Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 10165
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale concorre con la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro quando quest'ultima non sia in esecuzione, posto che l'art.10 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, che ne prevede l'incompatibilità e stabilisce la prevalenza della misura di sicurezza su quella di prevenzione, implicitamente riconoscendo la legittimità di una loro applicazione congiunta ne impedisce solo la simultanea esecuzione e non anche l'esecuzione differita nel tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 10165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10165
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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