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13 novembre 2025
13 novembre 2025
Art. 6. Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.
2. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu' accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facolta', nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
4. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.
2. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu' accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facolta', nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
4. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.
Giurisprudenza • 1
- 1. ANAC, Delibera n. 156 del 22 aprile 2026Provvedimento: ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera n. 156 del 22 aprile 2026 Fascicolo 4135/2025 Oggetto Omissis-Procedura negoziata per l'affidamento della "campagna di comunicazione cinema estate" CIG 98972350B3-Affidamento diretto "campagna social #SoloalCinema" CIG A03FA06A4A. Riferimenti normativi Art. 36 del d.lgs. 50/2016 (ratione temporis applicabile), Art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, Art. 50 del d.lgs. n. 36/2023. Parole chiave Affidamenti sottosoglia comunitaria - Amministrazione giudicatrice - Organismo di diritto pubblico Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; visto il D.lgs. 12 aprile 2023, n. 36; visto …Leggi di più...