Art. 3. Partecipazione dell'Italia
al Fondo monetario internazionale 1. Nel quadro della strategia di rafforzamento della capacita' operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023 . A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalita' concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.
2. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «Bilateral Borrowing Agreement», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell' articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e avente scadenza il 31 dicembre 2024.
3. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all' articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 13, comma 6-bis , del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e all'articolo 1, comma 636 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 .
Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, l'importo massimo del prestito erogabile e' confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della quota di cui al comma 1.
4. Per l'aumento della quota di cui al comma 1 e' concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sui prestiti la cui estensione e' autorizzata dai commi 2 e 3 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonche' per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.
5. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono regolati mediante apposite convenzioni.
Note all'art. 3:
- Si riportano i commi 636 e 637 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl.
Ordinario n. 46:
«636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all' articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis , del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.
637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1.-12-terdecies (omissis).
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74 , sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito gia' esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini):
«Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - 1.-6. (omissis).
6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all' articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 . Su tali prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all' articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190 .
(omissis)».