Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice d'appello che, accogliendo il gravame limitatamente al riconoscimento di una circostanza ad effetto speciale, applichi - senza peraltro irrogare una pena complessiva maggiore di quella stabilita in prime cure - un aumento per la recidiva reiterata nella misura "piena" di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., superiore a quella fissata in primo grado in base al meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., non essendo tale meccanismo più applicabile dopo l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2016, n. 18089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18089 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
1 8 0 8 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 924 UP - 12/04/2016 Reg. Gen. N. 39435/2015 Composta da: Dott. Antonio Prestipino - Presidente Dott. Matilde Cammino - Consigliere Dott. Piercamillo Davigo - Consigliere Dott. Geppino Rago - Consigliere Dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR GI nato a [...] il [...] . avverso la sentenza emessa in data 14/01/2015 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/01/2015 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, appellata da GI PR, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n.1) cod. pen, rideterminava la pena a costui inflitta in quattro anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione ed € 1.200,00 di multa;
confermava la responsabilità dell'imputato in ordine alla rapina ed alle lesioni personali in danno della vittima IA Jiaquin, contestate ai capi a) e b) delle imputazioni.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il PR tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi: mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al motivo di gravame di esclusione della recidiva reiterata facoltativa;
inosservanza ed erronea applicazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la corte di appello operato un aumento ex art. 99 comma 4 cod., pen. superiore a quello determinato in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi attengono al trattamento sanzionatorio e, specificatamente, all'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen.
2. Va rilevato innanzitutto che non sussiste la dedotta mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello sulla esclusione della recidiva, avendo la corte napoletana ben esplicitato le ragione a base della decisione sul punto, "in considerazione della particolare violenza della condotta, indice di un evidente incremento della pericolosità sociale dell'imputato che, già condannato per ricettazione e per plurimi episodi di furto, ha poi commesso un grave episodio di rapina" (pag. 4 della sentenza impugnata): argomentazione esaustiva e non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente che si è limitato a richiamare a riguardo principi di diritto, noti alla Corte, ed a sostenere in termini apodittici l'automatica applicazione della recidiva.
3. Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del divieto della reformatio in pejus, è infondato. Effettivamente in primo grado, nei confronti del PR, l'aumento di pena detentiva per la recidiva era stato stimato in un anno di reclusione ed € 300,00 di multa, mentre in sede di appello è stata quantificata in due anni, mesi otto di reclusione ed € 600,00 di multa. Il Tribunale ha tuttavia aumentato la pena per la recidiva sul presupposto "che, nel concorso con l'aggravante ad effetto speciale della rapina deve operare come circostanza ordinaria", in corretta applicazione dell'art. 63 quarto comma cod. pen. secondo cui se concorrono più circostanze aggravanti fra quelle indicate nel secondo capoverso si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave (le sezioni unite hanno infatti affermato che la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta come nel caso di specie - un - aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave Sez. U, sent. n. 20798 del 24/02/2011 - dep. 24/05/2011- Rv. 249664). 2 la In grado di appello, la circostanza aggravante della rapina è stata esclusa, con la conseguenza che: a) non opera più il contenimento di pena previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen. essendo venuto meno il concorso delle circostanze aggravanti, presupposto di applicabilità della norma;
b) la recidiva, divenuta unico fattore di aggravamento della pena, acquisisce piena efficacia di circostanza ad effetto speciale;
c) non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nell'accogliere il gravame dell'imputato limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante della rapina, provveda a rideterminare la pena in misura inferiore a quella comminata in primo grado, da un lato riducendo la pena base (per la rapina non aggravata), e, dall'altro, aumentando per la recidiva la pena così rideterminata, non rilevando in senso contrario il contenimento disposto nel precedente grado di giudizio ex art. 63, comma quarto cod. pen. proprio perché tale norma non è più applicabile. Tale conclusione è in linea con l'orientamento di questa Corte che a sezioni unite ha precisato che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Cass. sez. un. sent. n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014 - Rv. 258653). Analogamente, nel caso di specie, può ritenersi che sia venuta meno la struttura del fattore di aggravamento della pena con conseguente "riespansione" dell'efficacia della circostanza ad effetto speciale.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Luigi AgostinacchioГаршам Dr. Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 2 MAG. 2016 IL CANCELLIERE 3 CL PI E T R N E O I Z O C *