Sentenza 20 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di protezione delle bellezze naturali deve ritenersi legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di rimessione in pristino previsto dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431. Infatti è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 c.p., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ben può comportare conseguenze dannose o pericolose; inoltre la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio dell'azione penale. Peraltro l'obbligo di ripristino si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. (cfr. Corte Cost. 20/07/1994 n.318)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/1998, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 20.02.1998
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " ND ET " N. 603
3. " Ferdinando IMPOSIMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 31579/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da SE RI, n. ad Assisi il 23.10.1925 avverso la sentenza 22.4.1997 della Corte di Appello di Perugia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno FRANCINI che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Franco MATARANGOLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.4.1997 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza 25.10.1995 del Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Assisi, che aveva affermato la penale responsabilità di ET RI in ordine ai reati di cui:
A) all'art.20,lett.c), legge n.47/1985,per avere realizzato, in assenza di concessione edilizia ed in zona assoggettata a vincolo paesaggistico (area che interessa il piazzale della Rocca Maggiore di Assisi, costituente un complemento del complesso monumentale della Rocca, parzialmente di proprietà comunale), le seguenti opere. - tettoia con struttura portante in travetti di legno e ferro, coperta con pannelli in ondulina di plastica, lunga circa mt. 17,40 e mediamente larga mt. 4,50;
- due muri di contenimento, in blocchetti di cemento, della rispettiva lunghezza di mt.20 e mt.24,20, aventi un'altezza massima di mt. 1,10;
- altro muro in blocchetti di cemento, avente lunghezza di mt.65 ed un'altezza variabile da mt.0,40 a mt.2,75 (acc. il 9.6.1993);
B) all'art.20,lett.c), legge n.47/1985,per avere realizzato, in assenza di concessione edilizia e nella stessa zona assoggettata a vincolo paesaggistico, una strada ed un passo carrabile con cancello metallico (acc. il 22.2.1994)
C) all'art. 1 sexies legge n.431/1985, in relazione a tutti gli interventi dianzi specificati e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art.81 cpv.cod.pen. l'aveva condannata - disponendo la non menzione ex art.175 cod.pen. - alla pena di mesi tre di arresto e lire 35 milioni di ammenda ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile "Italia Nostra", in persona del presidente pro - tempore, da liquidarsi in separato giudizio.
Aveva ordinato, altresì la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese della condannata, subordinando all'adempimento di tale ordine, entro venti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, l'ulteriore beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la SE, eccependo: a) la propria completa estraneità ai fatti ascrittile, non essendo ella più proprietaria dell'immobile (venduto a tale SI ZI RI con rogito notarile registrato il 31.12.1990) già da tre anni prima della contestazione degli abusi e dovendo ritenersi esclusa la qualità, tra l'altro mai contestata, di committente delle opere non assentite;
b) violazione di legge, quanto alla disposta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per la connessa compromissione dei poteri discrezionali riservati alla Pubblica Amministrazione e per la materiale e giuridica impossibilità di provvedere alla demolizione di opere di proprietà altrui;
e) violazione di legge, in punto di affermazione della responsabilità, correlata unicamente alle deposizioni dei testi OL e MA, rispettivamente presidente e persona incaricata della sezione locale dell'associazione ambientalista "Italia Nostra" interessata ad ottenere una pronuncia di condanna poiché costituitasi parte civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le anzidette doglianze sono manifestamente infondate. A) Al di là di ogni questione circa la precisa delimitazione ed attribuzione delle parti di proprietà pubblica e privata del terreno interessato dai lavori edilizi in oggetto, l'imputata, nei giudizi di merito, non ha mai contestato di essere la committente effettiva delle opere.
Nella sentenza impugnata si legge, in proposito, che ella ebbe a dichiarare testualmente al Pretore. "Sono proprietaria da antiche generazioni del posto in questione ed è sempre stato vanto della mia famiglia Brizi sul quale riverso tutti i miei guadagni... Le acque avevano creato un fossato di trascinamento e confluivano sulla mia proprietà, trasformando un'originaria strada di circa due metri di larghezza in fosso ... Arretravo il cancello per eliminare il fossato che si era creato. I muretti in blocchi di cemento li ho realizzati per eliminare i pericoli alla casa."
Nei motivi di appello, inoltre la SE aveva ribadito che tutte le opere in contestazione "insistevano esclusivamente nell'area di sua proprietà".
Una nuova e del tutto contrastante prospettazione difensiva non è ovviamente proponibile in questa sede.
B) L'affermazione di responsabilità dell'imputata, lungi dal fondarsi apoditticamente ed unicamente sulle deposizioni dei testi OL e MA (che, secondo l'assunto della difesa, sarebbero stati "interessati" all'ottenimento di una pronuncia di condanna favorevole alla costituita parte civile) discende, invece, da un'analitica comparazione delle dichiarazioni di costoro con quelle del vigile urbano Balducci e del funzionario comunale Guidi (il quale eseguì ripetute ispezioni e ricognizioni dei luoghi),nonché con quelle dei testi addotti dalla difesa e della stessa SE e le conclusioni tratte dai giudici di merito appaiono ineccepibili ed immuni da vizi logico - giuridici. C) Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, rt.714, ric.Luongo - anno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva e tale principio a maggior ragione deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino previsto dall'art. 1sexies della legge n.431/1985,allorché si consideri che:
- è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 cod.pen., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato,
poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose" (come risulta verificato nella fattispecie in esame);
- la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale;
- in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., sent. 20.7.1994,rt.318). A norma dell'art.616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un - milione.
La SE deve essere altresì condannata al rimborso, in favore della costituita parte civile, delle spese relative al presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi tre - milioni di lire, di cui lire 2.800.000 per onorario, oltre I.V.A. e contributi Cassa Avvocati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607,615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire un - milione in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì la SE al rimborso, in favore della costituita parte civile, delle spese per il presente grado del giudizio, liquidate in complessive lire 3.000.000, di cui lire 2.800.000 per onorario, oltre I.V.A. e contributi Cassa Avvocati. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1998