Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, non è necessario che l'imprenditore collabori all'espletamento delle attività manuali degli altri lavoratori, potendo egli limitarsi ad una mera direzione personale dei dipendenti; ne', sotto il profilo dimensionale, è sempre necessario che il numero dei dipendenti impiegati non sia superiore a nove, dovendo il giudice accertare il tipo di attività esercitata dall'impresa e determinare conseguentemente il numero massimo di dipendenti consentito, alla stregua delle diverse ipotesi previste dall'art. 4 legge n. 443 del 1985.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI OR, titolare dell'impresa artigianale LA GIOVANE EDILIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato MARZO RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato DENTE ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARTANÌ ANNA RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1496/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 25/05/98 R.G.N. 903/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso e per l'inammissibilità del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 1994 LU MA, premettendo di avere lavorato come operaio edile per otto ore al giorno alle dipendenze di RG SE, titolare della ditta "La Giovane Edilizia" dal luglio 1992 al febbraio 1993 per complessive 130 giornate, il primo anno, nonché per 34 giornate, il secondo anno;
di non essere stato retribuito in conformità alle tariffe salariali del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, avendo percepito la paga giornaliera di L. 55.000; di non avere ricevuto il t.f.r. e l'assegno per nucleo familiare;
tanto premesso, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Lecce il datore di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L.
7.219.000 per differenze retributive e di L.
1.141.000 per t.f.r., nonché di L. 477.830 per mancato preavviso, oltre rivalutazione e interessi.
Con sentenza in data 29 novembre 1996 il Pretore adito accoglieva la domanda, condannando il SE al pagamento della complessiva somma di L. 8.838.000, oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza in data 23 aprile - 16 luglio 1998, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dal SE e lo condannava alle spese del giudizio di gravame.
Il giudice dell'Appello osservava che il datore di lavoro, essendosi costituito soltanto in appello, era decaduto dalla prova testimoniale, giusta quanto eccepito esplicitamente dal MA. Per contro il lavoratore, attraverso il libretto di lavoro e la espletata prova testimoniale, aveva fornito in primo grado la prova sia del periodo lavorativo e sia dell'orario lavorativo e delle mansioni svolte. Il Tribunale aggiungeva che doveva ritenersi esatta la paga indicata dal lavoratore sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese industriali, poiché non poteva tenersi conto della circostanza che il SE fosse iscritto all'albo delle imprese artigiane.
Tale iscrizione, infatti, non costituendo una prova assoluta, era stata smentita dal numero (otto-nove) degli operai impiegati e dal fatto che il SE non aiutava gli altri lavoratori nelle attività manuali.
Infine il giudice del gravame osservava che non poteva essere presa in considerazione la dichiarazione ad apparente firma del MA, datata 7 dicembre 1992, dalla quale si sarebbe desunto che al lavoratore sarebbe stata corrisposta la somma di L. 500.000 a titolo di anticipazione del t.f.r..
Tale scrittura, infatti, era stata impugnata di falso, cosicché incombeva sul datore di lavoro l'onere di chiedere la verificazione al fine di avvalersene. Il SE ricorre per cassazione deducendo tre motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia illogicità e insufficienza della motivazione in ordine al contratto collettivo applicabile, deducendo che ingiustamente il Tribunale, in violazione degli artt. 2699 e segg. c.c., avrebbe disatteso le risultanze della Camera di Commercio, da cui risultava che "La Giovane Edilizia", di cui egli era titolare, era impresa artigiana.
Dalle deposizioni dei testi escussi, d'altra parte - continua il ricorrente - non veniva a desumersi la natura industriale dell'impresa esercitata, attese le sue dimensioni di tipo artigianale.
Il dedotto motivo è fondato nei limiti di cui appresso. È vero, infatti, che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva, a norma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, ai fini delle agevolazioni fiscali, ai fini privatistici, invece, ha natura di mera prova presuntiva, contro la quale è consentito dimostrare il contrario.
Tuttavia sono illogiche e contrarie al dettato normativo e, in particolare, all'art. 4 della citata legge n. 443 del 1985, le argomentazioni del Tribunale, attraverso le quali esso ha desunto l'insussistenza dell'impresa artigiana dalla circostanza che il SE avesse alle proprie dipendenze non più di otto-nove dipendenti e dalla circostanza che egli non collaborasse alle attività manuali dei propri operai.
Invero, ai sensi dell'art. 4 primo comma della citata legge n. 443 del 1985, l'imprenditore artigiano può limitarsi a una mera direzione personale dei dipendenti e, quindi, senza che sia necessario che egli collabori, come prevede il secondo comma dell'art. 3 precedente, all'espletamento delle attività manuali degli altri lavoratori.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 citato, secondo e terzo comma, l'impresa deve considerarsi artigiana se ha un numero di dipendenti che non superi le nove unità, non escludendosi, tuttavia, che essa possa considerarsi artigiana, pur se abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori che superi tale numero e che, a seconda delle ipotesi prospettate dalla norma, potrebbe raggiungere le quaranta unità e, comunque, può raggiungere le dieci unità per le imprese di costruzioni edili, come, appunto, era l'impresa del SE. Pertanto appare illogicamente e, in ogni caso, insufficientemente motivata, l'esclusione della natura artigiana dell'impresa del SE affermata dal Tribunale, senza tener conto del fatto che non necessariamente l'imprenditore artigiano deve collaborare manualmente al lavoro dei suoi dipendenti e senza tener conto del fatto che, per le imprese di costruzioni edili, come è quella del SE, l'impresa non perde le sue dimensioni aziendali se ha un numero di dipendenti che superi le nove unità.
Sul punto, pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché il giudice del merito accerti, sulla base della prova contraria eventualmente offerta dal lavoratore, se l'impresa esercitata dal datore di lavoro, in contrasto con quanto risulta dalla sua iscrizione all'albo delle imprese artigiane, non sia un'impresa artigiana ma un'impresa industriale, con conseguente applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore industriale e offrendo di tale accertamento motivazione esauriente e immune da vizi logici.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e segg. c.p.c. e 207 c.c. abbia, anche con insufficiente motivazione, ritenuto di non tenere conto della scrittura privata del 7 dicembre 1992 a firma del MA, nonostante che quest'ultimo non avesse disconosciuto la propria firma ma soltanto il contenuto.
Nel caso indicato, invece, la controparte, a cui sfavore era stato prodotto il documento, avrebbe dovuto proporre querela di falso. Non essendo ciò avvenuto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenerlo efficace dal punto di vista probatorio.
Il dedotto motivo è fondato per quanto di ragione.
In tema di scrittura privata, ove la parte disconosca la propria sottoscrizione, incombe sulla controparte che intenda avvalersene di procederne alla verificazione nelle forme previste dall'art. 216 c.p.c.. Allo stesso modo la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta non già nella sottoscrizione o non solo nella sottoscrizione ma anche nella autenticità della scritturazione manuale del contenuto (v. art. 214, primo comma, c.p.c.), deve procederne alla verificazione nelle forme previste dal cit. art. 216 cit..
In entrambe le ipotesi la mancata verificazione della scrittura privata disconosciuta tempestivamente la rende inefficace dal punto di vista probatorio.
Diversa è l'ipotesi in cui la parte non contesti la propria sottoscrizione della prodotta scrittura privata, ma soltanto il suo contenuto dattiloscritto o pacificamente e manualmente scritto da terzi.
In tale ultimo caso, se essa contesta che la scrittura privata è stata riempita in difformità agli accordi di riempimento, dopo averla, cioè, sottoscritta in bianco, allora dovrà avvalersi degli ordinari mezzi contemplati dagli artt. 1427 e segg. c.c. per dedurre un vizio della volontà negoziale, con l'onere di dimostrarne la sussistenza e non già di ricorrere alla querela di falso o di invitare la controparte a procedere alla verificazione (v. Cass. 22 aprile 1994 n. 833). A fronte della prospettabilità di tali diverse ipotesi, che avrebbero comportato diverse conseguenze dal punto di vista processuale, il Tribunale, incorrendo in evidente vizio di motivazione, si è limitato ad affermare che il MA aveva impugnata come falsa la scrittura privata prodotta senza, tuttavia precisare se il medesimo avesse fatta la contestazione tempestivamente, se avesse contestato la propria sottoscrizione o la scritturazione manuale del contenuto ad esso medesimo attribuita, ovvero se avesse contestato il contenuto dattiloscritto della scrittura privata in difformità agli accordi di riempimento (o, peggio, senza accordi di riempimento, con possibili responsabilità penali); e aveva dato per pacifico che comunque incombesse sulla parte che aveva prodotta la scrittura privata contestata l'onere di procedere alla sua verificazione. Pertanto anche il secondo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione.
Va, invece respinto il terzo motivo di ricorso in ordine all'insufficiente motivazione circa l'ammissione della chiesta prova testimoniale.
Il Tribunale, infatti, correttamente richiamando l'art. 416 c.p.c., aveva rilevato che il SE era decaduto dalla prova testimoniale richiesta in appello, in quanto non ritualmente dedotta nel giudizio di primo grado, ove era stato dichiarato, ritualmente, contumace. Conseguentemente, in accoglimento per quanto di ragione del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001