Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 16654
CASS
Sentenza 11 febbraio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Pen. per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere cautelare e transitorio, non richiede la preventiva convocazione delle parti, ma l'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura.

Commentario1

  • 1Art. 51-ter
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 16654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16654
Data del deposito : 11 febbraio 2013

Testo completo