Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia)la dove sanziona l'apertura il mantenimento o, comunque, l'effettuazione di uno scarico in laguna senza avere richiesto la prescritta autorizzazione non può essere interpretata nel senso che, chiesta l'autorizzazione, sia consentito l'esercizio dello scarico anche prima che questa sia stata rilasciata. Inoltre l'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319, che mitiga le sanzioni previste dall'art. 21, per lo scarico in difetto di autorizzazione, nell'intervallo temporale tra la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione, non si applica alla città di Venezia ed alla sua laguna, la cui tutela dall'inquinamento è affidata alla legge 171 del 1973.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1998, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Paolo TONINI Presidente del 27.4.1998
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SAVIGNANO " N.1325
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N.46234/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia
avverso la sentenza 27.10.1997 pronunciata dal G.I.P. della Pretura di Venezia nei confronti di:
UF Sonia, n. a Venezia il 24.8.1953
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. presso la Pretura circondariale di Venezia richiedeva al G.I.P. l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di FF Sonia in relazione al reato di cui all'art.9 della legge 16.4.1973, n.171 (poiché, nella qualità di titolare di insediamento produttivo, apriva, manteneva e comunque effettuava lo scarico in laguna dei reflui provenienti da quell'insediamento senza essere in possesso della prescritta autorizzazione - in Venezia, fino al 23.7.1997, data di rilascio dell'autorizzazione). Il G.I.P. della Pretura di Venezia, con sentenza pronunziata ai sensi degli artt. 129 e 459 c.p.p. in data 27.10.1997, rigettava la richiesta ed assolveva l'imputata "perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato".
Rilevava il giudicante che gli scarichi dei reflui erano stati effettuati dopo la presentazione di rituale richiesta di autorizzazione ma prima del rilascio della stessa e che, diversamente da quanto prevede la legge n.319/1976, all'art.23, per il resto del territorio nazionale, nella disciplina speciale per Venezia, dettata dalla legge n. 171 del 1973 (ed in particolare dall'art. 9 di tale legge), non è prevista alcuna sanzione per chi effettui scarichi in laguna avendo richiesto l'autorizzazione (di competenza del Magistrato delle acque) ma prima che questa sia stata rilasciata. Il divieto di applicazione analogica in materia penale impedisce di estendere agli scarichi regolati dalla legge speciale per Venezia la disciplina dettata per il resto del territorio nazionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, eccependo erronea applicazione della legge penale.
Il P.M. ricorrente - facendo riferimento ad una decisione di questa Corte Suprema (Cass., Sez.III, 3.2.1995, P.M. in proc.Dazzo ed altri) che, per il reato di scarico senza autorizzazione previsto dall'art.9, 6^comma-prima parte, della legge n. 171/1973, ha affermato la natura permanente ricollegata alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato dalla P.A. competente" - ha evidenziato l'incongruità e l'illogicità dell'interpretazione meramente letterate della norma, operata dal Pretore, dovendo considerarsi "assurdo che una legge speciale, volta a tutelare un complesso ecosistema quale quello della laguna di Venezia, non preveda come reato condotte sanzionate penalmente dalla legge che disciplina l'inquinamento delle acque in generale". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 9 della legge 16 aprile 1973,n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), agli ultimi due commi - come sostituiti dall'art.
1.ter del D.L. 10.8.1976,n.544, convertito con modificazioni nella legge 8.10.1976,n.690 - dispone testualmente che:
"In deroga a quanto previsto dall'art.26 della legge 5 marzo 1963,n.366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano-
Grado), chiunque apra, mantenga o comunque effettuì nella laguna uno scarico senza avere richiesto la preventiva autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973,n.962, si applica la pena dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".
Trattasi sostanzialmente di attività che la legge 10 maggio 1976,n.319 prevede e sanziona agli artt. 21 e 22.
Nell'art.9 della legge n. 171/1973 non si rinviene, invece, alcun riferimento testuale all'attività di "apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, richiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa", prevista quale ipotesi meno grave di reato dall'art.23 della legge n.319/1976. Questa Corte Suprema:
a) con sentenza del 9.1.1995,n. 1154 (ric. P.M. in proc. Dazzo ed altri) ha affermato la natura permanente del reato di cui all'art.9, 6^ comma-prima parte, legge n. 171/1973, ricollegandola "alla persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risulti provato il rilascio del titolo abilitativo da parte della P.A. competente";
b) con sentenza del 20.2.1998 (ric. Girardi) ha testualmente affermato, altresì, che 1a norma di cui all'art.9, 6^ comma, legge n. 171/1973, là dove prevede la apertura, il mantenimento o,
comunque, l'effettuazione di uno scarico in laguna senza avere richiesto la prescritta autorizzazione non può essere interpretata nel senso che, chiesta l'autorizzazione, è in ogni caso consentito l'esercizio dello scarico anche prima che essa sia stata rilasciata. L'espressione della norma (al contrario) deve essere intesa - e così lo è sempre stata - nel senso che chi esercita uno scarico per il quale sia richiesta l'autorizzazione, prima che questa sia stata rilasciata commette reato".
Tali affermazioni non integrano una non-consentita applicazione analogica della legge penale ma sì correlano ad una corretta lettura della norma incriminatrice, conforme alla sua "ratio ", nel pieno rispetto della "intenzione del legislatore" ai sensi dell'art. 12, 1^ comma, delle disposizioni sulla legge in generale.
L'art.23 della legge n.319/1976 (che mitiga le sanzioni previste dal precedente art.21 nell'intervallo temporale intercorrente tra la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione) non si applica alla città di Venezia ed alla sua laguna, la cui tutela dall'inquinamento delle acque trova sanzioni penali specifiche nell'art.9 della legge n. 171/1973. Ed in proposito deve evidenziarsi che:
- la legge 16 aprile 1973,n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, è antecedente alla legge 10 maggio 1976,n.319 ed ha sicuramente caratteri di "specialità" rispetto a quest'ultima;
- in particolare, le previsioni degli ultimi due commi dell'art.9 della legge n. 171/1973, come sostituiti dalla legge n.690/1976, si trovano in rapporto di specie a genere con quelle corrispondenti degli artt. 21 e 22 della legge n.319/1976, in quanto contengono elementi specializzanti (effettuazione degli scarichi in un ecosistema particolarmente delicato quale quello lagunare) non contenuti nella norma generale;
- i principi fissati dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in materia di abrogazione implicita, non si applicano nel caso in cui la norma anteriore sia "speciale" e quella sopravvenuta "generale", a meno che non risulti una diversa volontà del legislatore;
- una siffatta "diversa volontà" del legislatore è esclusa, nella materia in esame, dall'art. Iter della legge n.690 dell'8 ottobre 1976 che, introducendo due commi ulteriori nella formulazione dell'art.26 della legge n.319/1976, ha testualmente previsto che "restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973,n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia,
nonché al D.P.R. 20 settembre 1973,n.962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque".
L'estraneità al regime normativo speciale per Venezia della previsione "mitigatrice" contenuta nell'art.23 della legge n.319/1976 non significa, però, che la fattispecie in esso prevista non integra reato in quel territorio esposto a rischi particolari, ma comporta quale conseguenza che in quello stesso territorio l'effettuazione di scarichi comune non autorizzati è punita ai sensi del penultimo comma dell'art.9 della legge n. 171/1973.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Pretura di Venezia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di
Venezia.
Così deciso in Roma, il 27 aprile l998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1998