Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Pen. per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere cautelare e transitorio, non richiede la preventiva convocazione delle parti, ma l'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura.
Commentario • 1
- 1. Art. 51-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 16654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16654 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/02/2013
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 498
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 31703/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ZI N. IL 01/02/1975;
avverso l'ordinanza n. 3763/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 27/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 27 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava nei confronti di LI BR la misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico con decorrenza dal 1 dicembre 2011.
Ciò in considerazione della condotta incompatibile con la prosecuzione della misura tenuta dal condannato a partire dalla data indicata, avendo costui interrotto ogni contatto con l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, nonostante i ripetuti inviti in tal senso ricevuti ed omesso di fornire idonea giustificazione di tale suo comportamento, non potendo considerarsi tale il mero riferimento ad una malattia della madre.
2. Impugnava tale provvedimento il detenuto, per il tramite del suo difensore, che ne ha richiesto l'annullamento, deducendo: (a) che il LI, sebbene già nuovamente detenuto, non aveva ricevuto alcun decreto di fissazione dell'udienza in cui il Magistrato di sorveglianza doveva decidere in merito alla sospensione cautelare della misura;
(b) che neppure al difensore di fiducia era stata data comunicazione dell'udienza fissata per deliberare sulla revoca della misura, decisione che veniva comunicata all'interessato solo dopo la sua deliberazione;
(c) che anche nel merito il provvedimento di revoca era illegittimo per vizio di motivazione, avendo il Tribunale incongruamente ritenuto inidonea la giustificazione fornita dall'interessato all'UEPE, evidenziando al riguardo come la difesa del LI, in assenza di comunicazioni circa la fissazione dell'udienza, aveva trasmesso tramite posta elettronica, documentazione comprovante la serietà della giustificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondato.
1.1 Rilevato preliminarmente, che deve escludersi che il provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Pen., per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere cautelare e transitorio, richieda, per la sua deliberazione, una preventiva convocazione delle parti, appare fondata, invece, l'ulteriore doglianza del ricorrente, nel senso che, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, risulta omessa la notifica al LI dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 27 giugno 2012, omissione che comporta la nullità del provvedimento di revoca impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza Impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013