Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale concorre con la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro quando quest'ultima non sia in esecuzione, posto che l'art.10 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, che ne prevede l'incompatibilità e stabilisce la prevalenza della misura di sicurezza su quella di prevenzione, implicitamente riconoscendo la legittimità di una loro applicazione congiunta ne impedisce solo la simultanea esecuzione e non anche l'esecuzione differita nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 10165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10165 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 07/02/2001
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
Dott. ANNA MABELLINI Consigliere N. 772
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 02427/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, nei confronti di:
1) RÌ RG n. il 04/01/1942
avverso DECRETO del 02/05/2000 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. G. IZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con il decreto in epigrafe, in riforma del provvedimento del tribunale di Reggio Calabria in data 13/14 gennaio 1999, respingeva la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p. 1 con obbligo di soggiorno richiesta nei confronti di RÌ IO sul rilievo che, essendo stata applicata allo stesso la misura di sicurezza della casa di lavoro con provvedimento dello stesso Tribunale del 15/05/1997, in forza dell'art. 10 della legge 1423/56 doveva darsi prevalenza a detta misura e non poteva, quindi, farsi luogo alla sorveglianza speciale.
Avverso il decreto della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione dell'art. 10 legge 1423/56 sul rilievo che l'incompatibilità tra misure di sicurezza detentiva e libertà vigilata da una parte e misura di prevenzione della sorveglianza speciale dall'altra è operante soltanto quando la misura di sicurezza sia già in corso di esecuzione.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. I^ 27.05.98 n. 3095, BUDA N.), rivedendo un precedente indirizzo (Cass. Sez. I^, 25.01.94 Graziano;
Cass. Sez. I^ 02.05.95, ADELFIO), che l'ambito di applicazione dell'art. 10 legge 1423/56 è limitato all'ipotesi di contemporaneità delle due misure e non anche alla diversa ipotesi di una loro applicazione differita nel tempo. Al contrario la norma riconosce implicitamente la legittimità della applicazione congiunta delle due misure e ne vieta soltanto la esecuzione contemporanea. Non rileva osservare che sia le misure di sicurezza che quelle di prevenzione hanno come presupposto la pericolosità sociale del soggetto con la conseguente inutilità di una duplicazione di misure intesa a contenere tale pericolosità, poiché la tutela della collettività è assicurata soltanto con la concreta esecuzione della misura, di modo che l'incompatibilità tra le dette misure, risolta dall'art. 10 della legge con la prevalenza della misura di sicurezza nella misura di prevenzione, trova una sua giustificazione soltanto nella fase dello loro effettiva operatività e, quindi, allorché la misura di sicurezza sia effettivamente in esecuzione. Tale logica interpretazione del resto è sorretta dallo stesso dato letterale dell'art. 10 legge 1423/56 secondo cui "quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale;
se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti". Poiché, dunque, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, la misura di sicurezza della casa di lavoro disposta nei confronti del RÌ non era stata ancora posta in esecuzione all'atto della applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria deve essere annullato con rinvio alla stessa Corte per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001