Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
Le dichiarazioni testimoniali, purchè credibili e riferite a fatti specifici di diretta cognizione, non necessitano, in vista dell'utilizzazione probatoria, di riscontri esterni perchè, in assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, il giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva conoscenza e deve limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze probatorie.
Commentario • 1
- 1. Per la condanna basta la parola del testimone (Cass. 36437/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 agosto 2018
Le dichiarazioni di un testimone, purché credibili e riferite a fatti specifici, non necessitano di riscontri. Il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 aprile – 30 luglio 2018, n. 36437 Presidente Mazzei – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Trieste ha assolto per insussistenza del fatto H.L. dal reato di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2007, n. 16627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16627 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI RA - Presidente - del 28/02/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 243
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 046345/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NE AR, N. IL 21/01/1943;
avverso SENTENZA del 03/07/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 6.4.2005 il Tribunale di Messina condannava NE RO alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art.636 c.p. per avere introdotto animali in mandria in un fondo di proprietà di Lo HI DO, con conseguente pascolo e danneggiamento del fondo medesimo, e lo condannava altresì al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita.
Con sentenza del 3.7.2006 la Corte di Appello di Messina riduceva la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad Euro 100,00 di multa.
Avverso tale sentenza l'imputato NE RO propone, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, nonché difetto di motivazione. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale aveva dichiarato infondato l'appello del NE sulla base delle dichiarazioni del teste CO RA e della parte offesa Lo HI DO, trascurando ogni valutazione in ordine alla attendibilità delle stesse, ed omettendo di indicare i criteri adottati per giungere alla sentenza impugnata;
e lamenta altresì che dalla lettura del testo della sentenza non era dato sapere quale fosse stato l'iter logico interpretativo - argomentativo che aveva condotto alla sentenza predetta. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, rilevando che la pronuncia impugnata si basava su indizi che non avevano avuto nessun concreto riscontro, atteso che l'imputato era stato condannato sulla base di una mera supposizione ricavata dalle dichiarazioni del teste CO il quale aveva precisato di aver avuto conferma telefonica dalla figlia dell'imputato che gli animali in questione si appartenevano al suo genitore, posto che nessuna verifica in ordine alla effettiva proprietà dei detti animali era stata effettuata dai CC intervenuti i quali avevano accertato solo lo stato dei luoghi.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo il giudice del tutto omesso di valutare l'esistenza di tale elemento.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto tra loro intrinsecamente connessi. Orbene, i detti motivi sono inammissibili perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tentano di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006.
Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutimi non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Posto ciò rileva comunque il Collegio, per completezza di esposizione, che i motivi suddetti si appalesano manifestamente infondati. Ed invero le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, sicché non abbisognano di riscontri esterni;
d'altronde il giudice non è certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, sino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero e quello che emerge dall'ulteriore contesto probatorio. Ed analogamente, per quel che riguarda le dichiarazioni della parte offesa, se pure tali dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, rileva la Corte che le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie. Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, trattandosi di dichiarazioni attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria.
In proposito deve altresì evidenziarsi che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^, sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass. Sez. 2^, sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Il ricorso proposto dal NE va pertanto sul punto ritenuto manifestamente infondato.
E parimenti manifestamente infondato è l'ulteriore motivo di gravame con il quale il ricorrente ha lamentato la omessa valutazione da parte della Corte territoriale della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente ravvisato l'esistenza dell'elemento soggettivo relativo al reato in questione, consistente nella consapevolezza che gli animali si introducevano nel fondo altrui per pascolare, nella circostanza che nei giorni precedenti gli stessi animali avevano danneggiato altre proprietà contigue, di talché non può ritenersi la casualità del fatto ovvero la mancanza di consapevolezza in capo al proprietario;
ed a ciò può aggiungersi che dall'impugnata sentenza si evince altresì, alla stregua delle dichiarazioni - che non hanno subito smentita sul punto - rese dal soggetto offeso, che il fondo del predetto era recintato.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 28 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007