Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria; nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale con esclusione della possibilità di provare il contrario, mentre, per gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 1054 cod. cit., gli effetti delle dichiarazioni rese nel modulo sono disciplinati dalle norme generali dettate in tema di solidarietà e, pertanto, la confessione resa da uno dei coobbligati (nel caso di specie, conducente responsabile) fa piena prova a carico del confitente, ma non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione sul valore probatorio del CIDRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 8 marzo 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9548 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 0 9 54 8 / 0 2 IN NOME DEI LA CORTE SUPR N ar mont SEZIONE TERZA CIVILE Mu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22991/99 Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron.25619 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Rep. 1937 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTEN ZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per dirifti € 1,55 sul ricorso proposto da: LUG. 2002 AN EL, elettivamente domiciliata in ROMA i IL CANCELLIERE LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALBERTO ANDREUCCI, che la difende anche disgiuntamente Richiesta copia studio dal Sig. 7 diniti € 1.55 all'avvocato LUCA VECCHIATO, giusta delega in atti;
per diritti € 1 LUG.2002 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BOSO ANNA MARIA, EDILMARCHET SAS, LA PIEMONTESE ASSIC Richiesta copia studio dal Sig. GE SPA;
per diritti € 1.55 intimati - 1 il LUG.2002 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 144/98 del Tribunale di IMPERIA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 emessa il 15/10/98 e depositata il 30/10/98 (R.G. Richiesta copia studio dal Sig. DNN 2120 328/97); per diritti € 1.55 | LUG 2007 CANCELLIERF udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Luca VECCHIATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FI LE conveniva innanzi al giudice di pace di Imperia Boso Anna Maria, la sas Edilmarket di Impe- ria, la società "La Piemontese assicurazioni", chieden- done la condanna in solido al risarcimento dei danni asseritamente causati alla propria autovettura, in so- Ванни sta sulla pubblica via, dal carrello trainato dall'autovettura della seconda, condotta dalla prima, assicurata con la terza. Si costituiva in giudizio la società assicuratrice e chiedeva il rigetto della domanda, mentre rimanevano contumaci le altre convenute. Istruita la causa, il giudice di pace rigettava la domanda;
il rigetto veniva confermato dal tribunale di Imperia con sentenza resa il 15.10.1998 su appello del- la FI, osservando che la compilazione del modulo c.i.d. e le dichiarazioni confessorie della Boso non costituivano prova piena dell'esistenza dell'incidente 2 nei confronti della società assicuratrice;
che quanto accertato dal c.t.u. era nel senso dell'esclusione dell'incidente; che la FI non aveva fornito ele- menti di segno contrario. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso la FI;
gli intimati non hanno svolto attivi- tà difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente, denunciata viola- zione dell'art. 5 L. 39/1977, sostiene che, essendo stato sottoscritto il modulo di constatazione amichevo- le, sarebbe stato onere della società assicuratrice provare che l'incidente si è verificato con modalità e conseguenze diverse risultantida quelle dal modulo;
Bounoun che è vero che la prodotta fotocopia del modulo non ben leggibile, ma la circostanza che il modulo sia sta- to sottoscritto non è contestata;
che la società assi- curatrice non ha provato modalità diverse da quelle ri- sultanti dal modulo;
che la c.t.u. non è condivisibile in quanto carente di motivazione. Il motivo non può essere accolto. Al modulo previsto dall'art. 5 L. 39/1977 si colle- gano effetti di natura diversa. In particolare, se il modulo è sottoscritto da en- trambi i conducenti coinvolti nel sinistro ed è comple- 3 to in ogni sua parte, compresa la data, genera una pre- sunzione "iuris tantum", valevole nei confronti del SO- lo assicuratore e vincibile con prova contraria, che l'incidente si è verificato secondo ele modalità ha prodotto le conseguenze in esso indicate (Cass. 16.4.1997 n. 3276). Nei confronti dei conducenti, che lo sottoscrivono, il modulo vale come confessione stragiudiziale resa al- la parte e a norma dell'art. 2735 c.c. produce i mede- confessione giudiziale, formando simi effetti della prova piena dei fatti confessati con esclusione della possibilità di provare il contrario. Gli effetti del modulo nei confronti degli altri soggetti coobbligati sono disciplinati dalle Ваший norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concer- ne i responsabili di cui all'art. 2054 c.c. dal princi- pio, più volte affermato da questa Corte, argomentando dall'art. 2733 c.c. e dall'insieme delle norme dettate in tema di solidarietà, secondo il quale nelle obbliga- zioni solidali passive la confessione resa da uno dei condebitori (nel caso in esame il conducente responsa- bile) integra prova piena a carico del confitente, ma non pure a carico degli altri debitori, nei cui con- fronti può valere come semplice fonte di elementi indi- ziari liberamente valutabili dal giudice. 4 Nella specie i giudici di appello hanno rite ¬úto che il modulo di constatazione amichevole non sia ido- neo a fornire prova dell'incidente anche perché illeg- gibile e questa ragione di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione -a prescindere dall'altra con- cernente l'efficacia probatoria del modulo nei confron- ti della società assicuratrice- è senz'altro corretta, stante l'impossibilità di collegare ad un modulo illeg- gibile la presunzione di cui all'art. 5 L. 39/1977. Per quanto concerne la c.t.u. va rilevato che, al- 1097/29.11 456T 2,66 lorquando deduce che la medesima è carente di motiva- TOT. 14977 zione ed i giudici di appello non avrebbero dovuto por- la a fondamento del la ricorrenteloro convincimento, 8067 2 24 0 173,77 in definitiva ne pretende la rivalutazione, inammissi- bile in questa sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
non avendo gli intimati svolto nonattività difensiva, v'è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
о La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte di cassazione il Terza 7.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE вбаш вобо Вчино Juanh E CANCOLLIERE C1 First geaffaria Ajello 5