Sentenza breve 21 giugno 2024
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2024, proposto da SU RI RT IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PO RI PE SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Putignano, Lorenzo Marangoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del direttore generale n. 1291 del 19 aprile 2024 avente ad oggetto «costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigente medico – disciplina: pediatria con attribuzione dell''incarico di direttore di struttura complessa della sc pronto soccorso pediatrico» pubblicato in pari data;
- del verbale della seduta della commissione di valutazione del 12 aprile 2024, nella quale sono stati individuati i criteri di valutazione del curriculum ed attribuiti i punteggi ai singoli candidati non esclusi, nonché della relazione sintetica predisposta dalla commissione di valutazione;
- dei verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti;
- del bando dell''avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - direttore - disciplina: pediatria, con attribuzione dell''incarico di direzione di struttura complessa, pubblicato nel BURL n. 1 del 3 gennaio 2024 e per estratto nella GU n. 6 del 19 gennaio 2024 e del relativo decreto di indizione del direttore generale n. 3340 del 18 dicembre 2023;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente e comunque connesso anche dagli estremi ignoti.
nonché per la condanna dell''amministrazione, previa corretta rivalutazione del curriculum della ricorrente, all''adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante collocamento della ricorrente al primo posto in graduatoria alla procedura di cui è causa e conseguente attribuzione dell''incarico in parola nei confronti della stessa, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell''art. 34, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. ovvero, in ipotesi, con integrale risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PO RI PE SA e di Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa IT ha partecipato al concorso indetto dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Policlinico della Regione Lombardia, con decreto del Direttore Generale n. 3340 del 18.12.2023, avente ad oggetto la copertura di n. 1 posto di «Dirigente Medico – Direttore – disciplina: Pediatria con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa della SC Pronto Soccorso Pediatrico».
L’incarico di Direttore di struttura complessa ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
Il bando di concorso prevede che la Commissione per la valutazione dei candidati «dispone complessivamente di punti 100 punti così suddivisi per le seguenti aree:
curriculum (punteggio max 40 punti)
colloquio (punteggio max 60 punti).
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo».
Il bando stabilisce inoltre che la valutazione del cv dovrà avvenire sulla base di sette criteri espressamente declinati alle pagine 15 e 16.
Alla procedura di concorso hanno partecipato vari candidati, tra cui il controinteressato dottor SA.
La Commissione esaminatrice, all’esito della valutazione dei curricula e delle prove orali, ha stilato in data 14.4.2024 la seguente graduatoria di merito: il dottor SA al primo posto con il punteggio complessivo di 84 punti (di cui 26 punti per il cv e 58 punti per la prova orale) e la dottoressa IT al secondo posto con il punteggio complessivo di 83 punti (di cui 25 punti per il cv e 58 punti per la prova orale).
Con decreto del Direttore generale n. 1291 del 19/04/2024 sono stati approvati gli atti della procedura di selezione e, preso atto dei giudizi espressi dalla Commissione, è stato dichiarato vincitore l’odierno controinteressato, con il punteggio di 84 punti.
La dottoressa IT ha impugnato gli atti del concorso affidando il gravame a quattro motivi.
Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della valutazione resa dalla Commissione in relazione al proprio profilo curricolare.
La ricorrente confronta il proprio cv con quello del controinteressato in relazione ai setti criteri di valutazione indicati nel bando, evidenziando da un lato la «superiorità del curriculum della ricorrente, la quale avrebbe quindi meritato un punteggio notevolmente maggiore rispetto a quanto assegnatole e comunque superiore rispetto al punteggio attribuito al vincitore» e dall’altro lato che «il profilo rivestito dalla ricorrente» era maggiormente in linea con il profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico.
Con il secondo motivo, si allega l’illegittimità del giudizio della Commissione sotto il profilo motivazionale, sostenendo come dalla semplice indicazione del punteggio numerico complessivo, sebbene accompagnato da una sintetica motivazione finale, «non risultano percepibili, né direttamente né indirettamente, le ragioni e gli elementi concreti che hanno condotto la Commissione esaminatrice all’assegnazione del punteggio».
La ricorrente precisa che la Commissione si è «limitata ad esprimere un mero punteggio numerico complessivo, senza indicare il punteggio numerico assegnato per ciascun parametro valutativo, con ciò impedendo alla ricorrente di comprendere le ragioni sottese al punteggio attribuitole e soprattutto il peso che ciascun sotto parametro ha assunto ai fini del giudizio finale».
Specifica inoltre che anche «dalla lettura dei giudizi, non è dato comprendere quale sia il rilievo e l’impatto attribuito a ciascun criterio ai fini della comminatoria del punteggio finale».
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, sotto un ulteriore profilo, il deficit motivazionale del giudizio della Commissione, «in relazione alla valutazione dei singoli criteri che avrebbero dovuto comporre il giudizio complessivo».
La ricorrente lamenta di essere stata eccessivamente penalizzata nel punteggio finale dalla mancata valutazione del criterio di valutazione n. «3. tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni», dovuta all’omessa allegazione della certificazione «a cura del Direttore Sanitario» richiesta dall’avviso.
La ricorrente aggiunge, peraltro, di avere essa stessa attestato nel suo curriculum (a pag. 18), sotto la propria responsabilità, le prestazioni svolte, avendo soltanto omesso di farne formalmente validare la correttezza al Direttore Sanitario stante il suo ruolo di direttore di struttura complessa. La Commissione quindi non avrebbe potuto negare il punteggio per il parametro “de quo” poiché l’omissione verificatasi (certificazione del Direttore Sanitario) era «superabile tramite soccorso istruttorio», trattandosi di «regolarizzazione di una dichiarazione che era stata resa e che era correlata e conseguente allo “status” della ricorrente di ordinario di pediatria – direttore della struttura complessa di pediatria».
La ricorrente segnala inoltre che la legge di concorso non prevedeva affatto, quale conseguenza della mancata sottoscrizione del Direttore Sanitario, la non valutabilità della produzione qualitativa e quantitativa delle prestazioni.
In via subordinata, laddove non si dovesse aderire alla descritta interpretazione, la ricorrente contesta la legge di concorso «per non aver espressamente riconosciuto la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in presenza di mere inesattezze documentali formali».
Con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, l’illegittimità della “lex specialis” di concorso, che ha individuato «criteri di valutazione estremamente generici», attribuendo alla Commissione una «discrezionalità astrattamente sconfinata, tale da divenire strumento di legittimazione di scelte arbitrarie».
La rilevata ampiezza dei criteri «è acuita dall’assenza di descrittori di livello e cioè da una griglia di valutazione nella quale avrebbero dovuto essere indicati sub criteri di valutazione e pesi assegnati a ciascun elemento da valutare anche mediante l’individuazione di un range di punteggio assegnabile entro un minimo e massimo».
2. Le controparti si sono costituite in giudizio replicando alle censure formulate.
In particolare, entrambe hanno dedotto come la ricorrente non avesse allegato alla domanda di partecipazione gli elementi volti a dimostrare il possesso dei requisiti oggetto del criterio di valutazione n. «3. tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni», oltre ad avere omesso la certificazione del requisito «a cura del Direttore Sanitario» come richiesto a pag. 16 dell’avviso.
3. La Sezione V di questo Tribunale, accogliendo l’eccezione delle controparti, con la sentenza n. 1906/2024 ha declinato la propria giurisdizione sulla controversia ritenendo che la stessa appartenesse al giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 213/2025 ha riscostruito la disciplina applicabile al conferimento dell’incarico quinquennale di «direzione della struttura complessa di Pronto Soccorso Pediatrico» alla luce dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20 comma 1 della legge n. 118/2022, che ha determinato il venir meno della «logica fiduciaria» dell’incarico fino a quel momento dominante. Quindi ha , ai sensi dell’art. 105 c.p.a., riformato la sentenza n. 1906/2024, affermando la giurisdizione del giudice amministrativa nella controversia “de qua”.
La ricorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., ha quindi proseguito «in riassunzione» il giudizio già istaurato davanti al Tar. A tal fine, è stata fissata per il 25.3.2026 l’udienza di trattazione innanzi alla Prima Sezione di questo Tribunale.
In prossimità dell’udienza le parti si sono scambiante articolate memorie difensive.
4. All’udienza pubblica del 25.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La giurisdizione sulla specifica controversia in esame appartiene al giudice amministrativo come accertato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 213/2025, passata in giudicato.
Tuttavia, il Collegio rileva come, di recente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3868/2026 hanno ritenuto che “anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001”.
6. Prima di esaminare i motivi di ricorso è bene premettere quali siano i criteri di valutazione delle candidature stabiliti nell’avviso pubblico.
L’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, stabilisce che le Regioni «disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
[…]
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età …».
Il bando di concorso, nel richiamare la disciplina di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997, ha stabilito il contenuto del cv professionale oggetto di valutazione, indicando a tal fine sette profili.
Ha previsto, in particolare, che «i contenuti del curriculum professionale [dei candidati], valutati ai fini dell'accertamento dell'idoneità, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina di cui al presente avviso in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali».
L’avviso inoltre ha stabilito che nella valutazione del cv «è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica».
L’avviso infine ha precisato che i contenuti del cv «di cui alla precedente lett. c) dovranno essere certificati a cura del Direttore Sanitario», mentre gli altri «possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000».
Con riferimento al potere valutativo della Commissione, l’avviso a pagina 20 ha precisato che la Commissione «attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio».
La Commissione esaminatrice nel verbale del 12.4.2025 ha deciso che i 40 punti complessivi allocati per il cv vengono attribuiti sulla base di sette criteri, indicati alle pagine 15 e 16, che coincidono con i contenuti del cv oggetto di valutazione previsti nell’avvio.
I motivi di gravame vanno esaminati alla luce del predetto quadro normativo.
6.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La tesi della ricorrente, esposta nella prima censura, non può essere condivisa poiché, come sarà meglio esposto in occasione dell’esame del secondo motivo, non è possibile procedere ad una valutazione comparativa tra la valutazione del cv della ricorrente e quello del controinteressato dal momento che la Commissione non ha indicato i punteggi da attribuire ai singoli criteri di valutazione.
Sebbene entrambe le candidature siano coerenti con il profilo professionale richiesto dall’avviso, non è possibile stabilire in concreto, in mancanza dei punteggi previsti per i singoli elementi di valutazione, se la superiore valutazione della posizione del controinteressato rispetto alla ricorrente trovi ragionevole giustificazione in base al cv presentato.
6.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.
L’avviso ha stabilito di attribuire per il cv dei candidati il punteggio massimo di 40 punti e ha indicato i (sette) contenuti del cv che dovevano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, senza predeterminare né i criteri di valutazione né il peso specifico da attribuire ai contenuti del cv da valutare.
L’avviso, dopo aver indicato gli elementi del cv oggetto di valutazione, ha demandato alla Commissione il compito di fissare i criteri di valutazione («La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente…»).
L’avviso ha quindi vincolato la discrezionalità tecnica della Commissione nell’attribuire il punteggio complessivo di 40 punti previsto per il cv. Una volta individuati i profili del cv da prendere in considerazione, al fine di reperire il profilo professionale d’interesse, l’amministrazione ha affidato così alla Commissione il compito di introdurre i criteri di valutazione con l’indicazione del punteggio specifico da attribuire ai vari criteri.
Ne deriva che la Commissione, prima di esaminare le domande di partecipazione, avrebbe dovuto stabilire i criteri di valutazione e soprattutto fissare i punteggi previsti per ciascuno dei sette elementi di valutazione, predisponendo all’occorrenza i sub-criteri di valutazione e ripartendo quindi il punteggio numerico complessivo in singoli sub-punteggi, riferiti agli svariati parametri di valutazione.
Il corretto operare della Commissione avrebbe quanto meno imposto innanzitutto la fissazione dei punteggi tra un massimo e un minino da attribuire ai singoli criteri di valutazione, nonché l’indicazione in modo sintetico del giudizio valutativo corrispondente al punteggio stabilito, determinando nel caso sub-criteri e sub-punteggi con i relativi giudizi.
Nel caso di specie, la Commissione si è invece limitata ad indicare come criteri di valutazione i contenuti del cv già indicati nell’avviso, quali elementi oggetto di valutazione, senza tuttavia indicare, ripartendolo in modo specifico, il punteggio previsto per i vari criteri nell’ambito del punteggio di 40 punti, né stabilire sub-criteri e sub-punteggi.
La Commissione così operando ha violato il principio di trasparenza dell’azione amministrativa poiché non è dato comprendere in che modo la Commissione è pervenuta ad attribuire alla ricorrente il punteggio di 25 punti in relazione ai singoli criteri di valutazione introdotti nel verbale.
In questo modo, è di fatto impossibile sia per l’interessato che per il giudice verificare se le valutazioni compiute dalla Commissione siano corrette ovverosia se il punteggio complessivo (di 25 punti su 40 punti) attribuito al cv sia congruo rispetto al suo contenuto.
La violazione dei principi innanzi esposti ha come logica conseguenza che il punteggio complessivo attribuito al candidato per il cv (nell’ambito del punteggio massimo di 40 punti) risulta condensato in un punteggio omnicomprensivo non verificabile ex post nelle componenti contenutistiche relative e ai singoli criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione.
La Commissione del resto ha disatteso anche la prescrizione dell’avviso pubblico contenente l’autovincolo sulla propria discrezionalità tecnica.
Allo stesso modo va condivisa la critica della ricorrente in ordine al giudizio espresso in forma discorsiva dalla Commissione.
In effetti, la Commissione non ha allegato all’attribuzione del punteggio complessivo un giudizio sintetico relativo ai singoli criteri di valutazione in modo da comprendere il peso specifico di ogni criterio in relazione al punteggio complessivo, limitandosi ad affermare soltanto che la «candidata presenta un curriculum completo dal punto di vista scientifico e professionale».
Correttamente quindi la ricorrente evidenzia come neppure dalla lettura del sintetico giudizio motivato che accompagna il voto numerico complessivo sia dato percepire e ricostruire l’iter logico – motivazionale seguito dalla Commissione.
6.3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.
La ricorrente correttamente evidenzia di aver allegato nel proprio cv, alle pagine 18 e seguenti, gli elementi sulla cui base poter compiere la valutazione di cui al criterio di valutazione n. «3. tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni».
In effetti, leggendo il cv della ricorrente risultano indicate in modo specifico le prestazioni sanitarie compiute dalla candidata nel corso della sua attività lavorativa.
L’avvenuta allegazione delle prestazioni sanitarie compiute dimostra che la Commissione era in concreto al corrente di quale fosse l’attività svolta dalla ricorrente o quanto meno era al corrente delle prestazioni che la candidata aveva dichiarato di aver svolto.
Tuttavia, la candidata ha omesso di allegare, nella domanda di partecipazione, la certificazione «a cura del Direttore Sanitario» che invece era richiesta in via espressa dall’avviso proprio ai fini della valutazione della «tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni».
Tale certificazione è volta ad attribuire concretezza e veridicità alla dichiarazione sulla «tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni» svolte dal candidato in virtù del ruolo qualificato del Direttore Sanitario della struttura sanitaria nel cui ambito tali prestazioni sono state svolte.
In mancanza della certificazione predetta, la Commissione non poteva prendere in considerazione, ai fini della valutazione del cv, la «tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni», pur allegate dalla ricorrente.
Del resto, la Commissione, in presenza dell’allegazione circa il possesso del criterio di valutazione n. «3. tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni», non avrebbe potuto e dovuto attivare i poteri di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 né, invero, avrebbe potuto e dovuto verificare la veridicità dell’autodichiarazione della ricorrente ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Nel primo caso, la Commissione, ove avesse richiesto alla ricorrente di produrre la predetta certificazione (ora per allora) mediante soccorso istruttorio, avrebbe violato le regole dell’avviso pubblico da essa stessa poste, in pregiudizio della “par condicio” dei candidati.
Nel secondo caso, la Commissione non avrebbe potuto verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dalla ricorrente in ordine all’allegazione del requisito dal momento che tale allegazione non era soggetta ad autocertificazione (verificabile d’ufficio), bensì doveva essere accompagnata da una dichiarazione (certificazione) proveniente da un soggetto terzo (Direttore sanitario).
Peraltro la ricorrente non ha impugnato “in parte qua” l’avviso pubblico, contestando la legittimità della previsione relativa alla necessaria certificazione del Direttore sanitario ai fini della valutazione del requisito. Al contrario, si è limitata a contestare, in via subordinata, «la legge di concorso» sul presupposto che non fosse consentito attivare il soccorso istruttorio «in presenza di mere inesattezze documentali formali» laddove, contrariamente a quanto sostenuto, il soccorso non era attivabile poiché si trattava di un requisito avente natura sostanziale, necessario ai fini della valutazione.
6.4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento logico della quarta censura formulata in via subordinata.
6.5. In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti sopra esposti e, per l’effetto, vanno annullati il decreto del direttore generale Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Policlinico n. 1291 del 19/04/2024 e il verbale della seduta della Commissione di valutazione del 12/4/2024, ivi inclusa la relazione sintetica predisposta dalla stessa Commissione.
6.6. In sede esecutiva, l’amministrazione è tenuta a conformarsi alla presente decisione, ri-esercitando entro 90 giorni il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati, rinnovando la procedura di concorso a partire dalla fase di valutazione delle domande dei candidati ad opera di una diversa Commissione che dovrà, prima di esaminare le domande, fissare i punteggi da attribuire ai criteri di valutazione del cv e, se del caso, stabilire, nell’ambito dei predetti criteri, i sub-criteri e i sub-punteggi.
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione, annullando il decreto del direttore generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Policlinico n. 1291 del 19/04/2024 e il verbale della seduta della Commissione di valutazione del 12/4/2024, ivi inclusa la relazione sintetica predisposta dalla stessa Commissione, salvi gli ulteriori provvedimenti della autorità amministrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
LU IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IE | Marco EL |
IL SEGRETARIO