Articolo 4 della Legge 14 novembre 1984, n. 781
Articolo 3
Versione
5 dicembre 1984
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3, valutato in lire 15 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 5 dicembre 1984