Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/01/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10447/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10447 del 2024, proposto da IE La Corte, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Ortolano e Ovidio Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, Formez Pa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione Interministeriale Ripam, non costituita in giudizio;
nei confronti
di OR NC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego tacito del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale RIPAM, e di FORMEZ PA, sull’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. relativa alla graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia- Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con istanza di accesso agli atti notificata all’Amministrazione in data 4 luglio 2024 il ricorrente ha chiesto l’ostensione di copia della graduatoria finale di merito del concorso con indicazione dei titoli di preferenza e/o riserva valutati dalla Commissione;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito, in rito, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e, alla luce dell’avvenuta ostensione della graduatoria finale di merito, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
- all’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024, parte ricorrente ha manifestato il persistente interesse all’accoglimento del ricorso, deducendo il carattere parziale del riscontro all’istanza di accesso agli atti, mentre la difesa erariale ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto preliminarmente che vada dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, conformemente all’orientamento assunto da questa Sezione con riferimento al concorso in oggetto, secondo il quale “ Merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all’iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio ” (sent. n. 14185/24);
Considerato che nella graduatoria finale di merito inviata al ricorrente e depositata in atti dall’Amministrazione è indicato il solo possesso del titolo di riserva e/o di preferenza, senza alcuna precisazione in merito alla natura del titolo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione;
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto l’istanza di accesso di parte ricorrente è stata evasa solo parzialmente;
- la mancata conoscenza dell’esatta natura dei titoli di riserva e/o preferenza riconosciuti dalla Commissione non consente infatti al ricorrente di comprendere se siano rispettati i limiti quantitativi previsti dal bando per coloro i quali siano in possesso di detti titoli;
- ricorrono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso in epigrafe e per ordinare, per l’effetto, alle Amministrazioni resistenti di provvedere, ai sensi dell’art. 116, co. 4, c.p.a., all’esibizione delle domande di partecipazione dei soli candidati che hanno indicato il possesso di un titolo di riserva e/o di preferenza, consentendone l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante visione e rilascio di copia a spese dell’istante;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’elevato numero di partecipanti alla procedura concorsuale ed al conseguente aggravio procedimentale a carico delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO