla legge speciale per Venezia la disciplina dettata per il resto del territorio nazionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, eccependo erronea applicazione della legge penale.
Il P.M. ricorrente --facendo riferimento ad una decisione di questa Corte Suprema (Cass., Sez. III, 3.2.1995, P.M. in proc. Dazzo ed altri) che, per il reato di scarico senza autorizzazione previsto dall'art.9, 6^ comma-prima parte, della legge n. 171/1973, ha affermato la natura permanente "collegata alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato dalla P.A. competente"-- ha evidenziato l'incongruità e l'illogicità dell'interpretazione meramente letterale della norma, operata dal Pretore, dovendo considerarsi "assurdo che una legge speciale, volta a tutelare un complesso ecosistema quale quello della laguna di Venezia, non preveda come reato condotte sanzionate penalmente dalla legge che disciplina l'inquinamento delle acque in generale". Il CA, in data 4.9.1998, ha depositato memoria con cui prospetta l'infondatezza del ricorso del P.M. ed eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, 6^ comma, della legge n.171/1973, "nella parte in cui sembra considerare come penalmente illecita la condotta di chi effettua scarichi reflui nelle acque del comprensorio della Laguna di Venezia dopo avere debitamente presentato la richiesta di autorizzazione allo scarico e prima che tale autorizzazione sia stata rilasciata", per pretesa violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sia perché la norma in questione, in un contesto legislativo caratterizzato dalla specialità, equipara due condotte ontologicamente diverse sottoponendole alla medesima sanzione, sia perché lascerebbe indeterminata la fattispecie incriminatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. è fondato e merita accoglimento.
L'art.9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), agli ultimi due commi - come sostituiti dall'art.1ter del D.L. 10.8.1976, n.544, convertito con modificazioni nella legge 8.10.1976, n.690 - dispone testualmente che:
"In deroga a quanto previsto dall'art.26 della legge 5 marzo 1963, n.366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano-
Grado), chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza avere richiesto la preventiva autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500mila a lire 10milioni. In caso di recidiva specifica è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R, 20 settembre 1973, n.962, si applica la pena dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10milioni. Trattasi sostanzialmente di attività che la legge 10 maggio 1976, n.319 prevede e sanziona agli artt. 21 e 22.
Nell'art.9 della legge n. 171/1973 non si rinviene, invece, alcun riferimento testuale all'attività di "apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, richiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa", prevista quale ipotesi meno grave di reato dall'art. 23 della legge n.319/1976. Questa Corte Suprema:
a) con sentenza del 9.1.1995, n. 1154 (ric. P.M. in proc. Dazzo ed altri) ha affermato la natura permanente del reato di cui all'art.9, 6^ comma-prima parte, legge n. 171/1973, ricollegandola "alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il rilascio del titolo abilitativo da parte della PA competente";
b) con sentenza del 20.2.1998 (ric. Girardi) ha testualmente affermato, altresì, che 1a norma di cui all'art.9, 6^ comma, legge n. 171/1973, là dove prevede la apertura, il mantenimento o,
comunque l'effettuazione di uno scarico in laguna senza avere richiesto la prescritta autorizzazione non può essere interpretata nel senso che, chiesta l'autorizzazione, è in ogni caso consentito l'esercizio dello scarico anche prima che essa sia stata rilasciata. L'espressione della norma (al contrario) deve essere intesa --e così lo è sempre stata-- nel senso che chi esercita uno scarico per il quale sia richiesta l'autorizzazione, prima che questa sia stata rilasciata, commette reato".
Tali affermazioni non integrano una non-consentita applicazione analogica della legge penale ma si correlano ad una corretta lettura della norma incriminatrice, conforme alla sua "ratio ", nel pieno rispetto della "intenzione del legislatore" ai sensi dell'art. 12, 1^ comma, delle disposizioni sulla legge in generale.
L'art.23 della legge n.319/1976 (che mitiga le sanzioni previste dal precedente art.21 nell'intervallo temporale intercorrente tra la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione) non si applica alla città di Venezia ed alla sua laguna, la cui tutela dall'inquinamento delle acque trova sanzioni penali specifiche nell'art. 9 della legge n. 171/1973. Ed in proposito deve evidenziarsi che:
-- la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, è antecedente alla legge 10 maggio 1976, n.319 ed ha sicuramente caratteri di "specialità" rispetto a quest'ultima;
-- in particolare, le previsioni degli ultimi due commi dell'art.9 della legge n.171/1973, come sostituiti dalla legge n.690/1976, si trovano in rapporto di specie a genere con quelle corrispondenti degli artt. 21 e 22 della legge n.319/1976, in quanto contengono elementi specializzanti (effettuazione degli scarichi in un ecosistema particolarmente delicato quale quello lagunare) non contenuti nella norma generale;
-- i principi fissati dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in materia di abrogazione implicita, non si applicano nel caso in cui la norma anteriore sia "speciale" e quella sopravvenuta "generale", a meno che non risulti una diversa volontà del legislatore;
-- una siffatta "diversa volontà" del legislatore è esclusa, nella materia in esame, dall'art. 1ter della legge n.690 dell'8 ottobre 1976 che, introducendo due commi ulteriori nella formulazione dell'art. 26 della legge n.319/1976, ha testualmente previsto che "restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia,
nonché al D.P.R. 20 settembre 1973,n.962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque".
L'estraneità al regime normativo speciale per Venezia della previsione "mitigatrice" contenuta nell'art. 23 della legge n.319/1976 non significa, però, che la fattispecie in esso prevista non integra reato in quel territorio esposto a rischi particolari, ma comporta quale conseguenza che in quello stesso territorio l'effettuazione di scarichi comunque non autorizzati è punita ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge n.171/1973. La eccezione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa, è manifestamente infondata, poiché la condotta sanzionata è unica ed è costituita dallo scarico di reflui in laguna senza la necessaria autorizzazione, mentre la esclusione di previsioni mitigatrici deve ricondursi alla discrezionalità del legislatore, razionalmente esercitata in considerazione della peculiarità dell'ecosistema, cui si riconnettono specifiche esigenze di maggiore tutela.
Nè si profilano questioni di indeterminatezza della fattispecie penale, per violazione del principio di tassatività desumibile nel nostro ordinamento dall'art. 25 della Costituzione. Il principio di tassatività, come è stato autorevolmente rilevato, appartiene alla logica stessa della norma intesa come norma-comando (un comando, infatti, può perseguire il suo scopo di essere eseguito solo se ed in quanto il destinatario è in grado di conoscerne il contenuto) e, secondo la dottrina prevalente, sta ad indicare il dovere, per il legislatore, di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito (sia per esigenze di certezza sia per evitare l'arbitrio del giudice nella fase di applicazione della legge penale) ciò che è penalmente illecito. Il problema cruciale della tassatività è dunque quello di stabilire il grado di determinatezza della fattispecie, necessario e sufficiente perché il principio in questione possa considerarsi soddisfatto, e la soddisfazione del principio deve escludersi quando la norma, per la vaghezza od elasticità dei connotati, non consente di individuare, tramite il ricorso ai canoni interpretativi riconosciuti, il tipo di fatto disciplinato.
Una esclusione siffatta non può prospettarsi per la fattispecie in esame, ove la "ratio legis" è più che evidente, sicché non sorge alcun problema di interpretazione logica;
gli elementi descrittivi dei comportamenti illeciti sono certi e tutt'altro che elastici;
non vi è alcun riferimento a parametri valutativi non giuridici o alla possibilità di soluzioni alternative dipendenti esclusivamente dall'apprezzamento del giudice.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Pretura di Venezia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 611 e 623 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale ed annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998