Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7558 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
6 8 N 9 A 1 O I I / 4 Z 5 R / A . 6 A 0069840 R 2 N T . T - S R U . I B P B . G . I 07558/02 E D L REPUBBLICA ITALIANA R R L L T E A D . A I B D S IN NOME DEL POPOLO ITANANO A A N I T E E T R S 1 COR 3 I N E 1 E A T S . E A N M QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N.11310/2000 ALTIERI Consigliere Dott. Enrico Cron. 21036 Consigliere Dott. Stefano MONACI FALCONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 28/02/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: Processo tributario SENTENZ CAMPIONE CIVILE - Giudicato penale Rilevanza - Limiti sul ricorso proposto da: N. 69840 di efficacia. Motivazione che AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro non consente il controllo sotto il profilo della pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei correttezza giuridica e della Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura coerenza logico formale. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per Conseguenze. legge;
- ricorrente
contro
CALZATURIFICIO CHERIE S.P.A., corrente in Monte San Giusto (MC), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall'Avv. Giovanni De Benedittis del Foro di Macerata ed elettivamente 3 3 , 1 1 domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n.12, presso lo Studio dell'Avv. Enrico Dante, controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona Sez.11 n.18/11/99 del 3-03-1999, depositata il 21-04-1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Macerata, con avviso n.67/86, accertava a carico del Calzaturificio Cherie S.p.A., per l'esercizio 1986, ai fini IRPEF ed ILOR, il reddito di impresa di L. 909.069.000, a fronte del minore dichiarato di L.195.191.000. Tanto, nel presupposto che la società avesse effettuato vendite senza fatturazione ed avesse esposto oneri, о non inerenti о non di competenza, ovvero non sufficientemente documentati. L'impugnazione della società, veniva parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Macerata, giusta decisione n.224/01/91. L'Ufficio appellava tale sentenza, sostenendone l'erroneità, sia per avere assunto a proprio presupposto il giudicato penale che aveva mandato assolti i soci amministratori, sia pure perché aveva finito per ignorare le risultanze dell'ispezione eseguita dai funzionari dell'Amministrazione. Resisteva la società, la quale nel reiterare le difese prospettate nel ricorso di prime cure, rappresentava di aver presentato, in data 21-05-1992, dichiarazione integrativa, ai sensi della Legge n.413/1991, per la definizione automatica di taluni rilievi, fatta eccezione per quelli concernenti le vendite non fatturate ed i fitti passivi, per i quali insisteva nella contestazione. La Commissione Tributaria Regionale di Ancona, con la decisione in epigrafe indicata, dichiarava l'estinzione della controversia, in ordine ai rilievi per cui era stata presentata dichiarazione integrativa e confermava, per il resto, le statuizioni di primo grado. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 22-05-2000, affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della sentenza di appello. Con controricorso notificato il 23-06-2000 la contribuente ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo il Ministero delle Finanze censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art.36 del D. leg.vo n. 546/1992, nonché degli artt. 12 D.L. n.429/82, 654 C.p.P., 2697, 2727, 2728 e 2729 C.C., 7 D. Legs n.546/92, e dei principi generali in materia di prova e di valore dimostrativo delle sentenze penali, oltre che per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Il ricorso è fondato e va accolto. L'impugnata sentenza, invero, ha ritenuto di dover rigettare l'appello dell'Ufficio, nella considerazione che alla stregua di quanto desumibile da pregresso giudicato penale, dovesse ritenersi accertata l'inattendibilità delle conclusioni cui era pervenuta Finanziaria con l'operato 1'Amministrazione accertamento. لسلال Il nucleo della motivazione va, in effetti, individuato nella rilevanza decisiva assegnata dai giudici di appello alla sentenza, resa dal Tribunale di Macerata, in data 20-01-1991, che aveva mandato assolti i soci Amministratori del Calzaturificio Cherie S.p.A. dai reati loro contestati. Emblematica, in tal senso, è a ritenersi la circostanza che l'impugnata sentenza ha confermato la decisione di primo grado che, per l'appunto, aveva annullato l'accertamento dell'Ufficio, facendo espresso riferimento agli effetti vincolanti connessi a tale giudicato. E' pur vero che il giudice di secondo grado ha cercato di sorreggere la propria decisione, confermativa della sentenza di prime cure, con argomentazioni astrattamente integrative e riferimenti a dati fattuali sottesi ad evidenziare come le prove acquisite agli atti del processo tributario fossero sostanzialmente corrispondenti a quelle raccolte nel processo penale, ed idonee a dimostrare l'inattendibilità dell'operato accertamento in rettifica, ma deve ritenersi che ciò nonostante la ratio dell'impugnata decisione resti pur sempre quella dell'esigenza di adeguarsi al giudicato penale, come è reso evidente dalla circostanza che non solo risultano espresse considerazioni adesive a tale لسالك giudicato, ma che anche le prove raccolte in quel giudizio, asseritamente corrispondenti a quelle acquisite in sede tributaria, sono state considerate idonee a dimostrare che gli elementi posti a base dell'accertamento induttivo non trovavano riscontro nella realtà fattuale. In buona sostanza, l'impugnata decisione non effettua alcuna autonoma valutazione dei fatti, limitandosi alla mera elencazione degli elementi di valutazione posti a base dell'accertamento e ad apodittiche affermazioni circa la disamina effettuata dal giudice penale, non risultando assolutamente esposto l'iter argomentativo e le ragioni logico-giuridiche che avrebbero potuto dare alla decisione di appello una ratio diversa da quella posta a base della decisione di primo grado. Non evincendosi, dunque, dalla parte motiva dell'impugnata sentenza, ragioni, logicamente e giuridicamente idonee a sorreggerla, unica argomentazione rimane quella fatta palese dalla confermata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che, per l'appunto, fa riferimento agli effetti vincolanti del giudicato penale. E, però, una tale valutazione per costante e consolidato orientamento, impinge nel denunciato vizio essendo stato affermato (Cass. 27-03-2001 n. 3421 e n. 3423; 05-07-1995 n. 7403) che l'art. 654 del nuovo C.P.P., il quale, in tema di limiti soggettivi ви dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili ed amministrativi, sostituisce l'art. 28 del C.p.p. del 1930, e stabilisce che detta efficacia si produce soltanto nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, ha concretamente portata modificativa dell'art. 12, primo comma del D.L. n. 429/1982, convertito nella Legge n. 516/1982, peraltro, da ultimo, espressamente abrogato dall'art. 25 lett. d) del Decr. Legs n. 74/2000, ed esclude che il giudicato penale, possa avere, nel processo tributario, effetti vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, che non abbia partecipato al processo penale. La decisione di appello, tenuto conto che, nel caso, l'Amministrazione è rimasta del tutto estranea al procedimento penale contro soci conclusosi con la fattosentenza di assoluzione, risulta, avere malgoverno di tale condiviso principio, ed il relativo profilo di censura è, dunque, fondato. Anche l'altro profilo di doglianza, con il quale si prospettano carenze motivazionali su punto decisivo della controversia, è meritevole di accoglimento. Infatti, si afferma in sentenza che "i criteri sui quali si è fondato l'accertamento assumono connotati induttivi tutt'altro che certi ed univoci", non essendo celu suffragati da dati di riscontro obiettivi, e che "tutti gli elementi di valutazione posti a base dell'accertamento" sarebbero stati esaminati e tenuti in considerazione, ma non ci si cura di dar contezza, con idonea motivazione, dell'iter logico - giuridico seguito per giungere a siffatte affermazioni, e della rilevanza probatoria assegnata ai dati fattuali desumibili dal verbale di verifica ed utilizzati in sede di accertamento. In sostanza: a) ci si limita a prospettare una diversa lettura degli elementi utilizzati dall'Amministrazione in sede di rettifica, senza indicare l'iter argomentativo seguito e senza esplicitare motivi, alla cui stregua i dati fattuali in esame venivano ritenuti inattendibili, inducendo a conclusioni difformi rispetto a quelle cui era pervenuto l'Ufficio; b) non vengono indicati i fatti su cui sarebbe stata raggiunta la prova, in sede penale e tributaria, né alcunché è detto in ordine alla loro rilevanza agli effetti della dimostrazione della erroneità dell'operato accertamento;
c) si fa riferimento alle prove raccolte in sede penale, ma non si chiarisce se le stesse sono state acquisite nel rispetto dei limiti probatori, propri سان del processo tributario. La motivazione, in definitiva, non da modo di seguire il percorso decisionale seguito dai giudici di appello, incongruenze e saltipresentando logici, che non consentendo il doveroso controllo sotto il profilo ° della correttezza giuridica, e della coerenza logico formale, integrano il denunciato vizio di motivazione. A tanto consegue, del ricorso, el'accoglimento l'annullamento della decisione della Commissione Tributaria Regionale, affinchè, in sede di rinvio, escludendosi il valore vincolante della sentenza penale del Tribunale di Macerata, si esaminino e si definiscano i quesiti sollevati dalle parti sulla meno dell'accertamentolegittimità e fondatezza ° effettuato dall'Ufficio, offrendo esaustiva motivazione. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2002. Il Presidente Dotic Cristarella Orestano Francesco ище вят ле Огана Relatore EstensoreIl Consigliere Dott. Antonin IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N O I Z 6 A 5 8 R 9 A . I 1 T N / S R I 4 - / A G 6 B E T 2 . R . U L R L . B A P I A . D . D R B T E L A E A T T I D N 1 I R E S 3 E S 1 N E T E . S A N I A M S10