Articolo 1 della Legge 21 marzo 1983, n. 149
Articolo 2
Versione
20 maggio 1983
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978:
a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;
b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.
Entrata in vigore il 20 maggio 1983