Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/1998, n. 4135
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Sentenza 20 febbraio 1998

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In tema di protezione delle bellezze naturali deve ritenersi legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di rimessione in pristino previsto dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431. Infatti è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 c.p., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ben può comportare conseguenze dannose o pericolose; inoltre la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio dell'azione penale. Peraltro l'obbligo di ripristino si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. (cfr. Corte Cost. 20/07/1994 n.318)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/1998, n. 4135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4135
    Data del deposito : 20 febbraio 1998

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