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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 29/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
TI OL, EL
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5187/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 E Società_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30E6402411 IRES-ALIQUOTE 2016
- sull'appello n. 5192/2024 depositato il 08/11/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4620/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30E6402411 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3806/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste DEle parti:
Il Funzionario DEl'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, l'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022, notificato in data 8 novembre 2022 relativo all'annualità 2016 con il quale l'Agenzia DEle Entrate aveva attribuito a essa società un maggior reddito ai fini DEl'imposta sul reddito DEle società per l'anno 2016, in parte rettificando il valore DEla plusvalenza da cessione DEla partecipazione nella società Società_3., in parte considerando indeducibili, perché non inerenti o non di competenza, alcuni costi, determinando nel complesso una maggiore IRES di euro
438.957,00, oltre a interessi, fino alla data DE 30 novembre 2022 di euro 83.299,61 e irrogando una sanzione di euro 395.061,30. Deduceva che essa Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era stata destinataria nell'anno 2016 di una verifica DEla Guardia di Finanza che si era conclusa con un Processo Verbale di Constatazione consegnato in data 11 agosto 2022, recepito dalla Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Controlli, che, condividendo il contenuto essenziale DE predetto Processo Verbale di Constatazione, aveva emesso gli avvisi di accertamento per l'anno 2016 nei confronti DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. n. TK30E6402411/2022, TK3066402420/2022 e TK30C6402426/2022; che erano stati oggetto DEl'accertamento in primo luogo l'atto di cessione di quota, in forma di scrittura privata autenticata dal notaio Nominativo_1, tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale parte cedente e la Società_4 S.A., quale parte cessionaria, nella quale il corrispettivo pattuito era stato stabilito dalle parti contraenti, in euro 90.000,00 pari al valore nominale DE capitale sociale, con l'evidenza che la cessione (...) DEle quote detenute, non avrebbe prodotto alcuna variazione economica positiva in capo a essa Resistente_1 e Società_2 S.r.l.; che l'atto di trasferimento rappresentava soltanto l'ultimo passo DE complesso iter collegato alla cessione quote DEla Società_3., e indirettamente, attraverso queste, DE suo principale asset: il completamento DEle opere di costruzione DE Porto Turistico di Ventimiglia;
che, in precedenza era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 12 maggio 2016; che, sulla base DEle pattuizioni intervenute, il contenuto DE contratto preliminare doveva considerarsi più completo e rilevante DEl'atto di cessione quote, che era meramente attuativo DEla complessiva transazione e DEineava i relativi conseguenti effetti sulle parti;
che la Guardia di Finanza si era concentrata sul contenuto DE contratto preliminare, evidenziandone gli aspetti complessivi che avevano determinato la valorizzazione DEle attività e i beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00; che si trattava DEla valorizzazione degli asset di cui era titolare la predetta società Società_3. consistenti nelle opere a mare di costruzione DE Porto Turistico di Ventimiglia solo in parte realizzate alla data di riferimento (29 febbraio 2016) definita nel preliminare;
che non si era trattato DEla valorizzazione DEle quote DEla stessa società Società_3 S.r.l., la quale oltre a possedere i descritti asset aveva, altresì, rilevanti partite debitorie;
che le attività e i beni immateriali erano stati valutati dall'acquirente, al lordo di qualsiasi passività, nell'importo di euro
31.494.000; che le partite debitorie erano state indicate nel contratto preliminare, nonostante non fossero quelle definitive riferendosi temporalmente alla data di quest'ultimo, essendo suscettibili di modifica al momento DEla firma DEla cessione quote;
che l'operazione oggetto di verifica da parte dei verificatori non rappresentava un “asset deal” cioè una cessione di beni ma uno “shares deal” cioè una cessione di quote che richiedeva maggiori attenzioni da parte DEl'acquirente avendo ad oggetto non solo la valutazione dei beni oggetto di interesse (attività e beni immateriali) ma tutte le posizioni debitorie in capo alla società le cui quote erano oggetto di cessione, tenuto conto che di tali posizioni si doveva fare carico l'acquirente: che tali passività riducevano il valore DEle attività e di beni immateriali;
che le esposizioni debitorie si evincevano dalla documentazione contenuta negli allegati alle annotazioni di P.G. e in particolare dalla due diligence operata sulla società Società_3. dallo Nominativo_5 e Associati s.s., datata 25 giugno 2015, che si riferiva ai bilanci sino al 31 dicembre 2014, nonché DE successivo aggiornamento datato 26 aprile 2016 che si riferiva al bilancio al 31 dicembre 2015 e al bilancio di verifica al 29 febbraio
2016; che da tali atti, in particolare, erano ricavabili i seguenti elementi: 1) la complessità DElo stato autorizzativo e concessorio di cui era parte la società Società_3., 2) l'importanza in valore assoluto DE costo degli appalti relativi alle opere a mare (48 milioni di euro) di cui era parte la società Società_3 S.r.l.; 3) l'analisi DEla serie di bilanci dal 2008 al 2014 DEla società Società_3. (pagina 27 e seguenti DEla prima due diligence) dai quali risultava che il totale DEle immobilizzazioni erano passate nel tempo da
2, a 17, a 31, a 35, a 38 e a 40 milioni di euro, mentre il patrimonio netto era passato nel tempo da 0,1, a 1,
a 5 milioni di euro e i debiti DEla società erano cresciuti esponenzialmente nel tempo da 2, a 4, a 19, a 28,
a 42, a 46 e a 40 milioni di euro;
4) l'analisi specifica DE passivo, con particolare riferimento ai bilanci 2013 e 2014 DEla società Società_3. che evidenziava debiti rispettivamente per 45,6 e 39,6 milioni di euro di cui oltre 37,9 e 31,1 milioni di euro verso società DE gruppo Società_1 S.p.A. e circa 1,4 milioni di euro verso le banche, 5) l'importanza e la numerosità DEle fidejussioni prestate dalla società Cala DE FO S.r.l. . (pagina 49 e seguenti DEla prima due diligence), 6) l'evidenza di un'operazione straordinaria
(scissione DEle attività non direttamente collegate al Porto di Ventimiglia) al fine di preparare la società Cala DE FO S.r.l. alla cessione a terzi, 7) il relativo prospetto ante scissione e post scissione DEla società Cala DE FO S.r.l. (pagina 62 e seguenti DEla prima due diligence) dalla quale emergeva la dinamica DE patrimonio netto a seguito DEl'operazione straordinaria, che si riduceva a poco più di 0,1 milioni di euro, 8) la circostanza che il Società_1 si trovava in stato di tensione finanziaria determinata dalla situazione congiunturale negativa per cui era in atto un piano di risanamento DE Gruppo (pagina 73 e seguenti DEla prima due diligence), 9) la situazione economico finanziaria DE Gruppo, il forte indebitamento DEle società
e la particolare struttura finanziaria DEla stessa caratterizzata dalla prevalenza di capitale di terzi rispetto al capitale di rischio, nonché il prevedibile peggioramento a seguito DEla scissione, nonché l'esistenza di debiti erariali e comunali non pagati (pagina 82 e seguenti DEla prima due diligence), 10) l'analisi DE bilancio
2015 ante scissione DEla società Società_3. (pagina 8 e seguenti DEla seconda due diligence) da cui risultava la crescita DE totale DEle immobilizzazioni a 42 milioni di euro, DE patrimonio netto a 5 milioni di euro e l'aumento dei debiti DEla società a 42 milioni di euro, 11) l'analisi specifica DE passivo DE bilancio
2015 DEla Società_3 DE FO S.r.l. (pagina 20 e seguenti DEla seconda due diligence) nella quale venivano evidenziati debiti per 33 milioni verso società DE gruppo Società_1 S.p.A. e circa 1,5 milioni di euro verso le banche, 12) l'analisi DEla scissione avvenuta con atto DE 23 febbraio 2016 sulla base dei dati societari aggiornati al 29 febbraio 2016 (pagina 30 e seguenti DEla seconda due diligence) da cui si desumeva che il totale DEle immobilizzazioni era sceso a 40 milioni di euro, il patrimonio netto a 0,1 milioni di euro e i debiti DEla società erano saliti a 43 milioni di euro;
che, inoltre, il professionista incaricato DEla due diligence aveva evidenziato la situazione economico finanziaria DE Gruppo, il forte indebitamento DEle società, la particolare struttura finanziaria DEla società Società_3 . caratterizzata dalla prevalenza di capitale di terzi rispetto al capitale di rischio pari a solo 100 mila euro, nonché l'esistenza di debiti erariali e comunali non pagati (pagina 46 e seguenti DEla seconda diligence); che da tali elementi risultava come il valore DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. fosse persino inferiore al valore residuo di libro (40.000.000 di euro circa), per cui, al fine di permettere il mantenimento DE valore di transazione a non meno DE valore nominale DE capitale sociale (pari a 90.000 euro), vi era stata una rinuncia da parte di alcuni creditori (in particolare le società DE Società_1 avevano ceduto i propri crediti per un valore inferiore a quello di libro per ripristinare di fatto l'equilibrio patrimoniale DEla società ceduta); che l'acquirente, nel caso in esame, aveva fissato quindi preliminarmente la valutazione dei beni (all'epoca in corso di costruzione) di proprietà DEla società, indipendentemente dalla posizione debitoria DEla stessa, evidenziando peraltro nel contratto preliminare che tale stima “è stata determinata su base convenzionale tra le Parti stesse”, indicando che l'operazione sarebbe avvenuta mediante più distinti elementi che dovevano tenere conto DEla effettiva situazione finanziaria e patrimoniale, DEla società Cala DE FO S.r.l., non al momento DEla definizione DE contratto preliminare, bensì DEl'effettiva cessione quote;
che il corrispettivo effettivo DEl'operazione era stato determinato dalla somma dei seguenti elementi: a) il pagamento da parte DEla Società_4 DE prezzo quota DEla società Cala DE FO S.r.l. ammontante (come da contratto preliminare) a euro 90.000,00 cioè al valore nominale DE capitale sociale DEla società come risultante dalla situazione patrimoniale definitiva, b) l'erogazione da parte DEla Società_4 DE finanziamento per il pagamento dei debiti DEla società Società_3. nei confronti di terzi, che, come evidenziato nelle definizioni contenute al punto 1 DE contratto preliminare, erano “i Debiti verso Terzi e il Debito Bancario, così come meglio specificato nel quadro sinottico di cui all'allegato 1/v. al presente Contratto” e cioè i debiti, al momento DEla cessione quote, in essere verso soggetti diversi dalle società DE Società_1 che, a seguito DEla cessione, non sarebbero più stati nella disponibilità DE venditore per poter ottemperare al pagamento di tali debiti, c) il pagamento da parte DEla Società_4 DE prezzo di acquisto dei crediti finanziari DE Società_1 (al pari di qualsiasi debito finanziario verso terzi finanziatori – i.e. istituti di credito) definendo così “a tappo”, sulla base DE contenuto DEl'articolo 4.4 DE contratto preliminare, il massimo impegno finanziario per l'acquirente pari al complessivo importo indicato per la valorizzazione DEle indicate attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00; che si trattava di un corrispettivo per l'acquisto DEle quote DEla società oggetto di cessione determinato a ritroso per evitare che l'acquirente si facesse carico di debiti che avrebbero potuto divenire superiori alla valutazione data ai beni di proprietà (nella fattispecie euro 31.494.000,00); che, infatti, tenuto conto DE valore nominale DEle quote, dei debiti verso terzi risultanti dalla situazione patrimoniale definitiva, l'acquirente si era impegnato a pagare al venditore un controvalore per i crediti da questo vantati verso la società ceduta che non fosse superiore alla valutazione data convenzionalmente ai beni di proprietà DEla società Cala DE
FO S.r.l. al netto dei primi due addendi, e al netto altresì DE 50% DE valore di ciascuna controversia DEla società Società_3. che, come definite al punto 1 DE contratto preliminare di compravendita, erano
“le controversie pendenti in primo grado o, in caso di soccombenza, in appello, alla Data di Esecuzione tra la CALA DEL FORTE e terzi”; che si trattava di una modalità tipica nel caso di cessioni quote per permettere all'acquirente di preservarsi dall'eventuale esito negativo, sconosciuto al momento DEla cessione quote, dei contenziosi di cui la società fosse parte e, parallelamente, per consentire al venditore di evitare di farsi carico di contenziosi che non avrebbero potuto essere più coltivati a seguito DEla cessione di quote, definendo nel caso in esame nel 50% il rischio di causa e, conseguentemente, il costo a carico di ciascuna DEle parti;
che ciò era desumibile dalla lettura DE contratto preliminare che indicava le modalità di pagamento DE prezzo di tali crediti, sviluppato nel tempo e in parte operato in conti vincolati a garanzia DEl'acquirente, per l'evidenza di possibili sopraggiunti maggiori oneri, così come indicato nel contratto preliminare;
che era stata, quindi, una cessione complessivamente avvenuta a sconto rispetto ai valori contabili in quanto, tenuto conto che il valore degli attivi patrimoniali risultava superiore alla valorizzazione DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00, le società facenti parte DE Gruppo di cui il cedente faceva parte avevano dovuto rinunciare a parte dei propri crediti finanziari vantati verso la società Società_3., al fine di poter effettivamente completare l'operazione e rendere liquide, seppur in parte le proprie attività, a supporto DE piano attestato di risanamento indicato dal professionista nella due diligence effettuata per conto degli acquirenti quale operazione necessaria per il riequilibrio finanziario DE Società_1; che ciò peraltro, aveva trovato conferma nel contratto di cessione di crediti, (allegato 9 alle Annotazioni di P.G.), nel quale, a fronte di un valore formale dei crediti vantati dal Società_1 verso la società Società_3. per euro 23.362.289,00, il prezzo convenuto tra acquirente e venditore era stato pari a 16.726.262,20 con una minusvalenza per lo meno pari a 6,6 milioni di euro, conseguente alla valutazione DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00, e quindi in misura inferiore al loro valore contabile;
che, pertanto, l'operazione di cessione quote DEla società Società_3. non aveva dato luogo nei suoi diversi elementi ad alcuna plusvalenza e anzi aveva determinato sul Società_1 una minusvalenza non inferiore a 6,6 milioni di euro, incassando quindi una liquidità inferiore a quanto contabilmente speso per la realizzazione DEl'operazione
Porto di Ventimiglia, probabilmente a causa DEl'intervenuta crisi DE comparto, ma tale da permettere comunque al Società_1 di rispettare i piani di rimborso previsti nel Piano Attestato di Ristrutturazione operato ai sensi DEl'art. 67 DEla legge fallimentare;
che, quanto alla contestata inerenza dei costi di due fatture (la numero 2 e la numero 21) emesse dall'Avv. Nominativo_3 nel corso DE 2016, per un imponibile complessivamente pari ad euro 26.007,86, il predetto professionista si era occupato nell'anno 2016 DEla pratica investimenti marittimi per l'appello alla sentenza DE Tribunale di Roma n.
6127/2016. Chiedeva, pertanto, la declaratoria DEl'annullamento DEl'avviso di accertamento con condanna DEla controparte alle spese DE giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma contestando le avverse deduzioni e deducendo che la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era una società facente parte di un gruppo societario di cui la società capogruppo era la Società_1 S.p.A.; che con l'avviso di accertamento impugnato n. TK30E6402411/2022 - notificato a entrambe le società, la prima in qualità di consolidata e seconda in qualità di consolidante, sulla base DEle risultanze emerse in sede di verifica fiscale di cui al
Processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico - Finanziario
Imperia - era stato accertato, per l'anno d'imposta 2016, un maggior reddito d'impresa rilevante ai fini DE reddito complessivo globale riferibile al consolidato pari a euro 1.596.208,00 ed era stata determinata una maggiore IRES pari a euro 438.957,00, con irrogazione DEla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
395.061,00; che l'Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione: costi indeducibili per euro 26.008,00 e plusvalenze realizzate e non dichiarate pari a euro 1.570.200,00 (5% di euro 31.404.000,00); che nei confronti DEl'avviso di accertamento in questione entrambe le società, la Resistente_1 e Società_2 S.r.l. (in qualità di società consolidata) e la Società_1 S.p.A. (in qualità di società consolidante) avevano proposto ciascuna un autonomo ricorso di cui essa Agenzia DEle Entrate chiedeva la riunione;
che, quanto ai costi indeducibili per complessivi euro 26.008,00, si trattava DEla fattura n.2 DE 25 maggio 2016 per un importo di euro 14.352,00 e un'IVA di euro 3.157,44, registrata al numero progressivo 5 di protocollo DE registro IVA acquisti anno 2016 nonché DEla fattura n.21 DE 23 dicembre 2016 per un imponibile di euro 11.655,86 e un'Iva di euro 3.069,52 registrata al numero progressivo 17 di protocollo DE registro iva acquisti anno 2016; che tali fatture, entrambe emesse dall'avv. Nominativo_3, riportavano quale descrizione DEl'operazione la dicitura rispettivamente di “onorari” e “acconto compenso netto”; che la descrizione DEl'operazione era DE tutto generica e non consentiva di individuare, in maniera chiara e precisa, da quali prestazioni fossero determinati tali “onorari” e “acconto compenso netto”; che per valutare l'inerenza di un costo era determinante quanto riportato nella fattura, soprattutto se non esisteva altra documentazione a supporto;
che le fatture dovevano riportare la precisa indicazione DEle operazioni effettuate in special modo se si trattava di prestazioni di servizi;
che, nella fattispecie, attesa la genericità DEla descrizione DEle prestazioni effettuate in favore DEla società Società_3. e la conseguente impossibilità di stabilirne l'inerenza, la predetta società aveva indebitamente dedotto elementi negativi di reddito per un ammontare complessivo pari a euro
26.008,00; che peraltro la società ricorrente non aveva prodotto in giudizio documentazione giustificativa idonea e sufficiente a dimostrare l'inerenza di tali costi, essendosi limitata depositare la copia di tali fatture;
che, quanto ai componenti positivi di reddito recuperati a tassazione, la società Società_3. nell'anno 2010 aveva progettato e costruito il porto turistico di Ventimiglia;
che la Guardia di Finanza aveva svolto accertamenti relativamente alla cessione DEl'intera quota di partecipazione DE capitale di tale società avvenuta in data 6 dicembre 2016; che, al momento DEla cessione, la società Società_3. era interamente controllata dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., quale socio unico;
che, pertanto, la cessione era avvenuta tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale cedente e la Società_4
quale cessionaria;
che dalla scrittura privata registrata stipulata tra le parti in data 6 dicembre 2016 denominata “Atto di cessione di quota” risultava che il corrispettivo pattuito per l'acquisto DEla piena e esclusiva proprietà DEl'intera quota di partecipazione era stato stabilito (e dichiarato), dalle parti contraenti, in euro 90.000,00 pari al valore nominale DE capitale sociale DEla società Società_3.; che l'attività di indagine espletata aveva permesso di accertare che le parti contraenti, prima di procedere alla stipula e alla firma DEl'atto di cessione di quota, avevano instaurato intese e accordi;
che, infatti, all'articolo 3 di tale documento era stato precisato, testualmente, che: “Le Parti riconoscono e convengono che le separate intese tra di loro intervenute concernenti il trasferimento DEla quota oggetto DE presente atto rimarranno efficaci e vincolanti anche dopo la data odierna. La sottoscrizione DE presente Atto di Cessione non costituisce novazione, integrazione, sostituzione o modifica alcuna DEle precedenti intese …”; che dalle indagini effettuate era, altresì, emerso che le precedenti intese erano state cristallizzate in un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 12 maggio 2016 tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale venditrice, la Società_4 quale acquirente e la Societe d'Nominativo_4 de Monaco S.A., quale garante DEle obbligazioni assunte dalla società acquirente;
che dall'attività di indagine era anche emerso che tale contratto preliminare non era stato registrato per cui tale documento risultava valido tra le parti contraenti le quali non potevano svincolarsi dagli impegni assunti, di contro, lo stesso, non essendo registrato, non esplicava alcun effetto nei confronti di soggetti terzi, in quanto l'assenza di data certa comportava l'impossibilità di opporre ad altre persone gli accordi stretti in precedenza dalle parti contraenti;
che, secondo quanto emerso dall'istruzione, nel contratto preliminare l'acquirente, sulla base DEle proprie analisi, valutazioni attività di due diligence, aveva deciso di acquistare la quota DEla società Società_3 . rappresentativa DEl'intero capitale sociale alle condizioni previste nel medesimo contratto;
che le attività di due diligence erano state due, senza che, tuttavia, nessuna avesse portato a una valutazione DEla società compravenduta;
che, infatti, nella prima, effettuata dallo Nominativo_5
e Associati s.s., era stato specificato il carattere meramente consultivo, non vincolante né obbligatorio ai fini DEle valutazioni di terzi;
che tale due diligence aveva preso in considerazione gli aspetti societari, le analisi dei rapporti intragruppo, l'analisi contabile, l'analisi fiscale ma non aveva riguardato alcuna valutazione relativa alla quantificazione e alla corretta esecuzione dei lavori, in quanto tale aspetto sarebbe stato oggetto di una apposita e separata due diligence, né aveva avuto la finalità di valutare le prospettive economiche e finanziarie DEl'opera di costruzione DE porto turistico di Ventimiglia;
che la seconda due diligence, operata dalla società Società_5, era consistita in una mera valutazione tecnica sui lavori effettuati e sui materiali utilizzati;
che con il contratto preliminare in questione, le parti avevano inteso regolare i termini e le modalità DEla compravendita DEla quota DEla società Società_3.; che, in particolare, il venditore si era impegnato a cedere alla società acquirente la proprietà e la disponibilità DEla predetta quota (rappresentativa DEl'intero capitale sociale) DEla società Società_3 . con il contestuale adempimento di tutti gli obblighi previsti;
che il trasferimento DEla proprietà sarebbe avvenuto alla data di esecuzione, mediante la sottoscrizione DEl'atto di cessione e subordinatamente al verificarsi di tutti gli adempimenti previsti;
che, tra i vari obblighi previsti, la parte acquirente doveva a) effettuare il pagamento DE prezzo DEla quota DEla società Società_3. rappresentativa DEl'intero capitale sociale, b) mettere a disposizione DEla società Società_3. la provvista necessaria per il pagamento dei relativi debiti, ai sensi DEl'articolo 4.3.1, c) procedere al pagamento di una porzione DE prezzo di acquisto dei crediti finanziari DE Società_1, determinata ai sensi DEl'articolo 4.5.1, mediante deposito sul conto vincolato e DEla rimanente porzione DE prezzo di acquisto dei crediti finanziari DE Società_1 sul conto corrente indicato dal venditore;
che gli obblighi in questione erano stati pienamente eseguiti alla data DE 6 dicembre 2016, data nella quale era stata effettuata l'operazione di compravendita in questione, come risultava dalla documentazione acquisita;
che da tali circostanze conseguiva che l'importo di euro
31.494.000,00 doveva ricondursi all'ammontare, effettivamente stabilito tra le parti, per la compravendita DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3.; che tale conclusione è avvalorata dalla documentazione in atti e in particolare dalla nota integrativa DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e dal contratto preliminare di compravendita;
che, in definitiva, il semplice pagamento DEl'importo di euro 90.000,00 (pari al valore nominale DE capitale sociale), cosi come stabilito in seno all'atto di cessione di quota, non costituiva azione sufficiente a garantire, alla società monegasca, l'acquisizione DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3.; che all'art. 4 DE preliminare era prevista la corresponsione, da parte DEla Società_4, DEl'importo di euro 31.494.000,00, il quale, quindi, aveva costituito il valore di prezzo pattuito per l'acquisizione DEla partecipazione totalitaria DEla società Cala DE
FO S.r.l. e non una semplice valorizzazione DEle attività e dei beni materiali ed immateriali DEla società; che, DE resto, la valorizzazione DEla quota DEla società Società_3. in euro 31.494.000,00 era coerente con l'effettivo valore DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3.; che, peraltro, quest'ultima aveva progettato e costruito il rapporto turistico di Ventimiglia;
che era illogico e improbabile che la partecipazione totalitaria di una società che aveva realizzato gran parte DEla predetta infrastruttura di rilevante valore, sebbene gravata da debiti, potesse essere ceduta per il valore esiguo di 90.000 euro
(pari al valore nominale DEle quote di partecipazione) senza tenere conto DEla verosimile ingente redditività futura;
che, quindi, la società Resistente_1 e Marine Holding Società_6., a seguito DEla cessione DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3., aveva conseguito, in realtà, una plusvalenza DE valore di euro 31.404.000,00 determinata dalla differenza tra il prezzo effettivamente pattuito e corrisposto (euro
31.494.000,00) e il valore nominale DEla partecipazione totalitaria (euro 90.000,00); che, in conseguenza di tale realizzazione la società Resistente_1 e Marine Holding Società_6., per l'anno 2016 aveva conseguito ulteriori elementi positivi di reddito pari ad euro 31.404.000,00, da indicare tra i proventi derivanti da partecipazioni
- voce C15) DE Conto Economico;
che, pertanto, essa Agenzia DEle Entrate, a fronte di una perdita fiscale pari a euro 15.815,00, aveva accertato una plusvalenza realizzata che concorreva alla formazione DE reddito per l'importo di euro 1.570.200,00 pari al 5% DEl'intera somma (euro 31.404.000,00). Chiedeva il rigetto DE ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza impugnata n.
4622/25/24 DEl'11 marzo 2024 depositata in data 5 aprile 2024, accoglieva parzialmente il ricorso DEla società contribuente e compensava le spese DE giudizio, ritenendo che la plusvalenza contestata fosse stata erroneamente determinata, considerando le sole attività DEla partecipata Società_3 e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè anche le passività patrimoniali e, quindi, la differenza tra attivi e passivi e che, in ogni caso, la determinazione DEla plusvalenza non fosse stata supportata dagli elementi di prova richiesti. Quanto alle due fatture per complessivi euro 26.008,00, la Corte di giustizia tributaria di primo grado riteneva indeducibile tale importo non essendo stata indicata la tipologia DEla prestazione effettuata e non esistendo, alla base DEla prestazione, un contratto tra le parti.
Con ricorso rubricato con il numero 5187/2024 l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma presentava appello, chiedendo la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l'effetto, la conferma DEl'avviso di accertamento n.
TK30E6402411/2022 emesso dalla Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Controlli per l'anno 2016, in relazione alla società contribuente Resistente_1 e Società_2 S.r.l. nella qualità di società consolidata. Deduceva che il Processo Verbale di Constatazione scaturito dalle attività di indagine e la copiosa documentazione ad esso allegata, dimostrava che l'importo di euro 31.494.000,00 assegnato all'intera quota ceduta era da ricondursi all'ammontare effettivamente stabilito tra le parti per la compravendita DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3., alle somme messe a disposizione per appianare i debiti esistenti in capo alla società oggetto di cessione ed erano stati dettagliatamente elencati nel preliminare di cessione DE 12 maggio 2016; che il corrispettivo successivamente pagato a seguito DEl'atto di cessione e gli accordi intercorsi in sede di trattative preliminari indicavano il reale valore DEla società oggetto DEla cessione effettivamente conclusasi il 6 dicembre 2016; che l'atto impugnato era derivato in via principale dall'accertamento di una presunta plusvalenza che sarebbe stata realizzata in capo alla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., controllata dalla Cozzi Parodi Holding S.p..A che ne aveva dichiarato ai fini IRES il reddito quale soggetto consolidante a fini fiscali;
che la plusvalenza era derivata alla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. dalla cessione DE 100% DE capitale sociale DEla propria controllata Società_3. alla Societè Società_4 S.A., avvenuta in data 6 dicembre 2016, plusvalenza peraltro anche attribuita ai soci DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. con ulteriori ed autonomi avvisi di accertamento;
che la sentenza impugnata era nulla per difetto di motivazione;
che, infatti, a fronte DEla copiosissima documentazione (avviso di accertamento, PVC DE 16 agosto 2022 e i numerosi allegati allo stesso ecc.)
e DEle articolate argomentazioni di essa parte resistente, il Collegio si era limitato a “liquidare” la vicenda con le pochissime parole;
che si trattava di una motivazione soltanto apparente in quanto non aveva preso in considerazione le ragioni di essa Agenzia e, in particolare, la decisione si riduceva a una mera adesione acritica alle difese DEla società appellata, senza neanche prendere in considerazione le articolate controdeduzioni depositate dall'Ufficio e le argomentazioni desunte dall'approfondito Processo Verbale DEla Guardia di Finanza di Imperia allegato ed estesamente richiamato nell'atto difensivo depositato nel giudizio di primo grado;
che la motivazione DEla sentenza impugnata non permetteva di comprendere le ragioni e, quindi, le basi DEla sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, facendo venire meno lo scopo intrinseco DEla sentenza, finalizzato a manifestare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenisse con un certo procedimento enunciativo, a spiegare il risultato cui si era pervenuti sulla res decidendi;
che, nella fattispecie, vi era stata la violazione DE principio DE riparto DEl'onere DEla prova;
che, infatti, nel caso di accertamento fiscale relativo alla cessione di quote e alle plusvalenze ad esse relative, stante la posizione equiordinata propria DEla presunzione semplice rispetto agli altri mezzi di prova, allorquando la parte (ed in questo caso l'Ufficio) aveva dimostrato di trovarsi in una situazione tipizzata sulla base DEl'esperienza e quindi DEla pratica, allegando elementi validi di convincimento, la verosimiglianza o l'apparenza di tale situazione era ritenuta sufficiente a soddisfare l'onere DEla prova che incombeva sulla parte che la invocava, ai sensi DEl'articolo 2697 c.c. ed in relazione all'articolo
7, comma 5-bis, DE D.lgs. n. 546 DE 1992; spettando di conseguenza all'altra parte l'onere di dimostrare che in realtà i fatti erano diversi da come apparivano prima facie;
che, a norma DEl'art. 2697 c.c., nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria assumeva il ruolo di attore in senso sostanziale e, quindi, su di essa gravava l'onere DEla prova dei fatti costitutivi DEla propria pretesa impositiva, di contro, spettava al contribuente fornire le argomentazioni idonee a confutare la presunzione su cui si fondava l'atto impositivo impugnato, dimostrando l'illegittimità e/o l'infondatezza DEl'accertamento; che tale assunto aveva trovato conferma anche nella nuova formulazione DEl'articolo 7, comma 5-bis, DE D.lgs. n. 546 DE 1992, entrato in vigore a seguito DEla Legge 31 agosto 2022, n. 130, che non aveva modificato l'ordinaria ripartizione DEl'onere DEla prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria, limitandosi ad affermare che era l'Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive DEl'accertamento senza giungere ad attribuire ogni onere probatorio all'Ufficio; che nella fattispecie i giudici di 1° grado non avevano tenuto in considerazione il quadro indiziario e le risultanze probatorie fornite da esso Ufficio tramite articolate controdeduzioni in fatto e in diritto sulla base di quanto risultante dall'allegato processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Imperia;
che il quadro probatorio-indiziario evidenziato da essa Agenzia DEle Entrate, fondato su un normale nesso di causalità (dedotto con l'ausilio di processo verbale di constatazione e DEle segnalazioni trasmesse dagli organi accertatori), era idoneo e coerente per assolvere l'onus probandi gravante su esso Ufficio;
che, in particolare, secondo la giurisprudenza DEla Corte di Cassazione erano legittimi gli accertamenti con i quali l'Agenzia DEle Entrate aveva rettificato le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sulla base DE presunto valore effettivo DEle partecipazioni cedute;
che, nello specifico, secondo la Suprema Corte era legittimo assumere quale valore DEla società quello dei beni in essa contenuti e il suo valore poteva essere determinato sulla base DEla redditività futura DEla società (c.d. attualizzazione dei redditi futuri); che, in definitiva, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la rilevante differenza tra il valore nominale DEle quote cedute ed il loro valore reale, era capace di connotare quale irragionevole la condotta DEle parti contribuenti e di fondare una diversa valutazione DE compendio indiziario in atti;
che il valore attribuito da esso Ufficio appellante, così come si ricavava dall'avviso di accertamento impugnato, non solo era stato induttivamente determinato, ma era congruo in relazione alle dimensioni e all'attività effettivamente svolta dalla società oggetto di cessione di quote;
che il predetto valore, pari ad euro 31.494.000,00 era stato determinato dall'Agenzia DEle Entrate sulla scorta DEla esaustiva e articolata indagine fiscale e patrimoniale svolta dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Imperia;
che il processo verbale di constatazione scaturito dalle predette attività di indagine e la documentazione a esso allegata chiarivano che l'importo di euro 31.494.000,00 assegnato all'intera quota ceduta doveva ricondursi all'ammontare, effettivamente stabilito tra le parti, per la compravendita DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3., alle somme messe a disposizione per appianare i debiti esistenti in capo alla società oggetto di cessione dettagliatamente elencati nel preliminare di cessione DE 12 maggio 2016; che il corrispettivo pagato a seguito DEl'atto di cessione, le intese raggiunte in sede di trattative preliminari indicavano il reale valore DEla società oggetto DEla cessione effettivamente conclusasi il 6 dicembre 2016; che le passività asseritamente esistenti per la società Società_3., oggetto di cessione, che avrebbero ridotto sensibilmente il valore DEla stessa non erano state in alcun modo provate dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., la quale non aveva prodotto in giudizio nemmeno i bilanci approvati e depositati per dare credibilità ai valori apoditticamente indicati nelle due diligence prodotte;
che la società appellata aveva basato le proprie difese contestando la valutazione DEla quota ceduta su documentazione inattendibile e inconferente, atteso che le due diligence, non avevano alcun valore probatorio essendo dei documenti di parte avente funzione meramente consultiva;
che, in particolare, le due diligence depositate nel fascicolo DE primo grado di giudizio non erano DEle perizie contabili giurate e, quindi, non avevano alcun valore probatorio, non recavano una data certa, non riportavano la sottoscrizione autografa (né analogica e né digitale) da parte dei soggetti che l'avrebbero redatta i quali non avevano attestato e nulla avevano dedotto in ordine alla qualifica di revisori ed esperti contabili, abilitati alla redazione di elaborati peritali fidefacenti;
che dalla disamina DEla documentazione allegata al processo verbale DEla Guardia di Finanza, le due diligence erano tre e non due: a) la due diligence datata 25 giugno 2015 (recante la situazione finanziaria al 31 dicembre 2014) asseritamente redatta dallo Nominativo_5 e Associati s.s., b) l'aggiornamento alla due diligence con disamina de periodo dal 1° gennaio 2015 al 16 febbraio 2016 asseritamente redatta dal medesimo studio associato, c) una due diligence in lingua francese DE luglio 2015, asseritamente redatta da Società_5, avente ad oggetto una mera valutazione tecnica sui lavori effettuati e sui materiali utilizzati. Chiedeva la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l'effetto, la conferma DEl'avviso di accertamento n.
TK30E6402411/2022 emesso dalla Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Controlli per l'anno 2016, in relazione al contribuente Resistente_1 e Società_2 S.r.l. nella qualità di società consolidata con condanna DEla parte appellata alla rifusione DEle spese DE doppio grado di giudizio.
Si costituiva la Resistente_1 e Società_2 S.r.l., ribadendo le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo di primo grado e sostenendo che la Guardia di Finanza aveva erroneamente considerato come valore di cessione DEla partecipazione la valorizzazione (al lordo DEle passività) DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. (31.494.000,00 euro) che rappresentavano però solo uno degli elementi da considerare nel bilancio DEla società ceduta;
che i verificatori avevano travisato quindi l'operazione oggetto di verifica considerandola un “asset deal” (cessione di beni) in luogo – come in realtà avvenuto - di uno “shares deal” (cessione di quote), che doveva considerare non solo le attività, ma anche le passività,
e cioè le posizioni debitorie in capo alla società le cui quote erano oggetto di cessione e rimanevano di competenza dei nuovi soci;
che il contratto preliminare, infatti, era stato completamente travisato dagli investigatori che avevano considerato la sola valorizzazione DEle attività e i beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00; che si trattava DEla valorizzazione dei soli cosiddetti
“asset” di titolarità DEla società Società_3. cioè le opere a mare di costruzione DE Porto Turistico di Ventimiglia solo in parte realizzate alla data DE 29 febbraio 2016 definita nel Preliminare e non quindi DEla valorizzazione DEle quote DEla stessa società Società_3. che, oltre a possedere i predetti
“asset” iscritti tra le “immobilizzazioni in corso” DEl'attivo DElo stato patrimoniale, evidenziava tra le passività tutta una serie di partite debitorie mediante le quali peraltro, era stato possibile costruire le attività e i beni immateriali;
che tali partite debitorie risultavano indicate sin dal contratto preliminare, nonostante non fossero quelle definitive;
che a supporto DEla determinazione DE valore DEla partecipazione era stata allegata al ricorso introduttivo l'analisi degli elementi contabili al 29 febbraio 2016, comparata con gli elementi contabili DE bilancio al 31 dicembre 2015, da cui si evinceva la contrapposizione tra il valore DEle attività ed il valore DEle passività, rappresentate prevalentemente da debiti verso terzi, contenuta nell'aggiornamento DEla Due
Diligence – Bilancio al 31 dicembre 2015 e Bilancio di verifica al 29 febbraio 2016; che nella situazione contabile al 29 febbraio 2016 emergeva un valore DE patrimonio netto DEla Società_3 DE FO S.r.l. di euro 94.999,00, che riportava al corrispettivo di euro 90.000,00, indicato nell'atto di cessione quote, chiarendo che non vi era stata alcuna plusvalenza dall'operazione; che l'atto impugnato derivava prevalentemente dall'accertamento di una presunta plusvalenza che sarebbe stata realizzata in capo a essa società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., controllata dalla Società_1 S.p.a. che ne aveva dichiarato ai fini IRES il reddito quale soggetto consolidante a fini fiscali;
che la plusvalenza ritenuta sussistente dall'Ufficio sarebbe derivata alla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. dalla cessione DE 100% DE capitale sociale DEla propria controllata Società_3. alla Societè Società_4 S.A., avvenuta in data 6 dicembre 2016, plusvalenza poi anche attribuita ai soci DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. con ulteriori ed autonomi avvisi di accertamento, oggetto di ricorso con esito favorevole in primo grado (sentenza Scoglietti 2 s.r.l. 2696/23 e sentenza Società_1 s.r.l. Società_7); che con riguardo alla sentenza impugnata non sussistevano i presupposti per configurare il difetto di motivazione, in quanto la Corte di Giustizia di primo grado aveva adeguatamente argomentato la sentenza seguendo l'impostazione di essa società contribuente e quindi evidenziando i punti chiave che avevano concorso alla rideterminazione DEla plusvalenza;
che, quanto alla violazione, dedotta dall'ufficio, DE principio DE riparto DEl'onere DEla prova nel caso di accertamento fiscale relativo alla cessione di quote e alle plusvalenze ad esse relative, il nuovo comma 5 bis DEl'art. 7 DE D.lgs. 546/92 aveva previsto che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova DEla sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione DEle sanzioni”.
Chiedeva la conferma DEla sentenza DEla Corte di Giustizia di primo grado e la condanna al pagamento DEle spese DE giudizio.
Con distinto ricorso la società Società_1 S.p.A. a sua volta impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, l'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022, notificato in data 8 novembre 2022 relativo all'annualità 2016 con il quale l'Agenzia DEle Entrate aveva attribuito a essa società un maggior reddito ai fini DEl'imposta sul reddito DEle società per l'anno 2016, in parte rettificando il valore DEla plusvalenza da cessione DEla partecipazione nella società Società_3 ., in parte considerando indeducibili, perché non inerenti o non di competenza, alcuni costi, determinando nel complesso una maggiore IRES di euro 438.957,00, oltre a interessi, fino alla data DE 30 novembre 2022 di euro 83.299,61 e irrogando una sanzione di euro 395.061,30. Le argomentazioni DEl'impugnazione ricalcavano quelle sopra esposte DE ricorso proposto in primo grado dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. con l'unica differenza che quest'ultima aveva operato come consolidata mentre la Società_1 S.p.A. in qualità di consolidante. Chiedeva, pertanto, la declaratoria DEl'annullamento DEl'avviso di accertamento con condanna DEla controparte alle spese DE giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma contestando le avverse deduzioni e deducendo che la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era una società facente parte di un gruppo societario di cui la società capogruppo era la Società_1 S.p.A. e che con l'avviso di accertamento impugnato n. TK30E6402411/2022 - notificato alla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e alla Società_1
S.p.A. in data 8 novembre 2022, la prima in qualità di consolidata e seconda in qualità di consolidante, sulla base DEle risultanze emerse in sede di verifica fiscale nei confronti DEla Porti e Società_2 di cui al Processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico -
Finanziario Imperia - era stato accertato, per l'anno d'imposta 2016, un maggior reddito d'impresa rilevante ai fini DE reddito complessivo globale riferibile al consolidato pari a euro 1.596.208,00 ed era stata determinata una maggiore IRES pari a euro 438.957,00, con irrogazione DEla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 395.061,00 per cui l'Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione: costi indeducibili per euro
26.008,00 e plusvalenze realizzate e non dichiarate pari a euro 1.570.200,00 (5% di euro 31.404.000,00). Evidenziava che nei confronti DEl'avviso di accertamento in questione entrambe le società, la Resistente_1 e Società_2 S.r.l. (in qualità di società consolidata) e la Società_1 S.p.A. (in qualità di società consolidante) avevano proposto ciascuna un autonomo ricorso di cui essa Agenzia DEle Entrate chiedeva la riunione. Per il resto le argomentazioni DEl'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma erano analoghe a quelle DEl'atto di costituzione in primo grado DElo stesso ente nel giudizio proposto dalla società Resistente_1 e Società_2 Chiedeva il rigetto DE ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza impugnata n.
4620/25/24 DEl'11 marzo 2024 depositata in data 5 aprile 2024, accoglieva parzialmente il ricorso DEla società contribuente e compensava le spese DE giudizio, ritenendo che la plusvalenza contestata fosse stata erroneamente determinata, considerando le sole attività DEla partecipata Società_3 e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè anche le passività patrimoniali e, quindi, la differenza tra attivi e passivi e che, in ogni caso, la determinazione DEla plusvalenza non fosse stata supportata dagli elementi di prova richiesti. Quanto alle due fatture per complessivi euro 26.008,00, la Corte di giustizia tributaria di primo grado riteneva indeducibile tale importo non essendo stata indicata la tipologia DEla prestazione effettuata e non esistendo, alla base DEla prestazione, un contratto tra le parti.
Con ricorso rubricato con il numero 5192/2024 l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma presentava appello, chiedendo, sulla base DEle stesse argomentazioni DE ricorso rubricato con il numero
5187/2024, la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l'effetto, la conferma DEl'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022 emesso dalla Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Controlli per l'anno 2016, in relazione alla società contribuente Società_1 S.p.A. nella qualità di società consolidante, con condanna DEla parte appellata alla rifusione DEle spese DE doppio grado di giudizio.
Si costituiva la Società_1 S.r.l. in liquidazione nella qualità di società consolidante DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l., ribadendo le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo di primo grado, DE tutto analoghe a quelle DEla costituzione nel giudizio di appello DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. instaurato a seguito DE ricorso rubricato con il numero 5187/2024. Chiedeva la conferma DEla sentenza DEla Corte di Giustizia di primo grado e la condanna al pagamento DEle spese DE giudizio.
All'udienza DE 21 novembre 2025, previa riunione dei due giudizi n. 5187/2024 e n. 5192/2024 per connessione oggettiva, la causa era decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che gli appelli proposti dall'Agenzia DEle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma sono entrambi infondati. In primo luogo, si osserva che per tutte e due le sentenze oggetto di gravame non sussiste il lamentato difetto di motivazione, in quanto, sia pure in maniera succinta, le pronunce impugnate hanno dato conto DEle ragioni DEl'accoglimento dei ricorsi proposti dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e dalla società Società_1 invero, la Corte di Giustizia di primo grado in entrambi i casi ha spiegato come la plusvalenza configurata dall'Ufficio, relativamente al contratto di compravendita stipulato in data 12 maggio 2016 tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale venditrice, la Società_4 quale acquirente e la Societe d'Nominativo_4 de Monaco S.A., quale garante DEle obbligazioni assunte dalla società acquirente, da cui è scaturito l'avviso di accertamento n.
TK30E6402411/2022, fosse stata erroneamente determinata dalla Guardia di Finanza prima e dall'Agenzia DEle Entrate poi, in quanto sono state considerate solo le poste attive DEla società Società_3 di cui la Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era socio unico e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè anche le passività patrimoniali. Tale decisione, peraltro, risulta pienamente condivisibile. Infatti, il trasferimento oggetto DEla verifica da parte Guardia di Finanza non si è concretizzato in un “asset deal” cioè una cessione di beni ma uno “shares deal” cioè una cessione di quote DEla società Società_3 S. r.l. con la conseguenza che non debbono essere considerati soltanto le attività e i beni immateriali ma anche le posizioni debitorie DEla compagine sociale oggetto DEla cessione, tanto più che era la società acquirente a dover fare fronte a tali passività. Tale modalità di determinazione DE valore DEla eventuale plusvalenza non risulta contestata dall'Agenzia DEle Entrate appellata. Quest'ultima, nel censurare la sentenza impugnata, fondamentalmente si duole DE fatto che - a fronte DEla prova da lei fornita tramite il processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza circa i beni materiali e immateriali nonché le attività DEla società compravenduta, elementi da cui era possibile ricavare in via presuntiva il valore complessivo DEle quote DEla società Società_3. di sua totale proprietà - la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e la società Società_1 S.p.A. non avessero adempiuto da parte loro all'onere probatorio su di esse incombente, costituito dalla prova DEl'esistenza DEle partite debitorie da considerare nella valutazione DEla cessione DEla quota totalitaria DEla società Società_3.
Sul punto si osserva che - anche a voler prescindere dalla circostanza che l'esistenza e l'ammontare DEle esposizioni debitorie DEla società Società_3. non sono state specificamente e tempestivamente contestate nel corso DE giudizio di primo grado come non è stata contestata in tale giudizio la valenza probatoria DEle due diligence in atti - in ogni caso al foglio 21 DE processo verbale di constatazione versato in atti dall'Agenzia DEle Entrate nel giudizio di primo grado, gli stessi militari verbalizzanti riportando sul punto la Nota integrativa implicitamente confermano l'esistenza DEl'indebitamento scrivendo quanto segue
“… omissis Parte essenziale ed integrante DE complessivo piano di risanamento è stata , altresì, la cessione DEl'intero capitale sociale DEla società Società_3. (proprietaria DEl'approdo turistico in costruzione di Ventimiglia) alla Società_4 SA (“SMIP”), società di diritto monegasco controllata dal Principato, al prezzo complessivo di euro 90.000,00, oltre il pagamento integrale da parte di
SMIP di tutto l'indebitamento Società_3 verso terzi e verso altre società DE Società_1 , con una valorizzazione DE porto pari a circa € 32.000.000,00,.. omissis”. Pertanto, corrette risultano le decisioni impugnate che hanno annullato l'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022 conseguente al processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza, con riferimento alla cessione, avvenuta in data 6 dicembre 2016 da parte DEla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., quale socio unico, alla Società_4, DEl'intera quota di partecipazione al capitale sociale DEla Società_3 DE FO S.r.l. Infatti, dagli elementi in atti, risulta che il calcolo DEla plusvalenza effettuato dai verbalizzanti e recepito integralmente dall'Agenzia DEle Entrate non è stato effettuato correttamente, in quanto sono stati considerati soltanto i beni materiali e immateriali nonché le attività DEla società partecipata ceduta e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè tenendo conto DEle esposizioni debitorie verso terzi. In definitiva la determinazione DEla plusvalenza avrebbe dovuto derivare dal calcolo DEla differenza tra elementi attivi e passivi, in modo da determinare l'effettivo valore DEla partecipazione sociale ceduta. In considerazione DEle posizioni debitorie che la stessa società acquirente si è impegnata a soddisfare, per come risulta dalle pattuizioni intervenute tra le parti anche anteriormente al contratto di cessione, deve ritenersi che nella fattispecie non sussista effettivamente alcuna plusvalenza con conseguente necessario annullamento DEl'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022 impugnato. Del resto dalla documentazione in atti e in particolare dal processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza non emergono atti diversi, che in contrasto con le pattuizioni intervenute tra le parti nel contratto preliminare e nelle pattuizioni successive fino al contratto di trasferimento DEla quota totale DEla società Società_3., consentano di ritenere l'esistenza di una plusvalenza in capo alla società cedente Resistente_1 e Società_2, è verosimile, proprio tenuto conto degli ingenti debiti che gravavano sulla società Società_3., che quest'ultima sia stata ceduta per l'esigua somma di euro 90.000,00, senza considerare la cospicua redditività futura.
Dato che la plusvalenza è risultata indimostrata, l'atto impugnato non può ritenersi legittimo. Alla stregua DEle considerazioni che precedono gli appelli debbono essere rigettati. Con riferimento al presente giudizio le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i due appelli n. 5192/24 e n. 5187/24 e li rigetta. Liquida le spese a carico DEla parte soccombente nella misura di € 9.000,00, oltre accessori, se dovuti. Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio DE 21 novembre 2025. LA RELATRICE LA PRESIDENTE Paolo TI Fernanda FRAIOLI
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
TI OL, EL
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5187/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 E Società_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30E6402411 IRES-ALIQUOTE 2016
- sull'appello n. 5192/2024 depositato il 08/11/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4620/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30E6402411 IRES-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3806/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste DEle parti:
Il Funzionario DEl'Ufficio si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, l'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022, notificato in data 8 novembre 2022 relativo all'annualità 2016 con il quale l'Agenzia DEle Entrate aveva attribuito a essa società un maggior reddito ai fini DEl'imposta sul reddito DEle società per l'anno 2016, in parte rettificando il valore DEla plusvalenza da cessione DEla partecipazione nella società Società_3., in parte considerando indeducibili, perché non inerenti o non di competenza, alcuni costi, determinando nel complesso una maggiore IRES di euro
438.957,00, oltre a interessi, fino alla data DE 30 novembre 2022 di euro 83.299,61 e irrogando una sanzione di euro 395.061,30. Deduceva che essa Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era stata destinataria nell'anno 2016 di una verifica DEla Guardia di Finanza che si era conclusa con un Processo Verbale di Constatazione consegnato in data 11 agosto 2022, recepito dalla Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Controlli, che, condividendo il contenuto essenziale DE predetto Processo Verbale di Constatazione, aveva emesso gli avvisi di accertamento per l'anno 2016 nei confronti DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. n. TK30E6402411/2022, TK3066402420/2022 e TK30C6402426/2022; che erano stati oggetto DEl'accertamento in primo luogo l'atto di cessione di quota, in forma di scrittura privata autenticata dal notaio Nominativo_1, tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale parte cedente e la Società_4 S.A., quale parte cessionaria, nella quale il corrispettivo pattuito era stato stabilito dalle parti contraenti, in euro 90.000,00 pari al valore nominale DE capitale sociale, con l'evidenza che la cessione (...) DEle quote detenute, non avrebbe prodotto alcuna variazione economica positiva in capo a essa Resistente_1 e Società_2 S.r.l.; che l'atto di trasferimento rappresentava soltanto l'ultimo passo DE complesso iter collegato alla cessione quote DEla Società_3., e indirettamente, attraverso queste, DE suo principale asset: il completamento DEle opere di costruzione DE Porto Turistico di Ventimiglia;
che, in precedenza era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 12 maggio 2016; che, sulla base DEle pattuizioni intervenute, il contenuto DE contratto preliminare doveva considerarsi più completo e rilevante DEl'atto di cessione quote, che era meramente attuativo DEla complessiva transazione e DEineava i relativi conseguenti effetti sulle parti;
che la Guardia di Finanza si era concentrata sul contenuto DE contratto preliminare, evidenziandone gli aspetti complessivi che avevano determinato la valorizzazione DEle attività e i beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00; che si trattava DEla valorizzazione degli asset di cui era titolare la predetta società Società_3. consistenti nelle opere a mare di costruzione DE Porto Turistico di Ventimiglia solo in parte realizzate alla data di riferimento (29 febbraio 2016) definita nel preliminare;
che non si era trattato DEla valorizzazione DEle quote DEla stessa società Società_3 S.r.l., la quale oltre a possedere i descritti asset aveva, altresì, rilevanti partite debitorie;
che le attività e i beni immateriali erano stati valutati dall'acquirente, al lordo di qualsiasi passività, nell'importo di euro
31.494.000; che le partite debitorie erano state indicate nel contratto preliminare, nonostante non fossero quelle definitive riferendosi temporalmente alla data di quest'ultimo, essendo suscettibili di modifica al momento DEla firma DEla cessione quote;
che l'operazione oggetto di verifica da parte dei verificatori non rappresentava un “asset deal” cioè una cessione di beni ma uno “shares deal” cioè una cessione di quote che richiedeva maggiori attenzioni da parte DEl'acquirente avendo ad oggetto non solo la valutazione dei beni oggetto di interesse (attività e beni immateriali) ma tutte le posizioni debitorie in capo alla società le cui quote erano oggetto di cessione, tenuto conto che di tali posizioni si doveva fare carico l'acquirente: che tali passività riducevano il valore DEle attività e di beni immateriali;
che le esposizioni debitorie si evincevano dalla documentazione contenuta negli allegati alle annotazioni di P.G. e in particolare dalla due diligence operata sulla società Società_3. dallo Nominativo_5 e Associati s.s., datata 25 giugno 2015, che si riferiva ai bilanci sino al 31 dicembre 2014, nonché DE successivo aggiornamento datato 26 aprile 2016 che si riferiva al bilancio al 31 dicembre 2015 e al bilancio di verifica al 29 febbraio
2016; che da tali atti, in particolare, erano ricavabili i seguenti elementi: 1) la complessità DElo stato autorizzativo e concessorio di cui era parte la società Società_3., 2) l'importanza in valore assoluto DE costo degli appalti relativi alle opere a mare (48 milioni di euro) di cui era parte la società Società_3 S.r.l.; 3) l'analisi DEla serie di bilanci dal 2008 al 2014 DEla società Società_3. (pagina 27 e seguenti DEla prima due diligence) dai quali risultava che il totale DEle immobilizzazioni erano passate nel tempo da
2, a 17, a 31, a 35, a 38 e a 40 milioni di euro, mentre il patrimonio netto era passato nel tempo da 0,1, a 1,
a 5 milioni di euro e i debiti DEla società erano cresciuti esponenzialmente nel tempo da 2, a 4, a 19, a 28,
a 42, a 46 e a 40 milioni di euro;
4) l'analisi specifica DE passivo, con particolare riferimento ai bilanci 2013 e 2014 DEla società Società_3. che evidenziava debiti rispettivamente per 45,6 e 39,6 milioni di euro di cui oltre 37,9 e 31,1 milioni di euro verso società DE gruppo Società_1 S.p.A. e circa 1,4 milioni di euro verso le banche, 5) l'importanza e la numerosità DEle fidejussioni prestate dalla società Cala DE FO S.r.l. . (pagina 49 e seguenti DEla prima due diligence), 6) l'evidenza di un'operazione straordinaria
(scissione DEle attività non direttamente collegate al Porto di Ventimiglia) al fine di preparare la società Cala DE FO S.r.l. alla cessione a terzi, 7) il relativo prospetto ante scissione e post scissione DEla società Cala DE FO S.r.l. (pagina 62 e seguenti DEla prima due diligence) dalla quale emergeva la dinamica DE patrimonio netto a seguito DEl'operazione straordinaria, che si riduceva a poco più di 0,1 milioni di euro, 8) la circostanza che il Società_1 si trovava in stato di tensione finanziaria determinata dalla situazione congiunturale negativa per cui era in atto un piano di risanamento DE Gruppo (pagina 73 e seguenti DEla prima due diligence), 9) la situazione economico finanziaria DE Gruppo, il forte indebitamento DEle società
e la particolare struttura finanziaria DEla stessa caratterizzata dalla prevalenza di capitale di terzi rispetto al capitale di rischio, nonché il prevedibile peggioramento a seguito DEla scissione, nonché l'esistenza di debiti erariali e comunali non pagati (pagina 82 e seguenti DEla prima due diligence), 10) l'analisi DE bilancio
2015 ante scissione DEla società Società_3. (pagina 8 e seguenti DEla seconda due diligence) da cui risultava la crescita DE totale DEle immobilizzazioni a 42 milioni di euro, DE patrimonio netto a 5 milioni di euro e l'aumento dei debiti DEla società a 42 milioni di euro, 11) l'analisi specifica DE passivo DE bilancio
2015 DEla Società_3 DE FO S.r.l. (pagina 20 e seguenti DEla seconda due diligence) nella quale venivano evidenziati debiti per 33 milioni verso società DE gruppo Società_1 S.p.A. e circa 1,5 milioni di euro verso le banche, 12) l'analisi DEla scissione avvenuta con atto DE 23 febbraio 2016 sulla base dei dati societari aggiornati al 29 febbraio 2016 (pagina 30 e seguenti DEla seconda due diligence) da cui si desumeva che il totale DEle immobilizzazioni era sceso a 40 milioni di euro, il patrimonio netto a 0,1 milioni di euro e i debiti DEla società erano saliti a 43 milioni di euro;
che, inoltre, il professionista incaricato DEla due diligence aveva evidenziato la situazione economico finanziaria DE Gruppo, il forte indebitamento DEle società, la particolare struttura finanziaria DEla società Società_3 . caratterizzata dalla prevalenza di capitale di terzi rispetto al capitale di rischio pari a solo 100 mila euro, nonché l'esistenza di debiti erariali e comunali non pagati (pagina 46 e seguenti DEla seconda diligence); che da tali elementi risultava come il valore DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. fosse persino inferiore al valore residuo di libro (40.000.000 di euro circa), per cui, al fine di permettere il mantenimento DE valore di transazione a non meno DE valore nominale DE capitale sociale (pari a 90.000 euro), vi era stata una rinuncia da parte di alcuni creditori (in particolare le società DE Società_1 avevano ceduto i propri crediti per un valore inferiore a quello di libro per ripristinare di fatto l'equilibrio patrimoniale DEla società ceduta); che l'acquirente, nel caso in esame, aveva fissato quindi preliminarmente la valutazione dei beni (all'epoca in corso di costruzione) di proprietà DEla società, indipendentemente dalla posizione debitoria DEla stessa, evidenziando peraltro nel contratto preliminare che tale stima “è stata determinata su base convenzionale tra le Parti stesse”, indicando che l'operazione sarebbe avvenuta mediante più distinti elementi che dovevano tenere conto DEla effettiva situazione finanziaria e patrimoniale, DEla società Cala DE FO S.r.l., non al momento DEla definizione DE contratto preliminare, bensì DEl'effettiva cessione quote;
che il corrispettivo effettivo DEl'operazione era stato determinato dalla somma dei seguenti elementi: a) il pagamento da parte DEla Società_4 DE prezzo quota DEla società Cala DE FO S.r.l. ammontante (come da contratto preliminare) a euro 90.000,00 cioè al valore nominale DE capitale sociale DEla società come risultante dalla situazione patrimoniale definitiva, b) l'erogazione da parte DEla Società_4 DE finanziamento per il pagamento dei debiti DEla società Società_3. nei confronti di terzi, che, come evidenziato nelle definizioni contenute al punto 1 DE contratto preliminare, erano “i Debiti verso Terzi e il Debito Bancario, così come meglio specificato nel quadro sinottico di cui all'allegato 1/v. al presente Contratto” e cioè i debiti, al momento DEla cessione quote, in essere verso soggetti diversi dalle società DE Società_1 che, a seguito DEla cessione, non sarebbero più stati nella disponibilità DE venditore per poter ottemperare al pagamento di tali debiti, c) il pagamento da parte DEla Società_4 DE prezzo di acquisto dei crediti finanziari DE Società_1 (al pari di qualsiasi debito finanziario verso terzi finanziatori – i.e. istituti di credito) definendo così “a tappo”, sulla base DE contenuto DEl'articolo 4.4 DE contratto preliminare, il massimo impegno finanziario per l'acquirente pari al complessivo importo indicato per la valorizzazione DEle indicate attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00; che si trattava di un corrispettivo per l'acquisto DEle quote DEla società oggetto di cessione determinato a ritroso per evitare che l'acquirente si facesse carico di debiti che avrebbero potuto divenire superiori alla valutazione data ai beni di proprietà (nella fattispecie euro 31.494.000,00); che, infatti, tenuto conto DE valore nominale DEle quote, dei debiti verso terzi risultanti dalla situazione patrimoniale definitiva, l'acquirente si era impegnato a pagare al venditore un controvalore per i crediti da questo vantati verso la società ceduta che non fosse superiore alla valutazione data convenzionalmente ai beni di proprietà DEla società Cala DE
FO S.r.l. al netto dei primi due addendi, e al netto altresì DE 50% DE valore di ciascuna controversia DEla società Società_3. che, come definite al punto 1 DE contratto preliminare di compravendita, erano
“le controversie pendenti in primo grado o, in caso di soccombenza, in appello, alla Data di Esecuzione tra la CALA DEL FORTE e terzi”; che si trattava di una modalità tipica nel caso di cessioni quote per permettere all'acquirente di preservarsi dall'eventuale esito negativo, sconosciuto al momento DEla cessione quote, dei contenziosi di cui la società fosse parte e, parallelamente, per consentire al venditore di evitare di farsi carico di contenziosi che non avrebbero potuto essere più coltivati a seguito DEla cessione di quote, definendo nel caso in esame nel 50% il rischio di causa e, conseguentemente, il costo a carico di ciascuna DEle parti;
che ciò era desumibile dalla lettura DE contratto preliminare che indicava le modalità di pagamento DE prezzo di tali crediti, sviluppato nel tempo e in parte operato in conti vincolati a garanzia DEl'acquirente, per l'evidenza di possibili sopraggiunti maggiori oneri, così come indicato nel contratto preliminare;
che era stata, quindi, una cessione complessivamente avvenuta a sconto rispetto ai valori contabili in quanto, tenuto conto che il valore degli attivi patrimoniali risultava superiore alla valorizzazione DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00, le società facenti parte DE Gruppo di cui il cedente faceva parte avevano dovuto rinunciare a parte dei propri crediti finanziari vantati verso la società Società_3., al fine di poter effettivamente completare l'operazione e rendere liquide, seppur in parte le proprie attività, a supporto DE piano attestato di risanamento indicato dal professionista nella due diligence effettuata per conto degli acquirenti quale operazione necessaria per il riequilibrio finanziario DE Società_1; che ciò peraltro, aveva trovato conferma nel contratto di cessione di crediti, (allegato 9 alle Annotazioni di P.G.), nel quale, a fronte di un valore formale dei crediti vantati dal Società_1 verso la società Società_3. per euro 23.362.289,00, il prezzo convenuto tra acquirente e venditore era stato pari a 16.726.262,20 con una minusvalenza per lo meno pari a 6,6 milioni di euro, conseguente alla valutazione DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00, e quindi in misura inferiore al loro valore contabile;
che, pertanto, l'operazione di cessione quote DEla società Società_3. non aveva dato luogo nei suoi diversi elementi ad alcuna plusvalenza e anzi aveva determinato sul Società_1 una minusvalenza non inferiore a 6,6 milioni di euro, incassando quindi una liquidità inferiore a quanto contabilmente speso per la realizzazione DEl'operazione
Porto di Ventimiglia, probabilmente a causa DEl'intervenuta crisi DE comparto, ma tale da permettere comunque al Società_1 di rispettare i piani di rimborso previsti nel Piano Attestato di Ristrutturazione operato ai sensi DEl'art. 67 DEla legge fallimentare;
che, quanto alla contestata inerenza dei costi di due fatture (la numero 2 e la numero 21) emesse dall'Avv. Nominativo_3 nel corso DE 2016, per un imponibile complessivamente pari ad euro 26.007,86, il predetto professionista si era occupato nell'anno 2016 DEla pratica investimenti marittimi per l'appello alla sentenza DE Tribunale di Roma n.
6127/2016. Chiedeva, pertanto, la declaratoria DEl'annullamento DEl'avviso di accertamento con condanna DEla controparte alle spese DE giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma contestando le avverse deduzioni e deducendo che la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era una società facente parte di un gruppo societario di cui la società capogruppo era la Società_1 S.p.A.; che con l'avviso di accertamento impugnato n. TK30E6402411/2022 - notificato a entrambe le società, la prima in qualità di consolidata e seconda in qualità di consolidante, sulla base DEle risultanze emerse in sede di verifica fiscale di cui al
Processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico - Finanziario
Imperia - era stato accertato, per l'anno d'imposta 2016, un maggior reddito d'impresa rilevante ai fini DE reddito complessivo globale riferibile al consolidato pari a euro 1.596.208,00 ed era stata determinata una maggiore IRES pari a euro 438.957,00, con irrogazione DEla sanzione amministrativa pecuniaria di euro
395.061,00; che l'Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione: costi indeducibili per euro 26.008,00 e plusvalenze realizzate e non dichiarate pari a euro 1.570.200,00 (5% di euro 31.404.000,00); che nei confronti DEl'avviso di accertamento in questione entrambe le società, la Resistente_1 e Società_2 S.r.l. (in qualità di società consolidata) e la Società_1 S.p.A. (in qualità di società consolidante) avevano proposto ciascuna un autonomo ricorso di cui essa Agenzia DEle Entrate chiedeva la riunione;
che, quanto ai costi indeducibili per complessivi euro 26.008,00, si trattava DEla fattura n.2 DE 25 maggio 2016 per un importo di euro 14.352,00 e un'IVA di euro 3.157,44, registrata al numero progressivo 5 di protocollo DE registro IVA acquisti anno 2016 nonché DEla fattura n.21 DE 23 dicembre 2016 per un imponibile di euro 11.655,86 e un'Iva di euro 3.069,52 registrata al numero progressivo 17 di protocollo DE registro iva acquisti anno 2016; che tali fatture, entrambe emesse dall'avv. Nominativo_3, riportavano quale descrizione DEl'operazione la dicitura rispettivamente di “onorari” e “acconto compenso netto”; che la descrizione DEl'operazione era DE tutto generica e non consentiva di individuare, in maniera chiara e precisa, da quali prestazioni fossero determinati tali “onorari” e “acconto compenso netto”; che per valutare l'inerenza di un costo era determinante quanto riportato nella fattura, soprattutto se non esisteva altra documentazione a supporto;
che le fatture dovevano riportare la precisa indicazione DEle operazioni effettuate in special modo se si trattava di prestazioni di servizi;
che, nella fattispecie, attesa la genericità DEla descrizione DEle prestazioni effettuate in favore DEla società Società_3. e la conseguente impossibilità di stabilirne l'inerenza, la predetta società aveva indebitamente dedotto elementi negativi di reddito per un ammontare complessivo pari a euro
26.008,00; che peraltro la società ricorrente non aveva prodotto in giudizio documentazione giustificativa idonea e sufficiente a dimostrare l'inerenza di tali costi, essendosi limitata depositare la copia di tali fatture;
che, quanto ai componenti positivi di reddito recuperati a tassazione, la società Società_3. nell'anno 2010 aveva progettato e costruito il porto turistico di Ventimiglia;
che la Guardia di Finanza aveva svolto accertamenti relativamente alla cessione DEl'intera quota di partecipazione DE capitale di tale società avvenuta in data 6 dicembre 2016; che, al momento DEla cessione, la società Società_3. era interamente controllata dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., quale socio unico;
che, pertanto, la cessione era avvenuta tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale cedente e la Società_4
quale cessionaria;
che dalla scrittura privata registrata stipulata tra le parti in data 6 dicembre 2016 denominata “Atto di cessione di quota” risultava che il corrispettivo pattuito per l'acquisto DEla piena e esclusiva proprietà DEl'intera quota di partecipazione era stato stabilito (e dichiarato), dalle parti contraenti, in euro 90.000,00 pari al valore nominale DE capitale sociale DEla società Società_3.; che l'attività di indagine espletata aveva permesso di accertare che le parti contraenti, prima di procedere alla stipula e alla firma DEl'atto di cessione di quota, avevano instaurato intese e accordi;
che, infatti, all'articolo 3 di tale documento era stato precisato, testualmente, che: “Le Parti riconoscono e convengono che le separate intese tra di loro intervenute concernenti il trasferimento DEla quota oggetto DE presente atto rimarranno efficaci e vincolanti anche dopo la data odierna. La sottoscrizione DE presente Atto di Cessione non costituisce novazione, integrazione, sostituzione o modifica alcuna DEle precedenti intese …”; che dalle indagini effettuate era, altresì, emerso che le precedenti intese erano state cristallizzate in un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 12 maggio 2016 tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale venditrice, la Società_4 quale acquirente e la Societe d'Nominativo_4 de Monaco S.A., quale garante DEle obbligazioni assunte dalla società acquirente;
che dall'attività di indagine era anche emerso che tale contratto preliminare non era stato registrato per cui tale documento risultava valido tra le parti contraenti le quali non potevano svincolarsi dagli impegni assunti, di contro, lo stesso, non essendo registrato, non esplicava alcun effetto nei confronti di soggetti terzi, in quanto l'assenza di data certa comportava l'impossibilità di opporre ad altre persone gli accordi stretti in precedenza dalle parti contraenti;
che, secondo quanto emerso dall'istruzione, nel contratto preliminare l'acquirente, sulla base DEle proprie analisi, valutazioni attività di due diligence, aveva deciso di acquistare la quota DEla società Società_3 . rappresentativa DEl'intero capitale sociale alle condizioni previste nel medesimo contratto;
che le attività di due diligence erano state due, senza che, tuttavia, nessuna avesse portato a una valutazione DEla società compravenduta;
che, infatti, nella prima, effettuata dallo Nominativo_5
e Associati s.s., era stato specificato il carattere meramente consultivo, non vincolante né obbligatorio ai fini DEle valutazioni di terzi;
che tale due diligence aveva preso in considerazione gli aspetti societari, le analisi dei rapporti intragruppo, l'analisi contabile, l'analisi fiscale ma non aveva riguardato alcuna valutazione relativa alla quantificazione e alla corretta esecuzione dei lavori, in quanto tale aspetto sarebbe stato oggetto di una apposita e separata due diligence, né aveva avuto la finalità di valutare le prospettive economiche e finanziarie DEl'opera di costruzione DE porto turistico di Ventimiglia;
che la seconda due diligence, operata dalla società Società_5, era consistita in una mera valutazione tecnica sui lavori effettuati e sui materiali utilizzati;
che con il contratto preliminare in questione, le parti avevano inteso regolare i termini e le modalità DEla compravendita DEla quota DEla società Società_3.; che, in particolare, il venditore si era impegnato a cedere alla società acquirente la proprietà e la disponibilità DEla predetta quota (rappresentativa DEl'intero capitale sociale) DEla società Società_3 . con il contestuale adempimento di tutti gli obblighi previsti;
che il trasferimento DEla proprietà sarebbe avvenuto alla data di esecuzione, mediante la sottoscrizione DEl'atto di cessione e subordinatamente al verificarsi di tutti gli adempimenti previsti;
che, tra i vari obblighi previsti, la parte acquirente doveva a) effettuare il pagamento DE prezzo DEla quota DEla società Società_3. rappresentativa DEl'intero capitale sociale, b) mettere a disposizione DEla società Società_3. la provvista necessaria per il pagamento dei relativi debiti, ai sensi DEl'articolo 4.3.1, c) procedere al pagamento di una porzione DE prezzo di acquisto dei crediti finanziari DE Società_1, determinata ai sensi DEl'articolo 4.5.1, mediante deposito sul conto vincolato e DEla rimanente porzione DE prezzo di acquisto dei crediti finanziari DE Società_1 sul conto corrente indicato dal venditore;
che gli obblighi in questione erano stati pienamente eseguiti alla data DE 6 dicembre 2016, data nella quale era stata effettuata l'operazione di compravendita in questione, come risultava dalla documentazione acquisita;
che da tali circostanze conseguiva che l'importo di euro
31.494.000,00 doveva ricondursi all'ammontare, effettivamente stabilito tra le parti, per la compravendita DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3.; che tale conclusione è avvalorata dalla documentazione in atti e in particolare dalla nota integrativa DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e dal contratto preliminare di compravendita;
che, in definitiva, il semplice pagamento DEl'importo di euro 90.000,00 (pari al valore nominale DE capitale sociale), cosi come stabilito in seno all'atto di cessione di quota, non costituiva azione sufficiente a garantire, alla società monegasca, l'acquisizione DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3.; che all'art. 4 DE preliminare era prevista la corresponsione, da parte DEla Società_4, DEl'importo di euro 31.494.000,00, il quale, quindi, aveva costituito il valore di prezzo pattuito per l'acquisizione DEla partecipazione totalitaria DEla società Cala DE
FO S.r.l. e non una semplice valorizzazione DEle attività e dei beni materiali ed immateriali DEla società; che, DE resto, la valorizzazione DEla quota DEla società Società_3. in euro 31.494.000,00 era coerente con l'effettivo valore DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3.; che, peraltro, quest'ultima aveva progettato e costruito il rapporto turistico di Ventimiglia;
che era illogico e improbabile che la partecipazione totalitaria di una società che aveva realizzato gran parte DEla predetta infrastruttura di rilevante valore, sebbene gravata da debiti, potesse essere ceduta per il valore esiguo di 90.000 euro
(pari al valore nominale DEle quote di partecipazione) senza tenere conto DEla verosimile ingente redditività futura;
che, quindi, la società Resistente_1 e Marine Holding Società_6., a seguito DEla cessione DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3., aveva conseguito, in realtà, una plusvalenza DE valore di euro 31.404.000,00 determinata dalla differenza tra il prezzo effettivamente pattuito e corrisposto (euro
31.494.000,00) e il valore nominale DEla partecipazione totalitaria (euro 90.000,00); che, in conseguenza di tale realizzazione la società Resistente_1 e Marine Holding Società_6., per l'anno 2016 aveva conseguito ulteriori elementi positivi di reddito pari ad euro 31.404.000,00, da indicare tra i proventi derivanti da partecipazioni
- voce C15) DE Conto Economico;
che, pertanto, essa Agenzia DEle Entrate, a fronte di una perdita fiscale pari a euro 15.815,00, aveva accertato una plusvalenza realizzata che concorreva alla formazione DE reddito per l'importo di euro 1.570.200,00 pari al 5% DEl'intera somma (euro 31.404.000,00). Chiedeva il rigetto DE ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza impugnata n.
4622/25/24 DEl'11 marzo 2024 depositata in data 5 aprile 2024, accoglieva parzialmente il ricorso DEla società contribuente e compensava le spese DE giudizio, ritenendo che la plusvalenza contestata fosse stata erroneamente determinata, considerando le sole attività DEla partecipata Società_3 e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè anche le passività patrimoniali e, quindi, la differenza tra attivi e passivi e che, in ogni caso, la determinazione DEla plusvalenza non fosse stata supportata dagli elementi di prova richiesti. Quanto alle due fatture per complessivi euro 26.008,00, la Corte di giustizia tributaria di primo grado riteneva indeducibile tale importo non essendo stata indicata la tipologia DEla prestazione effettuata e non esistendo, alla base DEla prestazione, un contratto tra le parti.
Con ricorso rubricato con il numero 5187/2024 l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma presentava appello, chiedendo la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l'effetto, la conferma DEl'avviso di accertamento n.
TK30E6402411/2022 emesso dalla Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Controlli per l'anno 2016, in relazione alla società contribuente Resistente_1 e Società_2 S.r.l. nella qualità di società consolidata. Deduceva che il Processo Verbale di Constatazione scaturito dalle attività di indagine e la copiosa documentazione ad esso allegata, dimostrava che l'importo di euro 31.494.000,00 assegnato all'intera quota ceduta era da ricondursi all'ammontare effettivamente stabilito tra le parti per la compravendita DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3., alle somme messe a disposizione per appianare i debiti esistenti in capo alla società oggetto di cessione ed erano stati dettagliatamente elencati nel preliminare di cessione DE 12 maggio 2016; che il corrispettivo successivamente pagato a seguito DEl'atto di cessione e gli accordi intercorsi in sede di trattative preliminari indicavano il reale valore DEla società oggetto DEla cessione effettivamente conclusasi il 6 dicembre 2016; che l'atto impugnato era derivato in via principale dall'accertamento di una presunta plusvalenza che sarebbe stata realizzata in capo alla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., controllata dalla Cozzi Parodi Holding S.p..A che ne aveva dichiarato ai fini IRES il reddito quale soggetto consolidante a fini fiscali;
che la plusvalenza era derivata alla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. dalla cessione DE 100% DE capitale sociale DEla propria controllata Società_3. alla Societè Società_4 S.A., avvenuta in data 6 dicembre 2016, plusvalenza peraltro anche attribuita ai soci DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. con ulteriori ed autonomi avvisi di accertamento;
che la sentenza impugnata era nulla per difetto di motivazione;
che, infatti, a fronte DEla copiosissima documentazione (avviso di accertamento, PVC DE 16 agosto 2022 e i numerosi allegati allo stesso ecc.)
e DEle articolate argomentazioni di essa parte resistente, il Collegio si era limitato a “liquidare” la vicenda con le pochissime parole;
che si trattava di una motivazione soltanto apparente in quanto non aveva preso in considerazione le ragioni di essa Agenzia e, in particolare, la decisione si riduceva a una mera adesione acritica alle difese DEla società appellata, senza neanche prendere in considerazione le articolate controdeduzioni depositate dall'Ufficio e le argomentazioni desunte dall'approfondito Processo Verbale DEla Guardia di Finanza di Imperia allegato ed estesamente richiamato nell'atto difensivo depositato nel giudizio di primo grado;
che la motivazione DEla sentenza impugnata non permetteva di comprendere le ragioni e, quindi, le basi DEla sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, facendo venire meno lo scopo intrinseco DEla sentenza, finalizzato a manifestare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenisse con un certo procedimento enunciativo, a spiegare il risultato cui si era pervenuti sulla res decidendi;
che, nella fattispecie, vi era stata la violazione DE principio DE riparto DEl'onere DEla prova;
che, infatti, nel caso di accertamento fiscale relativo alla cessione di quote e alle plusvalenze ad esse relative, stante la posizione equiordinata propria DEla presunzione semplice rispetto agli altri mezzi di prova, allorquando la parte (ed in questo caso l'Ufficio) aveva dimostrato di trovarsi in una situazione tipizzata sulla base DEl'esperienza e quindi DEla pratica, allegando elementi validi di convincimento, la verosimiglianza o l'apparenza di tale situazione era ritenuta sufficiente a soddisfare l'onere DEla prova che incombeva sulla parte che la invocava, ai sensi DEl'articolo 2697 c.c. ed in relazione all'articolo
7, comma 5-bis, DE D.lgs. n. 546 DE 1992; spettando di conseguenza all'altra parte l'onere di dimostrare che in realtà i fatti erano diversi da come apparivano prima facie;
che, a norma DEl'art. 2697 c.c., nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria assumeva il ruolo di attore in senso sostanziale e, quindi, su di essa gravava l'onere DEla prova dei fatti costitutivi DEla propria pretesa impositiva, di contro, spettava al contribuente fornire le argomentazioni idonee a confutare la presunzione su cui si fondava l'atto impositivo impugnato, dimostrando l'illegittimità e/o l'infondatezza DEl'accertamento; che tale assunto aveva trovato conferma anche nella nuova formulazione DEl'articolo 7, comma 5-bis, DE D.lgs. n. 546 DE 1992, entrato in vigore a seguito DEla Legge 31 agosto 2022, n. 130, che non aveva modificato l'ordinaria ripartizione DEl'onere DEla prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria, limitandosi ad affermare che era l'Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive DEl'accertamento senza giungere ad attribuire ogni onere probatorio all'Ufficio; che nella fattispecie i giudici di 1° grado non avevano tenuto in considerazione il quadro indiziario e le risultanze probatorie fornite da esso Ufficio tramite articolate controdeduzioni in fatto e in diritto sulla base di quanto risultante dall'allegato processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Imperia;
che il quadro probatorio-indiziario evidenziato da essa Agenzia DEle Entrate, fondato su un normale nesso di causalità (dedotto con l'ausilio di processo verbale di constatazione e DEle segnalazioni trasmesse dagli organi accertatori), era idoneo e coerente per assolvere l'onus probandi gravante su esso Ufficio;
che, in particolare, secondo la giurisprudenza DEla Corte di Cassazione erano legittimi gli accertamenti con i quali l'Agenzia DEle Entrate aveva rettificato le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sulla base DE presunto valore effettivo DEle partecipazioni cedute;
che, nello specifico, secondo la Suprema Corte era legittimo assumere quale valore DEla società quello dei beni in essa contenuti e il suo valore poteva essere determinato sulla base DEla redditività futura DEla società (c.d. attualizzazione dei redditi futuri); che, in definitiva, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la rilevante differenza tra il valore nominale DEle quote cedute ed il loro valore reale, era capace di connotare quale irragionevole la condotta DEle parti contribuenti e di fondare una diversa valutazione DE compendio indiziario in atti;
che il valore attribuito da esso Ufficio appellante, così come si ricavava dall'avviso di accertamento impugnato, non solo era stato induttivamente determinato, ma era congruo in relazione alle dimensioni e all'attività effettivamente svolta dalla società oggetto di cessione di quote;
che il predetto valore, pari ad euro 31.494.000,00 era stato determinato dall'Agenzia DEle Entrate sulla scorta DEla esaustiva e articolata indagine fiscale e patrimoniale svolta dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Imperia;
che il processo verbale di constatazione scaturito dalle predette attività di indagine e la documentazione a esso allegata chiarivano che l'importo di euro 31.494.000,00 assegnato all'intera quota ceduta doveva ricondursi all'ammontare, effettivamente stabilito tra le parti, per la compravendita DEla partecipazione totalitaria DEla società Società_3., alle somme messe a disposizione per appianare i debiti esistenti in capo alla società oggetto di cessione dettagliatamente elencati nel preliminare di cessione DE 12 maggio 2016; che il corrispettivo pagato a seguito DEl'atto di cessione, le intese raggiunte in sede di trattative preliminari indicavano il reale valore DEla società oggetto DEla cessione effettivamente conclusasi il 6 dicembre 2016; che le passività asseritamente esistenti per la società Società_3., oggetto di cessione, che avrebbero ridotto sensibilmente il valore DEla stessa non erano state in alcun modo provate dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., la quale non aveva prodotto in giudizio nemmeno i bilanci approvati e depositati per dare credibilità ai valori apoditticamente indicati nelle due diligence prodotte;
che la società appellata aveva basato le proprie difese contestando la valutazione DEla quota ceduta su documentazione inattendibile e inconferente, atteso che le due diligence, non avevano alcun valore probatorio essendo dei documenti di parte avente funzione meramente consultiva;
che, in particolare, le due diligence depositate nel fascicolo DE primo grado di giudizio non erano DEle perizie contabili giurate e, quindi, non avevano alcun valore probatorio, non recavano una data certa, non riportavano la sottoscrizione autografa (né analogica e né digitale) da parte dei soggetti che l'avrebbero redatta i quali non avevano attestato e nulla avevano dedotto in ordine alla qualifica di revisori ed esperti contabili, abilitati alla redazione di elaborati peritali fidefacenti;
che dalla disamina DEla documentazione allegata al processo verbale DEla Guardia di Finanza, le due diligence erano tre e non due: a) la due diligence datata 25 giugno 2015 (recante la situazione finanziaria al 31 dicembre 2014) asseritamente redatta dallo Nominativo_5 e Associati s.s., b) l'aggiornamento alla due diligence con disamina de periodo dal 1° gennaio 2015 al 16 febbraio 2016 asseritamente redatta dal medesimo studio associato, c) una due diligence in lingua francese DE luglio 2015, asseritamente redatta da Società_5, avente ad oggetto una mera valutazione tecnica sui lavori effettuati e sui materiali utilizzati. Chiedeva la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l'effetto, la conferma DEl'avviso di accertamento n.
TK30E6402411/2022 emesso dalla Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Controlli per l'anno 2016, in relazione al contribuente Resistente_1 e Società_2 S.r.l. nella qualità di società consolidata con condanna DEla parte appellata alla rifusione DEle spese DE doppio grado di giudizio.
Si costituiva la Resistente_1 e Società_2 S.r.l., ribadendo le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo di primo grado e sostenendo che la Guardia di Finanza aveva erroneamente considerato come valore di cessione DEla partecipazione la valorizzazione (al lordo DEle passività) DEle attività e dei beni immateriali DEla società Società_3. (31.494.000,00 euro) che rappresentavano però solo uno degli elementi da considerare nel bilancio DEla società ceduta;
che i verificatori avevano travisato quindi l'operazione oggetto di verifica considerandola un “asset deal” (cessione di beni) in luogo – come in realtà avvenuto - di uno “shares deal” (cessione di quote), che doveva considerare non solo le attività, ma anche le passività,
e cioè le posizioni debitorie in capo alla società le cui quote erano oggetto di cessione e rimanevano di competenza dei nuovi soci;
che il contratto preliminare, infatti, era stato completamente travisato dagli investigatori che avevano considerato la sola valorizzazione DEle attività e i beni immateriali DEla società Società_3. nell'importo di euro 31.494.000,00; che si trattava DEla valorizzazione dei soli cosiddetti
“asset” di titolarità DEla società Società_3. cioè le opere a mare di costruzione DE Porto Turistico di Ventimiglia solo in parte realizzate alla data DE 29 febbraio 2016 definita nel Preliminare e non quindi DEla valorizzazione DEle quote DEla stessa società Società_3. che, oltre a possedere i predetti
“asset” iscritti tra le “immobilizzazioni in corso” DEl'attivo DElo stato patrimoniale, evidenziava tra le passività tutta una serie di partite debitorie mediante le quali peraltro, era stato possibile costruire le attività e i beni immateriali;
che tali partite debitorie risultavano indicate sin dal contratto preliminare, nonostante non fossero quelle definitive;
che a supporto DEla determinazione DE valore DEla partecipazione era stata allegata al ricorso introduttivo l'analisi degli elementi contabili al 29 febbraio 2016, comparata con gli elementi contabili DE bilancio al 31 dicembre 2015, da cui si evinceva la contrapposizione tra il valore DEle attività ed il valore DEle passività, rappresentate prevalentemente da debiti verso terzi, contenuta nell'aggiornamento DEla Due
Diligence – Bilancio al 31 dicembre 2015 e Bilancio di verifica al 29 febbraio 2016; che nella situazione contabile al 29 febbraio 2016 emergeva un valore DE patrimonio netto DEla Società_3 DE FO S.r.l. di euro 94.999,00, che riportava al corrispettivo di euro 90.000,00, indicato nell'atto di cessione quote, chiarendo che non vi era stata alcuna plusvalenza dall'operazione; che l'atto impugnato derivava prevalentemente dall'accertamento di una presunta plusvalenza che sarebbe stata realizzata in capo a essa società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., controllata dalla Società_1 S.p.a. che ne aveva dichiarato ai fini IRES il reddito quale soggetto consolidante a fini fiscali;
che la plusvalenza ritenuta sussistente dall'Ufficio sarebbe derivata alla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. dalla cessione DE 100% DE capitale sociale DEla propria controllata Società_3. alla Societè Società_4 S.A., avvenuta in data 6 dicembre 2016, plusvalenza poi anche attribuita ai soci DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. con ulteriori ed autonomi avvisi di accertamento, oggetto di ricorso con esito favorevole in primo grado (sentenza Scoglietti 2 s.r.l. 2696/23 e sentenza Società_1 s.r.l. Società_7); che con riguardo alla sentenza impugnata non sussistevano i presupposti per configurare il difetto di motivazione, in quanto la Corte di Giustizia di primo grado aveva adeguatamente argomentato la sentenza seguendo l'impostazione di essa società contribuente e quindi evidenziando i punti chiave che avevano concorso alla rideterminazione DEla plusvalenza;
che, quanto alla violazione, dedotta dall'ufficio, DE principio DE riparto DEl'onere DEla prova nel caso di accertamento fiscale relativo alla cessione di quote e alle plusvalenze ad esse relative, il nuovo comma 5 bis DEl'art. 7 DE D.lgs. 546/92 aveva previsto che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova DEla sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione DEle sanzioni”.
Chiedeva la conferma DEla sentenza DEla Corte di Giustizia di primo grado e la condanna al pagamento DEle spese DE giudizio.
Con distinto ricorso la società Società_1 S.p.A. a sua volta impugnava, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, l'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022, notificato in data 8 novembre 2022 relativo all'annualità 2016 con il quale l'Agenzia DEle Entrate aveva attribuito a essa società un maggior reddito ai fini DEl'imposta sul reddito DEle società per l'anno 2016, in parte rettificando il valore DEla plusvalenza da cessione DEla partecipazione nella società Società_3 ., in parte considerando indeducibili, perché non inerenti o non di competenza, alcuni costi, determinando nel complesso una maggiore IRES di euro 438.957,00, oltre a interessi, fino alla data DE 30 novembre 2022 di euro 83.299,61 e irrogando una sanzione di euro 395.061,30. Le argomentazioni DEl'impugnazione ricalcavano quelle sopra esposte DE ricorso proposto in primo grado dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. con l'unica differenza che quest'ultima aveva operato come consolidata mentre la Società_1 S.p.A. in qualità di consolidante. Chiedeva, pertanto, la declaratoria DEl'annullamento DEl'avviso di accertamento con condanna DEla controparte alle spese DE giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma contestando le avverse deduzioni e deducendo che la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era una società facente parte di un gruppo societario di cui la società capogruppo era la Società_1 S.p.A. e che con l'avviso di accertamento impugnato n. TK30E6402411/2022 - notificato alla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e alla Società_1
S.p.A. in data 8 novembre 2022, la prima in qualità di consolidata e seconda in qualità di consolidante, sulla base DEle risultanze emerse in sede di verifica fiscale nei confronti DEla Porti e Società_2 di cui al Processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico -
Finanziario Imperia - era stato accertato, per l'anno d'imposta 2016, un maggior reddito d'impresa rilevante ai fini DE reddito complessivo globale riferibile al consolidato pari a euro 1.596.208,00 ed era stata determinata una maggiore IRES pari a euro 438.957,00, con irrogazione DEla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 395.061,00 per cui l'Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione: costi indeducibili per euro
26.008,00 e plusvalenze realizzate e non dichiarate pari a euro 1.570.200,00 (5% di euro 31.404.000,00). Evidenziava che nei confronti DEl'avviso di accertamento in questione entrambe le società, la Resistente_1 e Società_2 S.r.l. (in qualità di società consolidata) e la Società_1 S.p.A. (in qualità di società consolidante) avevano proposto ciascuna un autonomo ricorso di cui essa Agenzia DEle Entrate chiedeva la riunione. Per il resto le argomentazioni DEl'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma erano analoghe a quelle DEl'atto di costituzione in primo grado DElo stesso ente nel giudizio proposto dalla società Resistente_1 e Società_2 Chiedeva il rigetto DE ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza impugnata n.
4620/25/24 DEl'11 marzo 2024 depositata in data 5 aprile 2024, accoglieva parzialmente il ricorso DEla società contribuente e compensava le spese DE giudizio, ritenendo che la plusvalenza contestata fosse stata erroneamente determinata, considerando le sole attività DEla partecipata Società_3 e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè anche le passività patrimoniali e, quindi, la differenza tra attivi e passivi e che, in ogni caso, la determinazione DEla plusvalenza non fosse stata supportata dagli elementi di prova richiesti. Quanto alle due fatture per complessivi euro 26.008,00, la Corte di giustizia tributaria di primo grado riteneva indeducibile tale importo non essendo stata indicata la tipologia DEla prestazione effettuata e non esistendo, alla base DEla prestazione, un contratto tra le parti.
Con ricorso rubricato con il numero 5192/2024 l'Agenzia DEle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma presentava appello, chiedendo, sulla base DEle stesse argomentazioni DE ricorso rubricato con il numero
5187/2024, la riforma DEla sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l'effetto, la conferma DEl'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022 emesso dalla Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Controlli per l'anno 2016, in relazione alla società contribuente Società_1 S.p.A. nella qualità di società consolidante, con condanna DEla parte appellata alla rifusione DEle spese DE doppio grado di giudizio.
Si costituiva la Società_1 S.r.l. in liquidazione nella qualità di società consolidante DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l., ribadendo le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo di primo grado, DE tutto analoghe a quelle DEla costituzione nel giudizio di appello DEla Resistente_1 e Società_2 S.r.l. instaurato a seguito DE ricorso rubricato con il numero 5187/2024. Chiedeva la conferma DEla sentenza DEla Corte di Giustizia di primo grado e la condanna al pagamento DEle spese DE giudizio.
All'udienza DE 21 novembre 2025, previa riunione dei due giudizi n. 5187/2024 e n. 5192/2024 per connessione oggettiva, la causa era decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che gli appelli proposti dall'Agenzia DEle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma sono entrambi infondati. In primo luogo, si osserva che per tutte e due le sentenze oggetto di gravame non sussiste il lamentato difetto di motivazione, in quanto, sia pure in maniera succinta, le pronunce impugnate hanno dato conto DEle ragioni DEl'accoglimento dei ricorsi proposti dalla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e dalla società Società_1 invero, la Corte di Giustizia di primo grado in entrambi i casi ha spiegato come la plusvalenza configurata dall'Ufficio, relativamente al contratto di compravendita stipulato in data 12 maggio 2016 tra la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. quale venditrice, la Società_4 quale acquirente e la Societe d'Nominativo_4 de Monaco S.A., quale garante DEle obbligazioni assunte dalla società acquirente, da cui è scaturito l'avviso di accertamento n.
TK30E6402411/2022, fosse stata erroneamente determinata dalla Guardia di Finanza prima e dall'Agenzia DEle Entrate poi, in quanto sono state considerate solo le poste attive DEla società Società_3 di cui la Resistente_1 e Società_2 S.r.l. era socio unico e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè anche le passività patrimoniali. Tale decisione, peraltro, risulta pienamente condivisibile. Infatti, il trasferimento oggetto DEla verifica da parte Guardia di Finanza non si è concretizzato in un “asset deal” cioè una cessione di beni ma uno “shares deal” cioè una cessione di quote DEla società Società_3 S. r.l. con la conseguenza che non debbono essere considerati soltanto le attività e i beni immateriali ma anche le posizioni debitorie DEla compagine sociale oggetto DEla cessione, tanto più che era la società acquirente a dover fare fronte a tali passività. Tale modalità di determinazione DE valore DEla eventuale plusvalenza non risulta contestata dall'Agenzia DEle Entrate appellata. Quest'ultima, nel censurare la sentenza impugnata, fondamentalmente si duole DE fatto che - a fronte DEla prova da lei fornita tramite il processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza circa i beni materiali e immateriali nonché le attività DEla società compravenduta, elementi da cui era possibile ricavare in via presuntiva il valore complessivo DEle quote DEla società Società_3. di sua totale proprietà - la società Resistente_1 e Società_2 S.r.l. e la società Società_1 S.p.A. non avessero adempiuto da parte loro all'onere probatorio su di esse incombente, costituito dalla prova DEl'esistenza DEle partite debitorie da considerare nella valutazione DEla cessione DEla quota totalitaria DEla società Società_3.
Sul punto si osserva che - anche a voler prescindere dalla circostanza che l'esistenza e l'ammontare DEle esposizioni debitorie DEla società Società_3. non sono state specificamente e tempestivamente contestate nel corso DE giudizio di primo grado come non è stata contestata in tale giudizio la valenza probatoria DEle due diligence in atti - in ogni caso al foglio 21 DE processo verbale di constatazione versato in atti dall'Agenzia DEle Entrate nel giudizio di primo grado, gli stessi militari verbalizzanti riportando sul punto la Nota integrativa implicitamente confermano l'esistenza DEl'indebitamento scrivendo quanto segue
“… omissis Parte essenziale ed integrante DE complessivo piano di risanamento è stata , altresì, la cessione DEl'intero capitale sociale DEla società Società_3. (proprietaria DEl'approdo turistico in costruzione di Ventimiglia) alla Società_4 SA (“SMIP”), società di diritto monegasco controllata dal Principato, al prezzo complessivo di euro 90.000,00, oltre il pagamento integrale da parte di
SMIP di tutto l'indebitamento Società_3 verso terzi e verso altre società DE Società_1 , con una valorizzazione DE porto pari a circa € 32.000.000,00,.. omissis”. Pertanto, corrette risultano le decisioni impugnate che hanno annullato l'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022 conseguente al processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza, con riferimento alla cessione, avvenuta in data 6 dicembre 2016 da parte DEla società Resistente_1 e Società_2 S.r.l., quale socio unico, alla Società_4, DEl'intera quota di partecipazione al capitale sociale DEla Società_3 DE FO S.r.l. Infatti, dagli elementi in atti, risulta che il calcolo DEla plusvalenza effettuato dai verbalizzanti e recepito integralmente dall'Agenzia DEle Entrate non è stato effettuato correttamente, in quanto sono stati considerati soltanto i beni materiali e immateriali nonché le attività DEla società partecipata ceduta e non l'intera situazione patrimoniale DEla stessa, cioè tenendo conto DEle esposizioni debitorie verso terzi. In definitiva la determinazione DEla plusvalenza avrebbe dovuto derivare dal calcolo DEla differenza tra elementi attivi e passivi, in modo da determinare l'effettivo valore DEla partecipazione sociale ceduta. In considerazione DEle posizioni debitorie che la stessa società acquirente si è impegnata a soddisfare, per come risulta dalle pattuizioni intervenute tra le parti anche anteriormente al contratto di cessione, deve ritenersi che nella fattispecie non sussista effettivamente alcuna plusvalenza con conseguente necessario annullamento DEl'avviso di accertamento n. TK30E6402411/2022 impugnato. Del resto dalla documentazione in atti e in particolare dal processo verbale di constatazione DEla Guardia di Finanza non emergono atti diversi, che in contrasto con le pattuizioni intervenute tra le parti nel contratto preliminare e nelle pattuizioni successive fino al contratto di trasferimento DEla quota totale DEla società Società_3., consentano di ritenere l'esistenza di una plusvalenza in capo alla società cedente Resistente_1 e Società_2, è verosimile, proprio tenuto conto degli ingenti debiti che gravavano sulla società Società_3., che quest'ultima sia stata ceduta per l'esigua somma di euro 90.000,00, senza considerare la cospicua redditività futura.
Dato che la plusvalenza è risultata indimostrata, l'atto impugnato non può ritenersi legittimo. Alla stregua DEle considerazioni che precedono gli appelli debbono essere rigettati. Con riferimento al presente giudizio le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i due appelli n. 5192/24 e n. 5187/24 e li rigetta. Liquida le spese a carico DEla parte soccombente nella misura di € 9.000,00, oltre accessori, se dovuti. Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio DE 21 novembre 2025. LA RELATRICE LA PRESIDENTE Paolo TI Fernanda FRAIOLI