Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7273 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
IAN L ITA BLICA EDE OPOD TALIANO7273/0 1 PUB 4 7 3 E . N O , B 1 E E 9 9 E C 1 N A - O 1 P I -1 I Z A 1 D R 2 T . S E I 1 C G 9 E DI 3 R IU A E D RTE ASSAZIONE 6 G E 4 Oggetto T . E N T E .N T S E R Competenza per T A SEZIONE TERZA CIVILE (IS territorio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 4533/00 Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere - 16760 Dott. Giuliano LUCENTINI -© Consigliere Cron. Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Rep. Ud. 02/02/01 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: EN IMMACOLATA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ARMANDO MINUCCI con studio in 80100 NAPOLI VIALE GRAMSCI 19, ricorrente dar giusta delega in atti;
contro
SASA ASSIC RIASSIC SPA, GIOVANSANTE ARISTODEMO;
- intimati avverso la sentenza n. 18351/99 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione VII Civile, emessa il 14/08/99 e 2001 depositata il 25/08/99 (R.G. 34776/99); 225 udita la relazione de lla causa svolta nella pubblica 1 udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso in fatto che: con sentenza resa in data 14.8.1999, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato la sua incompetenza per territorio in favore di quella del giudice di Ischia per decidere su una controversia di ammontare inferiore a due milioni insorta tra NI MM (attri- ce) e AN RI e la SASA s.p.a. (convenu- ti) relativa al risarcimento dei danni derivati da un incidente automobilistico verificatosi nell'ambito di competenza territoriale del giudice ad quem (lacco Ame- no); A avverso tale sentenza la NI ha proposto ri- corso in Cassazione affidato a due motivi;
gli intimati non hanno svolto difese in questa sede. Tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in esame presenta i requisiti formali e sostanziali di un ricorso ordinario avverso la statui- 2 zione sulla competenza;
essendo la sentenza impugnata non ricorribile per regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.) né altrimenti impugnabile, il ricorso in esame è ammissibile a norma dell'art. 111 Cost. Il primo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 19 c.p.c., si basa su una errata interpretazione della norma citata ed è, pertanto, in- fondato. Infatti, per costante giurisprudenza alla quale questo S.C. intende attendersi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, "la norma che regola il foro generale delle persone giuridiche non esclude l'applicazione dei fori facoltativi previsti dal suc- cessivo art. 20 per le cause relative ai diritti di ob- bligazione" (Così specif. Cass. 22.4.1986, n. 2843). Con il secondo motivo (formulato per violazione dell'art. 38 c.p.c.), la ricorrente lamenta che il giu- dice di pace "invece di ordinare con ordinanza la can- cellazione della lite dal ruolo" stante l'accordo delle parti sulla competenza avesse "emesso sentenza sul pun- to". 2 La censura sembra prospettare un accordo tra le parti sull'unico giudice competente per territorio, che la sentenza e lo stesso ricorso escludono (le parti avevano indicato la competenza dei giudici di Trieste e 3 di Ischia). Pertanto, il giudice irregolarmente adito doveva stabilire quello effettivamente competente, con un provvedimento, che comunque poteva essere impugnato soltanto con ricorso in Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. Ne consegue l'infondatezza anche di tale motivo. Per le ragione esposte il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Vitfuntonines IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 2.9 MAG. 2001 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 480 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO APY 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (ST.NE GIUDICE DI PACE)