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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10608 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QU KO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette/sentite le conclusioni del PG (t52.yetotsd ?mi -,‘J tiíseik Penale Sent. Sez. 1 Num. 10608 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l'istanza avanzata da IR NT, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Bergamo del 15 aprile 2015, irrevocabile il 10 aprile 2018, per il reato di lesioni e danneggiamento, commessi a Osio Sopra il 6 gennaio 2012; 2) sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 ottobre 2017, irrevocabile il 24 aprile 2018, per il reato di evasione, commesso in Milano il 17 gennaio 2012; 3) sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 aprile 2017, irrevocabile il 14 dicembre 2017, per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale, commesso in Milano il 6 gennaio 2012; 4) sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 febbraio 2015, irrevocabile il 3 maggio 2016, per il reato di danneggiamento, commesso in Milano il 6 gennaio 2012; 5) sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 2016, irrevocabile il 26 giugno 2018, per il reato di ricettazione, commesso in Milano il 7 ottobre 2008; 6) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano del 16 giugno 2014, irrevocabile il 23 giugno 2015, per il reato di ricettazione, commesso in Milano il 25 ottobre 2008. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto vi fossero elementi per ravvisare la programmazione unitaria limitatamente ai reati di cui alle sentenze sub 3) e 4), evidenziando che gli stessi erano stati commessi lo stesso giorno, a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro e in un medesimo contesto sostanziale e, per ciò stesso, erano da ritenersi frutto di un'unica spinta criminosa (invero, NT - dopo l'arresto - inveiva contro gli operanti e danneggiava la porta della cella di sicurezza). In sede di determinazione della pena, ritenuto quale reato più grave quello di cui alla sentenza sub 4), partendo dalla pena base di mesi 5 di reclusione, aumentata di giorni 5 per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza sub 3), ha applicato la pena complessiva di mesi 5 e giorni 5 di reclusione. Quanto ai reati di cui alle residue sentenze, il Tribunale ha osservato che non era emerso alcun elemento inequivocabilmente indicativo dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i diversi fatti contestati, sebbene commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro (in particolare, i reati di cui alle sentenze 1, 3 e 4 sono stati commessi lo stesso giorno, ma si sono ritenuti del tutto slegati tra loro). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo di impugnazione in cui deduce vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica laddove ha escluso la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze 3) e 4) e quelli di cui alla sentenza sub 1), adducendo che nel caso specifico non fosse rinvenibile alcun indice dimostrativo della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ed omettendo qualsivoglia valutazione in ordine agli elementi prospettati dall'istante (vicinanza temporale e fine perseguito, cioè quello di creare fastidio alla collettività per ragioni di prepotenza, legate alla propria personalità e all'uso di sostanze stupefacenti). Analoghe doglianze sono state svolte in relazione ai fatti di cui alle sentenze 5) e 6), non avendo il Tribunale tenuto in debito conto la possibile finalità delle condotte, ovvero l'utilizzo illecito di ciclomotori rubati per i propri spostamenti. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha concluso • per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. L'impugnazione è manifestamente infondata, oltre che proposta per motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché postula un diverso apprezzamento di merito da parte di questa Corte. 1.1. Va rammentato che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha spiegato con motivazione - logica e congrua, benché sintetica, le ragioni per le quali le condotte di cui alle sentenze di condanna indicate in premessa dovevano essere considerate estemporanee e non unificabili sotto il vincolo della continuazione, evidenziando come nel caso di specie non siano emersi elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Peraltro, in relazione alla richiesta di unificare i fatti giudicati dalle sentenze sub 3) e 4) (per le quali il vincolo è stato riconosciuto) e quelli della sentenza sub 1), reati di lesioni e danneggiamento commessi ad Osio Sopra il 6 gennaio 2012, il giudice dell'esecuzione ha specificato che gli stessi, seppure commessi lo stesso giorno, sono risultati del tutto slegati tra loro, così dando conto della considerazione specifica di tale profilo, che ciononostante ha costituito motivo di nuova doglianza da parte del ricorrente. Le riflessioni svolte in contrario dalla difesa non riescono a scalfire la considerazione che i diversi fatti non siano suscettibili di essere ricondotti ad un'unica ed iniziale deliberazione criminosa, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo;
tale valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG (t52.yetotsd ?mi -,‘J tiíseik Penale Sent. Sez. 1 Num. 10608 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l'istanza avanzata da IR NT, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Bergamo del 15 aprile 2015, irrevocabile il 10 aprile 2018, per il reato di lesioni e danneggiamento, commessi a Osio Sopra il 6 gennaio 2012; 2) sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 ottobre 2017, irrevocabile il 24 aprile 2018, per il reato di evasione, commesso in Milano il 17 gennaio 2012; 3) sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 aprile 2017, irrevocabile il 14 dicembre 2017, per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale, commesso in Milano il 6 gennaio 2012; 4) sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 febbraio 2015, irrevocabile il 3 maggio 2016, per il reato di danneggiamento, commesso in Milano il 6 gennaio 2012; 5) sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 2016, irrevocabile il 26 giugno 2018, per il reato di ricettazione, commesso in Milano il 7 ottobre 2008; 6) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano del 16 giugno 2014, irrevocabile il 23 giugno 2015, per il reato di ricettazione, commesso in Milano il 25 ottobre 2008. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto vi fossero elementi per ravvisare la programmazione unitaria limitatamente ai reati di cui alle sentenze sub 3) e 4), evidenziando che gli stessi erano stati commessi lo stesso giorno, a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro e in un medesimo contesto sostanziale e, per ciò stesso, erano da ritenersi frutto di un'unica spinta criminosa (invero, NT - dopo l'arresto - inveiva contro gli operanti e danneggiava la porta della cella di sicurezza). In sede di determinazione della pena, ritenuto quale reato più grave quello di cui alla sentenza sub 4), partendo dalla pena base di mesi 5 di reclusione, aumentata di giorni 5 per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza sub 3), ha applicato la pena complessiva di mesi 5 e giorni 5 di reclusione. Quanto ai reati di cui alle residue sentenze, il Tribunale ha osservato che non era emerso alcun elemento inequivocabilmente indicativo dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i diversi fatti contestati, sebbene commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro (in particolare, i reati di cui alle sentenze 1, 3 e 4 sono stati commessi lo stesso giorno, ma si sono ritenuti del tutto slegati tra loro). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo di impugnazione in cui deduce vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica laddove ha escluso la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze 3) e 4) e quelli di cui alla sentenza sub 1), adducendo che nel caso specifico non fosse rinvenibile alcun indice dimostrativo della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ed omettendo qualsivoglia valutazione in ordine agli elementi prospettati dall'istante (vicinanza temporale e fine perseguito, cioè quello di creare fastidio alla collettività per ragioni di prepotenza, legate alla propria personalità e all'uso di sostanze stupefacenti). Analoghe doglianze sono state svolte in relazione ai fatti di cui alle sentenze 5) e 6), non avendo il Tribunale tenuto in debito conto la possibile finalità delle condotte, ovvero l'utilizzo illecito di ciclomotori rubati per i propri spostamenti. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha concluso • per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. L'impugnazione è manifestamente infondata, oltre che proposta per motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché postula un diverso apprezzamento di merito da parte di questa Corte. 1.1. Va rammentato che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha spiegato con motivazione - logica e congrua, benché sintetica, le ragioni per le quali le condotte di cui alle sentenze di condanna indicate in premessa dovevano essere considerate estemporanee e non unificabili sotto il vincolo della continuazione, evidenziando come nel caso di specie non siano emersi elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Peraltro, in relazione alla richiesta di unificare i fatti giudicati dalle sentenze sub 3) e 4) (per le quali il vincolo è stato riconosciuto) e quelli della sentenza sub 1), reati di lesioni e danneggiamento commessi ad Osio Sopra il 6 gennaio 2012, il giudice dell'esecuzione ha specificato che gli stessi, seppure commessi lo stesso giorno, sono risultati del tutto slegati tra loro, così dando conto della considerazione specifica di tale profilo, che ciononostante ha costituito motivo di nuova doglianza da parte del ricorrente. Le riflessioni svolte in contrario dalla difesa non riescono a scalfire la considerazione che i diversi fatti non siano suscettibili di essere ricondotti ad un'unica ed iniziale deliberazione criminosa, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo;
tale valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore