Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3, valutato in lire 15 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3, valutato in lire 15 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.