Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU EMADI CASSAZIONE SEZIONE SECON 6-9 Oggetto VENDITA - HUULITA -FATTO ConniNORIO1/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistral - Presidente: .N. 9732/00 Dott. Mario SPADONE Cron.8387 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Rep. 1022Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - Ud. 05/11/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT EN Z A sul ricorso proposto da: VA AR, IMMOBILIARE TRENTO SRL, in persona del rappresentante pro tempore Sig.ra IS legale elettivamente domiciliati in ROMA VIA GOIRAN VA, 23, presso lo studio dell'avvocato GIANAR CONTENTO, difesi dagli avvocati GIUSEPPE CONTINO, ELENA VILLANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente 2002 all'avvocato ANTONIO DE DOMINICIS, giusta delega in 1429 -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 151/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 14/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE, con delega dell'Avv.MANZI Luigi depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RO conveniva in giudizio Marcello dinanzi al Tribunale di Parma RL VA e la s.r.l. Immobiliare Trento chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di vendita da lui effettuato in favore della s.r.l. La PE (successivamente incorporata nella Immobiliare Trento) di due appartamenti siti nel complesso residenziale Santa Eurosia di Parma. L'attore esponeva di aver ricevuto in mutuo, tra la fine del 1986 e l'inizio del 1987, la somma di lire 100.000.000 dal VA, che aveva ottenuto nell'aprile del 1987, a garanzia della restituzione della somma, la intestazione fittizia alla società La PE (di cui era amministratore unico) dei due suddetti immobili;
avendo le parti concordato che all'atto della restituzione della somma mutuata, unitamente agli interessi, tali beni sarebbero stati rivenduti al RO, quest'ultimo sosteneva che l'intero schema negoziale era in contrasto con l'art.2744 C.C., costituendo uno strumento per aggirare tale norma imperativa, e che presentava finalità e cause illecite nulle ai sensi dell'art. 1344 C.C.; chiedeva altresì dichiararsi la invalidità dell'acquisto degli appartamenti da 3 parte dell'Immobiliare Trento in quanto avvenuto "a non domino". Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che tra le parti era stato concluso un regolare contratto di compravendita. Il Tribunale adito con sentenza del 26.2.1997 accoglieva la domanda attrice. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del VA e della Immobiliare Trento cui resisteva il RO, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 14.2.2000 rigettava l'appello. La Corte territoriale premetteva anzitutto che la domanda tendente a far valere l'illiceità del patto commissario dissimulato mediante una vendita può essere proposta per testimoni e per presunzioni senza le limitazioni previste dagli articoli 2721 e seguenti C.C.; riteneva insussistente il poi VIZIO ultrapetizione in cui sarebbe preteso rinvio di incorso il Tribunale per aver dichiarato la nullità della compravendita per cui è causa perché questa, pur non integrando il patto commissario, costituiva mezzo per eludere l'art.2744 C.C. ed esprimeva una causa illecita sanzionata da nullità ex art. 1344 4 C.C.: infatti nell'atto di citazione di primo grado si era dedotto che lo schema negoziale posto in essere dal VA integrava una violazione dell'art. 2744 C.C. e presentava finalità e cause illecite che comportavano la sanzione della nullità ex art. 1344 c.c.. Il giudice di appello riteneva poi che il Tribunale di Parma aveva implicitamente rigettato la tesi attrice dell'acquisto "a non domino" da parte dell' Immobiliare Trento in quanto quest'ultima, che aveva incorporato la società La PE, aveva acquisito fittiziamente gli immobili, mentre in realtà l'effettivo acquirente era il VA, che aveva personalmente erogato il mutuo al RO. Venendo quindi alla questione oggetto del terzo motivo di appello con il quale veniva censurata la sentenza del Tribunale per aver inquadrato la fattispecie nell'ambito del patto commissorio, la Corte territoriale richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la vendita con patto di riscatto о di retrovendita stipulata tra il debitore ed il creditore che risponde all'intento delle parti di costituire una garanzia attribuendo irrevocabilmente il bene al creditore solo nel caso 5 di inadempienza del debitore è nulla anche quando vi sia un trasferimento effettivo delle proprietà con condizione risolutiva;
riteneva circostanza pacifica l'accordo intervenuto tra il RO ed il VA in ordine al futuro ritrasferimento al èprimo della proprietà degli immobili per cui causa, mentre i testimoni AT LI e RO avevano affermato che tale restituzione era collegata all'estinzione del debito contratto dal RO nei confronti del VA;
escludeva poi che la diversità dei soggetti che avevano stipulato la vendita (ovvero la società La PE e RO) rispetto a colui che aveva erogato il mutuo (cioè il VA) fosse un elemento decisivo per precludere la declaratoria di nullità della compravendita essendo emerso dalle risultanze 1 processuali che il VA aveva conces SO il prestito al RO ed aveva da questi preteso il trasferimento degli immobili ad una società di edcomodo, di cui era legale rappresentante amministratore unico, a garanzia della somma mutuata;
neppure era fondato il rilievo degli appellanti in ordine alla mancanza di alcuna coazione nei confronti del debitore, atteso che l'attore aveva provato che il VA, a seguito 6 della richiesta del RO, che in quel periodo versava in una difficile situazione economico- finanziaria, di un ulteriore prestito, aveva preteso l'intestazione degli immobili а garanzia del denaro già mutuato. Infine il giudice di appello non esaminava nel merito la pretesa degli appellanti relativa alla restituzione delle somme di denaro percepite dal RO a seguito della declaratoria di nullità della vendita in quanto costituente una domanda nuova. Per la cassazione di tale sentenza il VA e la società Immobiliare Trento hanno proposto un ricorso articolato in sei motivi illustrato successivamente da una memoria;
il RO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.343 c.p.c., nonché omessa motivazione circa il punto relativo alla inammissibilità ed improponibilità della domanda di accertamento della nullità ex art. 2744 C.C. proposta dalla controparte. I ricorrenti lamentano che la sentenza 7 impugnata ha ritenuto la nullità della compravendita per cui è causa per violazione dell'art.2744 C.C. nonostante che il RO non avesse prospettato la questione con 1'appello incidentale dopo che il Tribunale di Parma aveva escluso che il suddetto negozio integrasse un patto commissorio, pur rivelando una causa illecita che rendeva applicabile l'art. 1344 C.C. e non l'art. 2744 c.C.. La censura è infondata. Il RO nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si era richiamato ad entrambe le disposizioni sopra menzionate rilevando che "lo schema negoziale posto in essere dal VA integra una violazione della norma di cui all'art.2744, configurandosi come emezzo per aggirare tale norma imperativa RENDONO presentando finalità e cause illecite che rendevano operante la sanzione della nullità prevista dall'art. 1344 c.c.". Orbene, poiché il giudice di primo grado aveva ritenuta che la vendita degli immobili di proprietà del RO alla società La PE era stata stipulata a scopo di garanzia del debito contratto del VA, dal venditore nei confronti 8 costituendo così 10 strumento per eludere l'art.2744 C.C. ed evidenziando una causa illecita sanzionata dall'art.1344 c.C., deve concludersi che il RO, non essendo rimasto soccombente, ma anzi essendo risultato totalmente vittorioso, non di riproporre la questione aveva l'onere dell'art.2744 c.c. con l'appello incidentale. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1344 1417 2721 e 2744 C.C. nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione. ASSUMONO Essi assumevano che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la vendita intercorsa tra il RO e la società La PE contenesse un patto di riscatto 0 di retrovendita, non considerando comunque che la prova del preteso patto avrebbe dovuto essere fornita per iscritto;
INVERO invece l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di appello per il quale è ammissibile la prova per testi con riferimento ad una domanda far valere l'illiceità del pattovolta a commissorio dissimulato mediante una vendita inapplicabile nella fattispecie, dove il RO non aveva mai proposto in giudizio una domanda tendente a far accertare la natura simulata della 9 compravendita stipulata il 14.4.1987. I ricorrenti sostengono che in ogni caso nessuna rilevanza avrebbe potuto essere attribuita ai testi MattarLI e RO in quanto inattendibili, essendo il primo amico, il secondo fratello della controparte. La censura è infondata. Il primo profilo della doglianza relativa allainammissibile, perché la questione necessità di provare per iscritto il patto di retrovendita è stata prospettata per la prima volta dal VA e dalla Immobiliare Trento nella memoria di replica del giudizio di appello. La questione sollevata è comunque infondata, avendo il giudice di appello correttamente chiarito che nella fattispecie, essendo in discussione la validità complessiva del negozio per l'illiceità della causa che si riflette sull'intera struttura del negozio stesso, la prova per testi era ammissibile. Riguardo poi alla pretesa inattendibilità dei escussi, trattandosi di una questione chetesti implica un accertamento di fatto non specificatamente trattata nella sentenza impugnata, occorre rilevare che i ricorrenti avevano l'onere, 10 AJJOLTO in realtà non assunto, al fine di evitare una NON statuizione di inammissibilità della censura, ma solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione medesima dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avessero fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi "ex multis" in tal senso Cass. 18.1.2001 n.724). Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 2472 C.C., 75 e 112 c.p.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla legittimazione passiva del VA. I ricorrenti affermano che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del VA in riferimento alla domanda formulata dal RO, considerato che quest'ultimo, chiedendo dichiararsi la nullità della compravendita stipulata il 14.4.1987 per violazione dell'art.2744 C.C. e l'accertamento dell'acquisto a non domino" da parte della società Immobiliare Trento, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti del VA;
inoltre nel 11 giudizio non era emersa nessuna prova della sussistenza di un rapporto di interposizione tra il VA e la s.r.l. La PE incorporata dalla Immobiliare Trento, cosicchèsuccessivamente a seguito di tale incorporazione tutti i rapporti facenti capo alla prima delle due suddette società erano confluiti nella seconda. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha esaminato e risolto entrambe le questioni ora enunciate offrendo al riguardo argomentazioni adeguate e prive di vizi logici. Sotto il primo profilo la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva del VA sulla base della prospettazione dei fatti resa dal RO con la domanda proposta;
invero quest'ultimo aveva dedotto nel lisello introduttivo che le somme ricevute a titolo di mutuo gli erano state erogate direttamente dal VA, e che quest'ultimo, a garanzia della loro restituzione, aveva preteso l'intestazione fiduciaria degli immobili di proprietà del mutuatario in favore della società a responsabilità limitata La PE di cui era amministratore unico, obbligandosi altresì al ritrasferimento della 12 proprietà degli immobili medesimi al RO una AVESSE volta che quest'ultimo gli aveva restituito le somme mutuate. Pertanto alla luce del contenuto della domanda attrice, tendente all'accertamento della illiceità del meccanismo negoziale posto in essere dalle parti allo scopo di costituire una garanzia al prestito erogato dal VA, quest'ultimo è stato ritenuto correttamente come il soggetto nei cui promuovere il giudizio in ordine alconfronti rapporto sostanziale dedotto in causa. La sentenza impugnata ha poi evidenziato gli elementi probatori dai quali ha tratto il convincimento espresso in ordine alla ritenuta interposizione di persona rispetto all'acquisto degli immobili di proprietà del RO, nel senso che acquirente effettivo degli stessi doveva essere considerato il VA e non la società La PE;
è stato in proposito rilevato che soltanto il VA aveva erogato il prestito al RO ed aveva richiesto il trasferimento dei beni di proprietà di quest'ultimo alla società La PE a garanzia della restituzione delle somme versate, così come sulla base delle deposizioni dei testi Matta fLI e RO era emerso che il nuovo 13 trasferimento di tali immobili al RO era collegato all'estinzione del debito contratto da quest'ultimo nei confronti del VA. Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2744 C.C., censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che tra le parti era intercorsa, secondo quanto affermato dallo stesso RO nell'atto di citazione, una vendita fiduciaria con intestazione degli immobili che ne costituivano l'oggetto alla società La PE, effettiva acquirente dei beni, che aveva corrisposto il prezzo accollandosi una parte del mutuo relativo all'ipoteca gravante su di essi, e versando regolarmente le rate dovute;
pertanto nella fattispecie non era stata stipulata una vendita simulata, caratterizzata dall'accordo tra le parti per il quale l'effetto della vendita si verificherà soltanto quando il mutuatario sarà risultato inadempiente all'obbligo di restituzione della ricevuta dal mutuante, e dunque posta in somma essere in violazione dell'art. 2744 C.C.; a tutto voler concedere nella specie si era in presenza di una vendita fiduciaria о di una vendita assistita da patto di retrovendita, comunque immediatamente 14 produttiva dell'effetto traslativo della proprietà degli immobili in favore della società La PE, soggetto giuridico autonomo e del tutto estraneo ai rapporti intercorsi tra il VA ed il RO. I ricorrenti rilevano altresì che la vendita intercorsa tra il RO e la società La PE era stata stipulata il 14.4.1987 in ероса successiva alla erogazione del mutuo dal VA al RO, cosicchè non vi era stata alcuna coazione morale nei confronti di quest'ultimo. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha richiamato l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo il quale la vendita con patto di riscatto di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio), nell'ambito della quale il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata 15 dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio non integrandopropria della vendita, pur direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 C.C., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa, ed esprime perciò una causa illecita che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 C.C. (Cass. S.U.
3.4.1989 n.1611; Cass. 28.9.1994 n. 7890; Cass.
4.3.1996 n.1657; Cass. 20.7.2001 n.9900). Orbene tale orientamento è stato correttamente applicato nella fattispecie laddove, come già esposto, la ricostruzione della vicenda come emergente dagli elementi probatori acquisiti ha consentito al giudice di appello di accertare che il VA, che aveva erogato un mutuo a favore del aveva preteso a garanzia dellaRO, restituzione dell'importo mutuato l'intestazione di due immobili di proprietà del debitore in favore della s.r.l. La PE di cui egli era obbligandosi a trasferireamministratore unico, nuovamente la proprietà dei suddetti beni al RO all'esito dell'estinzione da parte di quest'ultimo del debito contratto nei confronti del mutuante;
inoltre la Corte territoriale ha pure 16 evidenziato che la società La PE, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto pubblico, non aveva versato alcuna somma di denaro al RO, atteso che era stato il VA a corrispondere la somma di lire 100.000.000 a titolo di mutuo e ad essere l'unico ed effettivo interessato al trasferimento dei beni di proprietà del mutuatario alla suddetta società, cosicchè la vendita stipulata il 14.4.1987 si configurava come il meccanismo negoziale voluto dal mutuante per costituire una garanzia in dell'importo oggetto delfunzione del recupero mutuo. Quest'ultima affermazione spiega anche la considerazione del giudice di appello per la quale nessun rilievo in senso contrario poteva essere attribuito al fatto che i soggetti che avevano stipulato la suddetta vendita, ovvero il RO e la s.r.l. La PE, erano diversi dal soggetto che aveva erogato il mutuo, cioè il VA, dovendosi invece fare riferimento a colui che aveva effettivamente preteso l'alienazione dei beni del debitore a garanzia del soddisfacimento del suo sorto dal contratto di mutuo, cosicchècredito 1'intestazione fittizia degli immobili del RO alla società La PE era finalizzata 17 esclusivamente a tale scopo. Il convincimento espresso dalla sentenza impugnata deve essere condiviso, poiché la nullità dei patti commissori per illiceità della causa in quanto contrari a norme imperative (articoli 1963 e 2744 C.C.: patti commissori accessori} ovvero in frode alla legge (art. 1344 C.C.: patti commissori autonomi) ha portata generale con conseguente sanzione di nullità di qualunque negozio mediante il quale le parti intendano realizzare il fine, vietato dalla legge, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito;
in tale contesto deve aderirsi al convincimento espresso da questa Corte secondo cui, poiché il collegamento tra negozi è configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi purchè legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre all'effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, di modo che i negozi si pongono in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, è 18 nulla la vendita con patto di riscatto stipulata tra il mutuatario ed un soggetto diverso dal mutuante allo scopo di costituire una garanzia dell'adempimento del primo nei confronti del creditore in quanto, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 C.C., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa (Cass. 20.7.1999 n.7740). Infine neppure può riconoscersi fondamento all'assunto dei ricorrenti secondo cui la vendita del 14.4.1987 fu stipulata dal RO senza alcuna coazione morale nei suoi confronti, atteso a quel tempo già ottenuto che egli aveva l'erogazione del mutuo da parte del VA: invero non stata specificatamente censurata l'affermazione del giudice di appello secondo la quale il VA, a seguito della richiesta di un ulteriore prestito da parte del RO, aveva preteso l'intestazione della proprietà degli immobili di quest'ultimo alla società La PE a garanzia della restituzione del denaro mutuato, e che inoltre il RO in quel tempo versava in una situazione economico-finanziaria molto difficile ed era gravato da una pluralità di debiti nei confronti del VA. 19 Con deducendoil quinto motivo i ricorrenti, violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 1344 C.C., vizio di ultrapetizione e contraddittoria motivazione, lamentano che la sentenza impugnata, pur avendo escluso che la compravendita del 14.4.1987 configurasse un'ipotesi di patto commissorio, ha ritenuto, in base ad una "causa petendi " del tutto diversa, che tale contratto era nullo ex art. 1344 c.c. per illiceità della causa, nonostante il RO non avesse mai formulato nel giudizio una domanda in proposito. La censura è infondata. Come già rilevato dalla Corte territoriale in occasione dell'esame del motivo di appello relativo ad un prospettato vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado sulla base delle medesime argomentazioni espresse in questa sede, deve escludersi ia sussistenza di un vizio di tale natura, atteso che nell'atto di citazione di primo grado il RO aveva dedotto, come già esposto, che "lo schema negoziale posto in essere dal VA integra una violazione della norma di cui all'art.2744 configurandosi come un mezzo per aggirare tale norma imperativa e presentando finalità e cause illecite che rendono operante la 20 sanzione della nullità prevista dall'art.1344 c.c.". Orbene il Tribunale di Parma ha accolto tale "domanda secondo la 'causa petendi" ed il "petitum“ ora enunciati, e tale statuizione stata confermata dalla sentenza di secondo grado negli stessi termini, cosicchè la doglianza dei ricorrenti è priva di fondamento. Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.345 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile in quanto nuova la domanda degli appellanti di condanna del RO alla restituzione delle somme di denaro percepite in conseguenza della vendita più volte menzionata;
invero, contrariamente a tale assunto, si trattava di una eccezione riconvenzionale proponibile in base alla formulazione dell'art. 345 c.p.c. antecedente all'entrata in vigore della L: 26.11.1990 n.353. La censura è infondata. società La pretesa del VA e della RELATIVA Immobiliare Trento alla restituzione di quanto versato al RO in occasione della compravendita del 14.4.1987 si configura come la 21 richiesta di un provvedimento giudiziale ad essi favorevole per l'attribuzione di una determinata somma di denaro: si è quindi in presenza di una vera e propria domanda in senso tecnico, del tutto svincolata dalle domande formulate dalle controparti, ed anzi proposta in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento di esse, come tale non suscettibile di essere qualificata come eccezione riconvenzionale con la quale, come è noto, vengono avanzate richieste che, pur ampliando il tema della controversia, rimangono nell'ambito della difesa, TENDENDO non tendente ad altro fine che non sia quello del RIVETTO rispetto della domanda proposta dalla controparte. ilSulla base delle argomentazioni esposte ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti in solido al pagamento di euro 151,25 per spese e di euro 1.800,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 5.11.2002 SP NE NE ertumme IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 22 Rans 12, MAR. 2003 CANCELLIERS