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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente est.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4283 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ESPOSITO MARIA GRAZIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza cartolare del 24/10/2024 il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi riportandosi integralmente al ricorso e agli atti di causa.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente in Volla il 10/11/2007; che dal matrimonio non erano nati figli;
che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta del coniuge, il quale non aveva mai contribuito al ménage familiare;
di essere economicamente indipendente;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente e l'assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 19.12.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, non si costituiva il resistente nonostante la ritualità della notifica. Non articolate le istanze istruttorie, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti (il resistente è rimasto contumace). Elementi tutti
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dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito avendo la ricorrente rinunciato implicitamente alla domanda.
In assenza di figli non può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale e pertanto va rigettata la relativa domanda.
Rilevato che il resistente non si è opposto alla pronuncia della separazione le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara non ripetibili le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte I, Serie, Uff. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29/11/2024
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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