Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2016, n. 18089
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Sentenza 12 aprile 2016

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Non viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice d'appello che, accogliendo il gravame limitatamente al riconoscimento di una circostanza ad effetto speciale, applichi - senza peraltro irrogare una pena complessiva maggiore di quella stabilita in prime cure - un aumento per la recidiva reiterata nella misura "piena" di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., superiore a quella fissata in primo grado in base al meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., non essendo tale meccanismo più applicabile dopo l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2016, n. 18089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18089
    Data del deposito : 12 aprile 2016

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