TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1569
TAR
Sentenza breve 21 giugno 2024
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione del curriculum

    La Corte ha ritenuto che non sia possibile effettuare una valutazione comparativa dei curricula in assenza di punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione.

  • Accolto
    Illegittimità del giudizio della Commissione sotto il profilo motivazionale

    La Commissione non ha predeterminato i criteri di valutazione né il peso specifico da attribuire ai contenuti del CV, violando il principio di trasparenza e rendendo impossibile la verifica della correttezza delle valutazioni.

  • Rigettato
    Deficit motivazionale in relazione alla valutazione dei singoli criteri

    La Commissione non ha potuto prendere in considerazione la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni in assenza della certificazione richiesta, poiché non si trattava di una mera inesattezza documentale sanabile con soccorso istruttorio, ma di un requisito sostanziale.

  • Altro
    Illegittimità della lex specialis per criteri generici e discrezionalità sconfinata

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione del curriculum

    La Corte ha ritenuto che non sia possibile effettuare una valutazione comparativa dei curricula in assenza di punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione.

  • Accolto
    Illegittimità del giudizio della Commissione sotto il profilo motivazionale

    La Commissione non ha predeterminato i criteri di valutazione né il peso specifico da attribuire ai contenuti del CV, violando il principio di trasparenza e rendendo impossibile la verifica della correttezza delle valutazioni.

  • Rigettato
    Deficit motivazionale in relazione alla valutazione dei singoli criteri

    La Commissione non ha potuto prendere in considerazione la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni in assenza della certificazione richiesta, poiché non si trattava di una mera inesattezza documentale sanabile con soccorso istruttorio, ma di un requisito sostanziale.

  • Altro
    Illegittimità della lex specialis per criteri generici e discrezionalità sconfinata

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione del curriculum

    La Corte ha ritenuto che non sia possibile effettuare una valutazione comparativa dei curricula in assenza di punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione.

  • Accolto
    Illegittimità del giudizio della Commissione sotto il profilo motivazionale

    La Commissione non ha predeterminato i criteri di valutazione né il peso specifico da attribuire ai contenuti del CV, violando il principio di trasparenza e rendendo impossibile la verifica della correttezza delle valutazioni.

  • Rigettato
    Deficit motivazionale in relazione alla valutazione dei singoli criteri

    La Commissione non ha potuto prendere in considerazione la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni in assenza della certificazione richiesta, poiché non si trattava di una mera inesattezza documentale sanabile con soccorso istruttorio, ma di un requisito sostanziale.

  • Altro
    Illegittimità della lex specialis per criteri generici e discrezionalità sconfinata

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione del curriculum

    La Corte ha ritenuto che non sia possibile effettuare una valutazione comparativa dei curricula in assenza di punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione.

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    Illegittimità del giudizio della Commissione sotto il profilo motivazionale

    La Commissione non ha predeterminato i criteri di valutazione né il peso specifico da attribuire ai contenuti del CV, violando il principio di trasparenza e rendendo impossibile la verifica della correttezza delle valutazioni.

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    Deficit motivazionale in relazione alla valutazione dei singoli criteri

    La Commissione non ha potuto prendere in considerazione la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni in assenza della certificazione richiesta, poiché non si trattava di una mera inesattezza documentale sanabile con soccorso istruttorio, ma di un requisito sostanziale.

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    Illegittimità della lex specialis per criteri generici e discrezionalità sconfinata

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

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    Illegittimità della valutazione del curriculum

    La Corte ha ritenuto che non sia possibile effettuare una valutazione comparativa dei curricula in assenza di punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione.

  • Accolto
    Illegittimità del giudizio della Commissione sotto il profilo motivazionale

    La Commissione non ha predeterminato i criteri di valutazione né il peso specifico da attribuire ai contenuti del CV, violando il principio di trasparenza e rendendo impossibile la verifica della correttezza delle valutazioni.

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    Deficit motivazionale in relazione alla valutazione dei singoli criteri

    La Commissione non ha potuto prendere in considerazione la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni in assenza della certificazione richiesta, poiché non si trattava di una mera inesattezza documentale sanabile con soccorso istruttorio, ma di un requisito sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1569
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1569
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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