Sentenza 28 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2026, n. 19379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19379 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giundica omettere le generalità e gli at dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma del fart 52 del DLvo n. 196 del 2003.
IL CANCELLIERE
19379-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Composta da EMANUELE DI AL LL AN
EUGENIA SERRAO
UGO BELLINI
LA DA
ha pronunciato la seguente
Relatore -
Sent. n. sez. 71/2026
UP - 20/01/2026 R.G.N. 30638/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RD NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 28 giugno 2023 con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato NO RD colpevole del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., ritenuti l'ultimo e il penultimo comma della predetta norma, e del reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannando, in solido tra loro, l'imputato e il responsabile civile a risarcire i danni cagionati alle costituite parti civili, in favore delle quali ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000, 00 euro per ciascuna parte civile.
1.1. In particolare, all'imputato è stata ascritta la colpa generica e quella specifica, consistente nella violazione degli artt. 141, 142 e 149 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché alla guida di un'autovettura Alfa Romeo 147, lungo l'autostrada A3 NA- SA, in direzione Napoli, mentre procedeva a velocità di marcia superiore al limite di velocità (pari a 100 km/h), pur in presenza di adeguate condizioni di visibilità e di spazio, non avvedendosi della presenza dell'autovettura Citroen C1, ferma in avaria lungo la corsia centrale, con a bordo la conducente DO HE, AN AR (passeggero anteriore) e AN LE (passeggero posteriore), impattava violentemente con la parte anteriore sinistra della propria auto il lato posteriore destro della Citroen dove si trovava la persona offesa, AN LE, che riportava lesioni gravissime che ne determinavano il decesso. DO HE riportava le lesioni di cui al capo 2) di imputazione.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato fondandolo su sei motivi:
2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge, assumendosi che la sentenza sia priva di apparato motivazionale o che questo sia meramente apparente, essendosi limitata a riprodurre la decisione di primo grado. La doglianza afferisce, in particolare, alla invocata rinnovazione dibattimentale per l'audizione del prof. ing. Alfonso Montella e, comunque, alla richiesta fatta dalla difesa alla Corte territoriale di nominare un perito al fine di verificare i profili di responsabilità colposa in capo all'imputato. Ciò anche tenuto conto che il responsabile civile aveva depositato una memoria con allegata una consulenza che sconfessava la ricostruzione operata dal consulente della Procura. La difesa lamenta la mancanza di valutazione delle considerazioni difensive 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la palese illogicità e carenza della motivazione, oltre che il palese travisamento della fonte probatoria in relazione al contenuto della consulenza redatta dal consulente della Procura, ing. Lima, ricordandosi come, con i motivi di appello, fosse stata richiesta la nomina di un perito, in ragione degli errori di natura scientifica presenti nella sentenza di primo grado, attesa l'incertezza sulla velocità dell'auto dell'imputato e sulla distanza di sicurezza. L'assunto
2
contenuto in sentenza secondo cui la difesa non ha contestato i rilievi del consulente della Procura è errato, perché nei motivi di appello erano state contestate le conclusioni a cui era pervenuto l'ing. Lima. Gli errori contenuti nella sua consulenza si sarebbero palesati quando la difesa aveva fatta acquisire, ex art. 507 cod. proc. pen., i dati relativi alla scatola nera presente sull'autovettura. Per tali ragioni, l'affermazione secondo cui non risulterebbe alcun elemento da approfondire si tradurrebbe in un travisamento per omissione. Il ricorrente si sofferma sugli elementi di fatto che smentirebbero la ricostruzione operata dal consulente dell'accusa con riguardo alla velocità, perché, pur avendo detta consulenza dato atto che l'impatto tra le due autovetture è avvenuto ad una velocità di 92 km/h (in un tratto di strada che prevede il limite massimo di 100 km/h), ritiene provata la violazione dell'art. 142 cod. strada solo perché 20 secondi prima dell'impatto l'imputato viaggiava a una velocità di 106 km/h e, con riguardo alla evitabilità dell'impatto, non si è tenuto conto del fatto che l'auto del RD era preceduta da un Tir che impediva la vista della Citroen ferma al centro della carreggiata. La distanza di sicurezza indicata nella sentenza impugnata deve essere rispettata rispetto ad un veicolo in movimento e non rispetto ad un veicolo fermo al centro di una carreggiata in un'autostrada a tre corsie. Si sarebbe inoltre dovuta valutare la violazione dell'art. 140 cod. strada, da parte della Citroen, norma che impone al conducente di un veicolo di accostare a destra nella corsia di emergenza e non nel centro della carreggiata. Elementi tutti che avrebbero giustificato la invocata rinnovazione istruttoria. La difesa lamenta anche il riferimento, contenuto in sentenza, ad una regola prudenziale suggerita dall'ACI, sostenendo che si tratti di affermazione fuorviante avendo il codice della strada previsto delle apposite tabelle, indicate nei motivi di appello;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in relazione alle condotte analiticamente indicate nei capi 1) e 2) della rubrica, per non aver preso in considerazione le risultanze processuali, tra le quali la memoria difensiva del responsabile civile e la relativa consulenza. La presenza di un'autovettura ferma al centro della carreggiata non rappresenterebbe, diversamente da quanto si legge in sentenza, il fisiologico svolgersi del traffico veicolare autostradale. Il ricorrente ritorna sul tema della velocità, sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata sul punto;
2.4. Con il quarto motivo, si deduce travisamento di una prova per avere la Corte di appello fondato la propria decisione sull'erroneo presupposto che l'imputato abbia indicato una distanza dal Tir che lo precedeva di 88,36 metri. Mai l'imputato avrebbe fatto riferimento a siffatta distanza;
2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la sentenza priva di apparato motivazionale o che questo sia meramente apparente con riguardo all'attenuante di cui all'art. 62, comma 6, cod. pen., nonostante l'avvenuto risarcimento;
3
2.6. Con il sesto motivo, infine, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la sentenza priva di apparato motivazionale o che questo sia meramente apparente in relazione al diniego delle invocate attenuanti generiche.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Sono pervenute procura speciale, memoria, conclusioni e nota spese degli avvocati Gennaro Ruocco e Umberto D'Apice, difensori delle costituite parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l'accoglimento dello stesso, con assorbimento dei restanti motivi.
2. Occorre ricordare che, in tema di colpa, un corretto processo di identificazione della regola prudenziale deve muovere dal fatto e dalle caratteristiche della causa dell'evento, il cui accertamento rappresenta un momento di rilevante significato nella elaborazione della responsabilità per colpa (c.d. giudizio esplicativo). Analizzati il fatto e la causa, il giudice deve procedere alla individuazione del comportamento lecito alternativo, il quale deve discendere da una ben determinata regola prudenziale. Ai fini dell'imputazione causale si dovrà poi verificare e chiarire che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento (cd. giudizio controfattuale). Tanto premesso, il Collegio rileva, con riguardo alla contestata violazione della distanza di sicurezza, che la Corte territoriale non ha verificato come, in concreto, l'imputato abbia violato la disposizione dell'art. 149 cod. strada. Individuata la regola, specificata la distanza di sicurezza che sostiene avrebbe dovuto mantenere l'imputato rispetto al Tir che lo precedeva, la Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare la distanza che questi effettivamente teneva, risolvendosi altrimenti il giudizio in una valutazione astratta. Il secondo profilo di carenza motivazionale attiene al giudizio controfattuale. Sul punto, la Corte di appello si è limitata ad affermare che, se l'andatura della vettura condotta dall'imputato fosse stata meno elevata, l'impatto avrebbe provocato un esito meno grave di quelle verificatosi in concreto. In tale valutazione, tuttavia, non è dato comprendere se l'imputato viaggisse entro il limite di 100 km/h e non si tiene in alcun conto la circostanza fattuale costituita dalla visuale occlusa in ragione della presenza del Tir che lo precedeva. Entrambe le lacune motivazionali dovranno essere colmate dal Giudice del rinvio.
4
3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, cui viene altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Devono essere oscurati i dati sensibili della persona offesa del reato di cui all'art. 590 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Oscuramento dati sensibili della persona offesa dal reato di cui all'art. 590 c.p.
Così deciso il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Daniela Dawan Davida Dewan
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 28/05/2026 zionariudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo
Il Presidente Emanuele bySalvo
5