Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1998, n. 1325
CASS
Sentenza 27 aprile 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia)la dove sanziona l'apertura il mantenimento o, comunque, l'effettuazione di uno scarico in laguna senza avere richiesto la prescritta autorizzazione non può essere interpretata nel senso che, chiesta l'autorizzazione, sia consentito l'esercizio dello scarico anche prima che questa sia stata rilasciata. Inoltre l'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319, che mitiga le sanzioni previste dall'art. 21, per lo scarico in difetto di autorizzazione, nell'intervallo temporale tra la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione, non si applica alla città di Venezia ed alla sua laguna, la cui tutela dall'inquinamento è affidata alla legge 171 del 1973.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1998, n. 1325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1325
    Data del deposito : 27 aprile 1998

    Testo completo