Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9548
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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Massime1

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria; nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale con esclusione della possibilità di provare il contrario, mentre, per gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 1054 cod. cit., gli effetti delle dichiarazioni rese nel modulo sono disciplinati dalle norme generali dettate in tema di solidarietà e, pertanto, la confessione resa da uno dei coobbligati (nel caso di specie, conducente responsabile) fa piena prova a carico del confitente, ma non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.

Commentario1

  • 1La Cassazione sul valore probatorio del CID
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 8 marzo 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9548
Data del deposito : 1 luglio 2002

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