Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di calcolo della prescrizione relativa alla disciplina previgente a quella introdotta con la legge n. 251 del 2005, il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., secondo il quale la pena per il reato di violenza sessuale è diminuita in "misura non eccedente i due terzi", implica che il massimo edittale da porre a base del computo deve essere determinato applicando la riduzione, nella misura minima prevista, pari ad un giorno, senza che rilevi l'abbattimento di pena concretamente operato dal giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2014, n. 14585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14585 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/12/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3439
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 969/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A.E.S.H. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 01/10/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. M.A.E.S.H. ricorre per cassazione avverso la sentenza dell'1 ottobre 2013 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione per il reato previsto dell'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 11, art. 609 bis c.p., u.c., per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso costretto F. .A. -alla quale aveva proposto un lavoro come baby sitter a seguito di annuncio economico su SECONDAMANO - a subire contro la sua volontà atti sessuali consistiti in baci e palpeggiamenti su tutto il corpo, con violenza e minaccia dapprima mediante azione insidiosa e repentina, successivamente con l'uso della forza a fronte del diniego manifestato dalla vittima, approfittando anche del timore della stessa di perdere il lavoro e l'alloggio appena trovato. Con l'aggravante dell'abuso di prestazione lavorativa e della relazione di ospitalità con la vittima. In (OMISSIS) .
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza M.A.E.S. .H. articola, personalmente, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dolendosi della mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come formulato con motivi nuovi in appello.
Rileva come il capo di imputazione riguardasse l'ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., e, in particolare, come tale condotta riguardasse il periodo temporale compreso dal 22 gennaio 2005 al 30 gennaio 2005.
Di conseguenza, la commissione dell'indicato delitto era intervenuta in data anteriore all'intervenuta modifica ex L. 5 dicembre 2005, n. 251 dell'art. 157 c.p., con la conseguenza che si doveva ritenere applicabile la previgente disciplina più favorevole al reo. Assume come la sentenza gravata abbia erroneamente ritenuto che le condotte in contestazione fossero state consumate fino alla data del 31 gennaio 2013.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza della motivazione su punti decisivi del giudizio (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
Sostiene che era stato invocato il vincolo della continuazione tra la sentenza gravata e quella passata in cosa giudicata in data 16 gennaio 2009 e versata in atti e lamenta, in diritto, che la motivazione posta a sostegno dell'invocato riconoscimento appare, da un lato, intervenuta in spregio dei presupposti sostanziali dell'istituto in questione e, dall'altro, censurabile per vizio di motivazione.
In buona sostanza, la Corte non avrebbe tenuto in debita considerazione la ravvicinata distanza temporale tra i fatti oggetto dei due giudizi e l'identità delle norme violate e giudicate, ritenendo, senza alcun altra valutazione, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione, e versando in contraddizione interna laddove ha affermato che le dichiarazioni di P.M. (persona offesa del reato di cui alla sentenza passata in giudicato), davano atto "della consuetudine dell'imputato di reclutare per anni, mediante annunci pubblicitari sul periodico Secondamano, giovani donne, proponendo loro un lavoro di babysitter e di collaboratrice domestica in cambio di ospitalità e vitto, di fatto per avere occasione di soddisfare i propri appetiti sessuali, approfittando di giovani donne in disagiate situazioni economiche e prive di stabile occupazione lavorativa".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo.
2. Il primo motivo è invece infondato.
L'eccezione di prescrizione non ha, infatti, alcun giuridico fondamento sul rilievo che il tempo necessario a prescrivere non è decorso ne' sulla base della previgente disciplina ne' sulla base delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251. Lo stesso ricorrente non contesta che, in applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione, il reato non sarebbe prescritto essendo ininfluente, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ex art. 157 c.p., comma 2, il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di minore gravita, prevista per il reato di violenza sessuale dall'art. 609 bis c.p., comma 3, (in tal senso, comunque, Sez. 3, n. 12285 del 20/10/2011, P.,Rv. 252339).
Egli sostiene che la prescrizione sarebbe tuttavia maturata sulla base della previgente disciplina che assegnava invece rilievo al computo delle circostanze attenuanti e, trattandosi nella specie di un'attenuante ad effetto speciale, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, ai fini del tempo necessario a prescrivere ai sensi del previgente art. 157 c.p., la diminuzione massima di pena (due terzi) da operare sulla pena massima edittale (dieci anni di reclusione) prevista per il reato contestato e ritenuto in sentenza, comportante perciò un termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, ampiamente decorso dalla data del commesso reato (2005) che arbitrariamente la Corte del merito avrebbe differito al 2013, ritenendo di collocare a tale ultima data la condotta finale attribuita al ricorrente in continuazione con le precedenti. Sennonché, anche a prescindere da tale ultimo ed assorbente rilievo contenuto nella sentenza impugnata quanto al tempus commissi delicti secondo la previgente disciplina della prescrizione, ossia di quella la cui applicabilità il ricorrente reclama, va osservato come il ricorrente stesso non consideri che, con riferimento all'attenuante della minore gravita in materia di reati sessuali, il legislatore non ha determinato l'entità della diminuzione della pena per la presenza della circostanza attenuante, lasciando al giudice la facoltà discrezionale, che deve essere esercitata con congrua motivazione, di diminuire la pena in misura non eccedente i due terzi e quindi da un giorno a due terzi, con la conseguenza che i limiti edittali minimi e massimi del reato di violenza sessuale attenuato da un fatto di minore gravita vanno da un anno ed otto mesi di reclusione a dieci anni meno un giorno di reclusione.
La diminuente della minore gravita è dunque un'attenuate ad effetto speciale atipica in cui la legge non determina la diminuzione di pena, consentendo, in astratto, soltanto che la pena stessa possa essere diminuita oltre il terzo e quindi per questa ragione, ossia per la misura dell'aumento che può superare il terzo, partecipa alla disciplina delle circostanze indicate nell'art. 63 cpv. c.p.. Nè può sostenersi che, per tale tipologia di attenuanti ad effetto speciale (si veda, a titolo esemplificativo, la disposizione ex art. 377 c.p., comma 4, oppure quella L. 2 ottobre 1967, n. 895, ex art. 5), il legislatore abbia previsto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, una diminuzione da un terzo a due terzi, bensì da un giorno a due terzi, calcolo pacificamente ammesso per le circostanze attenuanti comuni, posto che nessuno dubita che l'art. 65 c.p., n. 3, il quale regola i casi in cui la legge non determina espressamente le diminuzione della pena quando ricorre un'attenuante c.d. comune, si interpreta, laddove consente una diminuzione "in misura non eccedente un terzo", che la diminuzione di pena è da un giorno a un terzo.
Neppure rileva la circostanza che, in concreto, il giudice di merito abbia detratto, per effetto della attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, oltre un terzo dalla pena base, poiché, ai fini della prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, 1930, si deve tenere conto della diminuzione minima per le attenuanti, che resta, nel caso in esame, quella di un giorno e non può essere perciò considerata la diminuzione operata in concreto.
Ne deriva che, siccome la pena ai fini del calcolo della prescrizione sulla base della disciplina previgente a quella introdotta dalla L. n. 251 del 2005 resta superiore a cinque anni, la causa estintiva reclamata non è maturata (essendo pari a dieci anni il termine ordinario e a quindici anni il termine massimo per effetto degli atti interruttivi), con la conseguenza che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, quando una norma penale prevede, in presenza di una circostanza attenuante ad effetto speciale, una diminuzione della pena in "misura non eccedente i due terzi" e quindi superiore ad un terzo, non significa che la diminuzione debba operare in astratto con l'abbattimento di due terzi del massimo edittale e neppure da un minimo di un terzo fino al limite massimo di due terzi, bensì che - sebbene in presenza di circostanze ad effetto speciale in quanto talune attenuanti, diversamente da quelle comuni che arrivano fino ad un terzo, possono superare tale limite - si deve tener conto, quanto al massimo edittale, della diminuzione minima, che è quella di un giorno e senza che rilevi poi la diminuzione operata in concreto dal giudice, mentre, quanto al minimo edittale, occorre considerare la diminuzione massima di due terzi.
3. È viceversa fondato il secondo motivo per quanto di ragione. Effettivamente la Corte di appello ha dato atto, come si evince dal testo della sentenza impugnata (pag. 4) della consuetudine dell'imputato, desunta dalla testimonianza P. , "di reclutare con annunci pubblicitari giovani donne in disagiate situazioni economiche, proponendo loro un lavoro dì babysitter in cambio di vitto e alloggio, per avere occasione di soddisfare i propri appetiti sessuali".
Posto quindi che F.A. (persona offesa nel presente procedimento) era stata reclutata, al pari di P.M.
(persona offesa nel procedimento passato in cosa giudicata) a seguito di un annuncio economico su un quotidiano per l'espletamento di un lavoro come babysitter cosicché, a seguito dell'instaurato rapporto di lavoro, il ricorrente, che sovente rientrava a casa ubriaco, intendeva soddisfare i propri appetiti sessuali, ne consegue che appaiono identiche e quasi sovrapponibili le modalità di commissione del fatto, le causali, il luogo di consumazione dei reati, la tipologia dei crimini, il bene giuridico leso, di cui alla sentenza passata in giudicato, e quelle accertate con la sentenza impugnata, che avrebbe dato anche rilevo allo stato di alcol dipendenza del ricorrente.
Si tratta di circostanze che la Corte d'appello non ha affatto valutato ai fini dell'invocata applicazione dell'istituto della continuazione, essendosi limitata a ritenere la continuazione interna tra i fatti commessi in danno della F. dal gennaio 2005 al 2013 (anno in cui ha stimato cessata la continuazione per rigettare l'eccezione di prescrizione) ed ha escluso la continuazioni tra i fatti del luglio 2003, ai danni della P. , e quelli del gennaio 2005, ai danni della F. , sul rilievo della loro distanza temporale nonostante le identiche modalità esecutive desumibili dal testo della sentenza impugnata, modalità che imponevano di considerare più adeguatamente anche l'incidenza sull'applicazione della disciplina del reato continuato della consumazione dei reati in relazione allo stato di alcool dipendenza, pure presa in considerazione dalla Corte distrettuale ma non coniugata con una serie di indici, per verificare se questa avesse avuto determinante incidenza sulla commissione dei delitti, tipologicamente identici, lesivi del medesimo bene giuridico protetto, in presenza di violazioni omogenee, di causali identiche, del luogo di commissione dei reati e delle abitudini programmate di vita dell'imputato. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame limitatamente all'applicabilità della continuazione tra i reati ritenuti nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 5 marzo 2008, irrevocabile il 16 gennaio 2009.
Va precisato che, pur dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta deve aggiungersi l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo, il giudice di rinvio, nel rinnovare la delibazione in ordine al riconoscimento o meno della continuazione, verificherà se i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto, come già ha correttamente considerato, che l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era alcol dipendente e valutando se il suddetto stato abbia o meno influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, il luogo delle violazioni, la sistematicità e le abitudini programmate di vita dell'imputato, pervenendo a stabilire quali dei predetti indici, la cui cumulativa presenza non è necessaria, escludano o facciano ritenere la sussistenza del vincolo della continuazione in collegamento con lo stato di alcool dipendenza o indipendentemente da esso.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente all'applicabilità della continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 5 marzo 2008 (irrevocabile il 16 gennaio 2009).
Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015