Sentenza 20 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva prescritto all'affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di non esercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso di prestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2018, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
01257-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 20/12/2018 Registro generale n. 28797/2018 (n. 11) Sentenza n. 4889/2018 Composta dai Consiglieri: Mariastefania Di Tomassi Presidente Giuseppe Santalucia Antonio Minchella Alessandro Centonze Relatore Carli Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) NI AN AO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 19/04/2018 dal Tribunale di sorveglianza di Bologna;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ammetteva AN AO NI alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevedendo, tra le prescrizioni impostegli, quella recante il n. 3, secondo cui l'affidato non potrà esercitare attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo, come indicato in parte motiva, e in caso di prestazione di diversa attività lavorativa (inclusa eventuale attività accademica) nel rispetto dei limiti predetti, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al competente Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia documentandone più chiaramente l'effettiva natura, le modalità e le finalità». Queste prescrizioni, secondo il Tribunale di sorveglianza di Bologna, si imponevano in considerazione dell'elevata pericolosità sociale mostrata dall'affidato in relazione allo svolgimento della sua pregressa attività professionale, resa evidente dalla gravità dei reati di associazione a delinquere e bancarotta, per cui il ricorrente era stato condannato nell'ambito del processo "Parmalat", nel quale era emerso il coinvolgimento strategico del ricorrente nelle attività che avevano portato al dissesto finanziario del colosso industriale parmense.
2. Avverso tale ordinanza AN AO NI, a mezzo dell'avv. AN SI, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento al contenuto della prescrizione n. 3 del provvedimento con cui era stato concesso al condannato l'affidamento in prova al servizio sociale. Si deduceva, innanzitutto, che nel provvedimento impugnato non risultavano compiutamente enucleate le ragioni che imponevano all'affidato di osservare le prescrizioni di cui al punto 3 dell'ordinanza, che determinavano un'ingiustificata limitazione delle possibilità lavorative di NI, contrastante con il programma trattamentale predisposto dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, frustrando gli scopi rieducativi sottesi alla misura alternativa concessa all'affidato, in violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost. Si deduceva, inoltre, che la decisione in esame introduceva le limitazioni censurate senza effettuare alcuna preventiva valutazione delle ragioni che imponevano di ritenere le «attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo [...]», eventualmente svolte dall'affidato, ostative al percorso rieducativo connaturato al beneficio penitenziario riconosciutogli, senza tenere conto del fatto che tale misura mirava a favorire il reinserimento sociale del condannato, 2 anche attraverso il suo impegno lavorativo, nel rispetto dell'art. 27, comma terzo, Cost. Si deduceva ulteriormente che l'ordinanza impugnata appariva emessa in violazione del principio di legalità e tassatività della pena previsto dall'art. 25, comma secondo, Cost., atteso che il divieto di svolgere «attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo [...]» e la prescrizione di subordinare la prestazione di diversa attività lavorativa (inclusa eventuale attività accademica) [...] » alla preventiva autorizzazione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia comportava l'irrogazione di una pena ulteriore e non prevista rispetto a quella applicata a NI all'esito del processo in cui era stato condannato. Si deduceva, infine, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nell'imporre le prescrizioni di cui al punto 3, non teneva conto del fatto che i reati di associazione a delinquere e bancarotta, per i quali il ricorrente era stato condannato nel processo "Parmalat" erano notevolmente risalenti, riguardanti l'arco temporale compreso tra il 1999 e il 2003, con la conseguenza che le limitazioni imposte a NI apparivano eccessivamente afflittive e svincolate da un giudizio sull'attuale pericolosità sociale del condannato, che era imprescindibile rispetto agli obiettivi di reinserimento sociale perseguiti con il beneficio penitenziario controverso. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AN AO NI è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva anzitutto il Collegio che le prescrizioni imposte al condannato all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, con specifico riferimento a quelle di cui al punto 3 dell'ordinanza impugnata, non hanno una loro autonomia funzionale, ma costituiscono parte integrante del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, vengono perseguite attraverso le stesse prescrizioni. Ne discende che un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che non contenesse tali prescrizioni ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. Pen. ai fini della concessione della misura alternativa, 3 che presuppone un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, rilevante sia nella fase genetica sia nella fase dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva>> (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042).
2.1. In questa cornice, non è controversa l'astratta possibilità del Tribunale di sorveglianza di Bologna di imporre a NI le prescrizioni di cui al punto 3 del provvedimento censurato, ritenute indispensabili per una proficua risocializzazione dell'affidato, tenuto conto del giudizio prognostico eseguito nei suoi confronti. Sotto questo profilo, non sono ravvisabili incongruità argomentative, atteso che l'ordinanza impugnata ripercorre in termini ineccepibili i comportamenti delittuosi pregressi di NI e formula un giudizio corretto sulla personalità del condannato nel contesto giurisdizionale, rappresentato dal processo "Parmalat", all'esito del quale veniva condannato. Ne deriva che, sul piano delle ragioni che giustificavano le prescrizioni connesse al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale applicato al ricorrente e del percorso valutativo attraverso cui si perveniva alle imposizioni di cui al punto 3, provvedimento impugnato appare fondato su uno sviluppo argomentativo congruo e conforme alle risultanze processuali. Occorre, in proposito, ribadire che, una volta ammesso al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare alla migliore riuscita del percorso trattamentale connesso alla misura, consentendo l'attuazione del programma di intervento attraverso il rispetto delle prescrizioni, funzionali ad assicurare la rieducazione del reo e a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. Ne consegue che deve essere valutato negativamente il comportamento dell'affidato che dopo la concessione della 4 misura alternativa, evidenzi la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale e con la magistratura di sorveglianza, che devono vigilare sulla corretta esecuzione del programma trattamentale, la cui inosservanza si pone in contrasto con le finalità proprie dell'affidamento (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, 220473).
3. Tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, pur muovendo da una premessa valutativa corretta e pur esaminando in termini congrui la personalità di AN AO NI, si connota per la sua eccessiva genericità in ordine alle prescrizioni di cui al punto 3 dell'ordinanza. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, pur valutando correttamente le condotte pregresse di NI e la loro valenza sintomatica rispetto al percorso rieducativo connesso all'affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, cit.; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, cit.), introduceva un'indiscriminata limitazione delle attività lavorative dell'affidato, non essendo possibile comprimere le sue possibilità di reinserimento sociale in termini così ampi e generici, fatte salve le ipotesi in cui - dopo l'attivazione del percorso rieducativo emergano condotte espressive di un atteggiamento di scarsa o inesistente volontà di collaborare con gli operatori del servizio sociale e con la magistratura di sorveglianza per la realizzazione delle finalità connaturate alla misura alternativa. Si consideri, in proposito, che, nel punto 3 dell'ordinanza, nel disporre le prescrizioni necessarie allo svolgimento del programma trattamentale, il Tribunale di sorveglianza di sorveglianza di Bologna intimava al ricorrente senza alcuna ricognizione preliminare dei settori lavorativi di riferimento e delle ragioni che imponevano le limitazioni dei suoi, possibili, impegni professionali di non esercitare attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo, come indicato in parte motiva, e in caso di prestazione di diversa attività lavorativa (inclusa eventuale attività accademica) nel rispetto dei limiti predetti, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al competente Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia documentandone più chiaramente l'effettiva natura, le modalità e le finalità». Queste indicazioni, invero, appaiono generiche e contrastanti con le finalità rieducative della misura alternativa alla detenzione di cui si controverte, dovendosi evidenziare che, in assenza di un vaglio preliminare finalizzato a correlare tali prescrizioni al giudizio prognostico formulato nei confronti di NI nell'ambito del programma trattamentale, il provvedimento impugnato si pone in 5 termini incompatibili con le finalità perseguite dal beneficio penitenziario e con i diritti costituzionali dell'affidato, collegati alla previsione dell'art. 27, comma terzo, Cost., che non possono essere compressi in termini così ampi e indiscriminati.
3.1. A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Bologna appare incongruo anche sotto il profilo delle modalità di controllo dell'esecuzione del programma trattamentale imposto a AM NI. Si consideri, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna rimetteva al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia la valutazione sulla compatibilità delle attività lavorative svolte da NI con la misura alternativa alla detenzione concessagli, senza considerare che tali attività erano già state autorizzate nell'ambito del programma trattamentale, venendo ritenute idonee a consentire il reinserimento sociale dell'affidato. Né il provvedimento impugnato fornisce alcun chiarimento sugli ambiti di intervento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, limitandosi ad affermare che «l'affidato non potrà esercitare attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo [...] e in caso di prestazione di diversa attività lavorativa [...], dovrà chiedere preventiva autorizzazione al competente Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia documentandone più chiaramente l'effettiva natura, le modalità e le finalità». Ne discende che, con un percorso argomentativo contraddittorio, per un verso, il Tribunale di sorveglianza di Bologna autorizzava AN AO NI a svolgere le attività lavorative indicate nel provvedimento con cui gli era stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, sul presupposto che tale impegno gli avrebbe consentito di reinserirsi nel tessuto sociale, per altro verso, rimetteva al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia la possibilità di valutare l'eventuale compatibilità delle attività professionali svolte dell'affidato con il programma trattamentale, senza considerare che le stesse erano già state ritenute idonee a consentire il suo recupero sulla base di un giudizio prognostico favorevole.
3.2. Ne discende conclusivamente che, nel rispetto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel giudizio di rinvio demandato da questo Collegio, dovrà esplicitare, per ciascuno dei settori lavorativi, cui si riferiscono le prescrizioni di cui al punto 3 dell'ordinanza impugnata, le ragioni che impongono le limitazioni imposte e l'insussistenza di pregiudizi di diritti costituzionalmente tutelati, alla luce del programma trattamentale predisposto per AN AO NI in sede di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. 6 Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, al contempo, dovrà rivalutare le competenze assegnate al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, sotto il profilo della compatibilità tra le attività lavorative svolte dell'affidato e il programma trattamentale connesso all'affidamento in prova al servizio sociale, tenendo conto del fatto che tale impegno professionale è già stato ritenuto idoneo a consentire il suo reinserimento sociale sulla base di un giudizio prognostico favorevole.
4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle prescrizioni previste al punto 3, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni previste al punto 3) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso il 20/12/2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Centonze Mariastefania Di Tomassi سے DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7