Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2007, n. 16627
CASS
Sentenza 28 febbraio 2007

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Massime1

Le dichiarazioni testimoniali, purchè credibili e riferite a fatti specifici di diretta cognizione, non necessitano, in vista dell'utilizzazione probatoria, di riscontri esterni perchè, in assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, il giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva conoscenza e deve limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze probatorie.

Commentario1

  • 1Per la condanna basta la parola del testimone (Cass. 36437/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 agosto 2018

    Le dichiarazioni di un testimone, purché credibili e riferite a fatti specifici, non necessitano di riscontri. Il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 aprile – 30 luglio 2018, n. 36437 Presidente Mazzei – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Trieste ha assolto per insussistenza del fatto H.L. dal reato di cui …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2007, n. 16627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16627
Data del deposito : 28 febbraio 2007

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