Sentenza 13 novembre 2006
Massime • 1
È abnorme, ed è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.u.p., investito della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, ordini lo svolgimento di ulteriori atti di indagine a norma dell'art. 421- bis, cod. proc. pen., assegnando al P.M. un termine per il loro espletamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2006, n. 20549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20549 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2006
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 843
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43482/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema;
avverso l'ordinanza in data 27/10/2009 del G.U.P. del Tribunale Crema nel procedimento iscritto nei confronti di:
ZI NC, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. Carmine Stabile), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
FATTO E DIRITTO
1.- Attinto da richiesta di rinvio a giudizio del p.m. per il reato di calunnia ascrittogli, l'imputato NC EN all'udienza preliminare del 27.10.2009 ha chiesto di definire la propria posizione processuale nelle forme del giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria costituita dall'esame di una sua collaboratrice professionale e del suo consulente tecnico grafologo (art. 438 c.p.p., comma 5). A fronte di tale richiesta definitoria, cui si è opposto il p.m. di udienza, il procedente g.u.p. del Tribunale di Crema ha rilevato una pregiudiziale "incompletezza delle indagini" ed a tal fine ha disposto con ordinanza, ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p., lo svolgimento di ulteriori atti di indagine (assunzione di sommarie informazioni e accertamenti documentali), assegnando all'uopo un termine di sei mesi al p.m., cui ha restituito gli atti ("...il g.u.p.
ritenuto che
allo stato, prima di provvedere sull'istanza di giudizio abbreviato condizionato, le indagini non appaiono complete;
visto l'art. 421 bis c.p.p., indica quali ulteriori indagini da compiere...fissa per il compimento di dette indagini il periodo di mesi sei, rinvia all'udienza del 25.5.2010 e dispone la trasmissione degli atti al p.m.").
2. Avverso l'ordinanza del g.u.p. ha proposto ricorso per cassazione il p.m., deducendone l'illegittimità sotto il profilo della abnormità funzionale. Il giudice, adduce il ricorrente p.m., ha impropriamente trasposto allo schema procedurale della richiesta di giudizio abbreviato "condizionato" avanzata dalla difesa dell'imputato l'istituto della integrazione probatoria dettato dall'art. 421 bis c.p.p., disciplinante la diversa e peculiare situazione processuale afferente agli sviluppi ordinari dell'udienza preliminare rappresentata dalla ritenuta necessità di completare lo spettro delle indagini ai fini dell'adozione di uno dei due soli possibili esiti decisori dell'udienza preliminare (emissione del decreto dispositivo del giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere). Il g.u.p. investito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avrebbe dovuto provvedere sulla stessa, ammettendola o rigettandola, eventualmente procedendo - in caso di ammissione del giudizio alternativo - alla diretta assunzione di elementi conoscitivi nelle forme previste dall'art. 441 c.p.p., commi 5 e 6, ma non certo delegando il p.m. all'espletamento delle prefigurate ulteriori indagini in virtù dell'art. 421 bis c.p.p., incongruamente ritenuto applicabile al caso di specie. Non sottacendosi, per altro, che anche in questa impropria prospettiva procedimentale il g.u.p. non avrebbe potuto formulare, come è avvenuto, una elencazione tassativa degli specifici atti da compiersi a fini integrativi a cura del p.m., dovendo limitarsi a devolvere un particolare tema di indagine, rispetto alla cui verifica il p.m. mantiene piena autonomia nella scelta dei mezzi e degli atti utili per completare il quadro delle indagini.
3. Il ricorso del pubblico ministero presso il Tribunale di Crema è fondato. Richiamandosi i referenti delle decisioni di questa S.C. che puntualizzano i tratti distintivi della categoria dell'atto processuale abnorme, da intendersi come atto che o si renda avulso dal coordinato sistema ordinamentale o - pur esprimendosi come manifestazione di un potere legittimo del giudice - si traduca in irrituale produzione di effetti non propri dell'istituto processuale e degli scopi in ragione dei quale esso potere è previsto dalla legge processuale, deformandone il quadro di riferimento logico e sequenziale ovvero dando luogo ad una ingiustificata stasi o regressione del procedimento ad una fase anteriore già esaurita, deve convenirsi che il provvedimento impugnato è affetto da abnormità (cfr.: Cass. S.U. 24.11.1999 n. 26/2000, Magnani, rv. 215094; Cass. S.U., 20.12.2007 n. 5307/2008, Battistella, rv. 238239).
In modo irrazionale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crema ha applicato la disciplina prevista per il caso di necessità di supplementi probatori propria della fase dell'udienza preliminare, che lo legittima a sollecitare il pubblico ministero ad esaurire lo spettro delle indagini preliminari, devolvendogli determinati temi o profili di indagine meritevoli di approfondimento (art. 421 bis c.p.p.), ad una fase e ad una situazione processuale affatto diverse, quale quella introdotta dalla richiesta dell'imputato di essere giudicato con le forme del rito abbreviato subordinato ad integrazioni probatorie (art. 438 c.p.p., comma 5). In tale contesto il g.u.p. ha dato luogo ad un anomalo giudizio interlocutorio di non liquet, laddove la citata norma gli impone di assumere senza stasi di sorta una pronta decisione sulla richiesta di rito alternativo dell'imputato, ed ha altresì ritenuto di demandare al pubblico ministero lo svolgimento di specifici accertamenti reputati necessari in vista delle determinazioni da esso giudice assumende sulla richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato. Di tal che palesi si delineano l'illogicità e l'incoerente distorsione della disciplina dettata dall'art. 421 bis c.p.p., abduttivamente richiamata e applicata dal g.u.p. di Crema. Non è revocabile in dubbio, infatti, che in relazione ad una eventuale non decidibilità allo stato degli atti, da apprezzarsi all'esito della discussione del giudizio abbreviato, se ammesso dal g.u.p., in forma incondizionata o subordinata ad integrazioni probatorie già assunte prima della discussione (a cura dello stesso g.u.p., che la disciplina prevista dall'art. 441 c.p.p. non a caso richiama l'art. 422 c.p.p. e non l'art. 421 bis c.p.p.), il giudice non avrebbe avuto altra alternativa se non quella di procedere direttamente ad assumere gli "elementi necessari ai fini della decisione" a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Nel caso di specie non soltanto è stata lasciata senza motivo priva di risposta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato dell'imputato, ma sono stati demandati al p.m. iussu iudicis oneri integrativi o suppletivi delle già concluse indagini preliminari che non potevano essergli assegnati.
L'illegittimità delle determinazioni in tal modo assunte dal g.u.p. impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Crema per la prosecuzione del procedimento nel rispetto delle norme di pertinenza della fase instaurata (richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinato ad integrazioni probatorie).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crema. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010