Art. 3.
La concessione della gratifica natalizia di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.
La concessione della gratifica natalizia di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.