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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. DO Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3738/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZI DR
VI AN, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZI C.F._2
DR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
03/10/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2952/2024, definita con sentenza n. 628/2024;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto liberi di fissare la loro residenza ove, più, riterranno opportuno.
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Per_1
regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso. Conseguentemente, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo condiviso: ciascun genitore, quando avrà
presso di s eserciterà Per_1
pagina 2 di 7 separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte in comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I coniugi condivideranno, altresì, in uguale misura la responsabilità genitoriale sulla minore, e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico,
dell'educazione, salute, cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita della Per_1
minore: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni e di informazioni relative alla figlia (es. scolastiche, sanitarie…).
Entrambi i genitori riconoscono l'importanza per di conservare rapporti Per_1
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale:
conseguentemente, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire detti rapporti.
3) La collocazione prevalente di sarà presso la madre nella casa già coniugale, Per_1
immobile della quale la Signora EF ha la nuda proprietà ed i genitori di Lei l'usufrutto vitalizio.
4) Il regime di frequentazione tra la figlia minore ed il padre sarà oggetto di accordi da assumere con la madre, in relazione agli impegni scolastici e di vita di relazione della stessa e lavorativi dei genitori, oltre che alle preferenze mostrate dalla minore stessa;
in pagina 3 di 7 caso di mancato accordo, si farà riferimento al calendario stabilito con il piano genitoriale,
anche per quanto riguarda le festività ed i periodi di vacanza.
5) Quale concorso al mantenimento dei figli DO e il Signor Per_1 Pt_1
corrisponderà alla moglie in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità annue mediante versamento della somma complessiva di € 700,00 mensili
(€350,00 per ciascun figlio), da corrispondersi € 500,00 da versare sul conto corrente della moglie e € 200,00 invece sul conto corrente del figlio DO. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita, prendendo come indice base quello del mese di dicembre 2024 e a decorrere dal deposito del presente ricorso;
6) Le spese di carattere straordinario da sostenere nell'interesse dei figli come individuate nel protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, anche in relazione ai criteri da adottare per la loro assunzione saranno da porsi a carico al 50% dei separandi;
-spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti “a pagamento” anche erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 -spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
d) ripetizioni e/o doposcuola;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti e attrezzatura e viaggi.
-spese per l'acquisto di un'auto, per la manutenzione straordinaria della stessa (incluse le spese di bollo, assicurazione, carburante e tagliando), per gli eventuali danni causati a terzi e non coperti dalla R.C.A. alle spese per il rilascio ed il rinnovo di documenti personali
(passaporti, carte d'identità e patente), relative al figlio.
a) il Signo attribuisce in proprietà esclusiva alla moglie che accetta Parte_1
l'autovettura marca Audi Q5 Targa EG502SJ a fronte di tale assegnazione la Signora IA
EF si accollerà tutti gli oneri (assicurazione, imposta di bollo, carburante e tagliando).
b) il Signor attribuisce in proprietà esclusiva al figlio che accetta Parte_1
l'autovettura marca Fiat 500 Targa GD792PZ; essendo il figlio DO studente non autosufficiente le spese del veicolo che verrà a Lui intestato saranno sostenute al 50% dai genitori, come precisato al punto 6.
7) La casa coniugale immobile di cui la Signora IA EF possiede la nuda proprietà
viene assegnata alla stessa, che continuerà a risiedervi con i figli.
8) I coniugi rinunciano a richiedersi un assegno da attribuire a concorso al personale mantenimento godendo allo stato, di redditi adeguati a far fronte alle loro esigenze di vita.
pagina 5 di 7 9) A definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio le parti convengono quanto segue:
Le parti danno così atto di aver definito ogni questione economica in essere tra loro e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro solo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte.
10) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie dei figli spetteranno in ragione del
50% ai genitori pro quota.
12) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali,
mentre quelle legali saranno fra le stesse integralmente compensate. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il
13/07/2003 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
AN VI nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2003 Atto n. 166 Parte II Serie A
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. DO Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. DO Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3738/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZI DR
VI AN, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZI C.F._2
DR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
03/10/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2952/2024, definita con sentenza n. 628/2024;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto liberi di fissare la loro residenza ove, più, riterranno opportuno.
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Per_1
regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso. Conseguentemente, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo condiviso: ciascun genitore, quando avrà
presso di s eserciterà Per_1
pagina 2 di 7 separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte in comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I coniugi condivideranno, altresì, in uguale misura la responsabilità genitoriale sulla minore, e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico,
dell'educazione, salute, cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita della Per_1
minore: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni e di informazioni relative alla figlia (es. scolastiche, sanitarie…).
Entrambi i genitori riconoscono l'importanza per di conservare rapporti Per_1
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale:
conseguentemente, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire detti rapporti.
3) La collocazione prevalente di sarà presso la madre nella casa già coniugale, Per_1
immobile della quale la Signora EF ha la nuda proprietà ed i genitori di Lei l'usufrutto vitalizio.
4) Il regime di frequentazione tra la figlia minore ed il padre sarà oggetto di accordi da assumere con la madre, in relazione agli impegni scolastici e di vita di relazione della stessa e lavorativi dei genitori, oltre che alle preferenze mostrate dalla minore stessa;
in pagina 3 di 7 caso di mancato accordo, si farà riferimento al calendario stabilito con il piano genitoriale,
anche per quanto riguarda le festività ed i periodi di vacanza.
5) Quale concorso al mantenimento dei figli DO e il Signor Per_1 Pt_1
corrisponderà alla moglie in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità annue mediante versamento della somma complessiva di € 700,00 mensili
(€350,00 per ciascun figlio), da corrispondersi € 500,00 da versare sul conto corrente della moglie e € 200,00 invece sul conto corrente del figlio DO. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita, prendendo come indice base quello del mese di dicembre 2024 e a decorrere dal deposito del presente ricorso;
6) Le spese di carattere straordinario da sostenere nell'interesse dei figli come individuate nel protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, anche in relazione ai criteri da adottare per la loro assunzione saranno da porsi a carico al 50% dei separandi;
-spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti “a pagamento” anche erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 -spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
d) ripetizioni e/o doposcuola;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti e attrezzatura e viaggi.
-spese per l'acquisto di un'auto, per la manutenzione straordinaria della stessa (incluse le spese di bollo, assicurazione, carburante e tagliando), per gli eventuali danni causati a terzi e non coperti dalla R.C.A. alle spese per il rilascio ed il rinnovo di documenti personali
(passaporti, carte d'identità e patente), relative al figlio.
a) il Signo attribuisce in proprietà esclusiva alla moglie che accetta Parte_1
l'autovettura marca Audi Q5 Targa EG502SJ a fronte di tale assegnazione la Signora IA
EF si accollerà tutti gli oneri (assicurazione, imposta di bollo, carburante e tagliando).
b) il Signor attribuisce in proprietà esclusiva al figlio che accetta Parte_1
l'autovettura marca Fiat 500 Targa GD792PZ; essendo il figlio DO studente non autosufficiente le spese del veicolo che verrà a Lui intestato saranno sostenute al 50% dai genitori, come precisato al punto 6.
7) La casa coniugale immobile di cui la Signora IA EF possiede la nuda proprietà
viene assegnata alla stessa, che continuerà a risiedervi con i figli.
8) I coniugi rinunciano a richiedersi un assegno da attribuire a concorso al personale mantenimento godendo allo stato, di redditi adeguati a far fronte alle loro esigenze di vita.
pagina 5 di 7 9) A definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio le parti convengono quanto segue:
Le parti danno così atto di aver definito ogni questione economica in essere tra loro e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro solo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte.
10) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie dei figli spetteranno in ragione del
50% ai genitori pro quota.
12) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali,
mentre quelle legali saranno fra le stesse integralmente compensate. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il
13/07/2003 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
AN VI nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2003 Atto n. 166 Parte II Serie A
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. DO Di Pasquale
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