Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2018, n. 1257
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Sentenza 20 dicembre 2018

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva prescritto all'affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di non esercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso di prestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2018, n. 1257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1257
    Data del deposito : 20 dicembre 2018

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