Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
In tema di notifica all'imputato a mezzo posta, l'obbligo di effettuare ricerche e di ripetere l'operazione di consegna dell'atto alla nuova residenza, al nuovo domicilio o alla nuova dimora, deve essere correlato all'ipotesi concreta che l'agente postale sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo in base ad indici e riscontri in loco che consentono di superare la presunzione di collegamento fra il destinatario ed il luogo indicato, mentre deve escludersi un preventivo riscontro anagrafico di residenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 33233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33233 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/06/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2807
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 043363/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AB, N. IL 22/02/1953;
avverso ORDINANZA del 07/07/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 7/7/2003 la Corte di Appello di Firenze ha respinto l'incidente di esecuzione proposto da IZ NT avverso la sentenza 13/2/98 (irrev. il 18/7/98) che lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione e L.
1.000.000 di multa quale responsabile del reato di ricettazione ed altro, incidente nel quale aveva prospettato asserite irregolarità della notifica a mezzo posta dell'estratto contumaciale della sentenza.
La Corte, per quel che in questa sede rileva, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita dall'ufficiale postale all'indirizzo di via Pier della Francesca 12 in Prato ed ha quindi proceduto alla sola rideterminazione della pena in conseguenza del riconosciuto proscioglimento per la simulazione di reato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del NT con atto del 21/10/2003 contenente due motivi denunzianti violazione di legge e vizio di motivazione.
Il P.G. presso questa Corte - sull'assunto che il comportamento dell'ufficiale postale nella specie fosse stato conforme alla retta interpretazione degli artt. 8 e 9 L. 890/82 (ai quali fa rinvio l'art. 170 C.P.P.) - ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del NT nella memoria di replica 9/6/2004 ha ribadito le proprie opinioni.
OSSERVA
Con il primo motivo - denunziante violazione degli artt. 125-170-178- 179-585 C.P.P., 8 e 9 L. 890/82 e vizio di motivazione - il ricorrente ha rilevato: che in ragione della situazione personale del NT non si sarebbe dovuto dar luogo alla procedura disciplinata dai commi 2^-3^ dell'art. 8 L. 890/82; che, comunque, dal combinato disposto degli artt.
8-9 della legge citata l'ufficiale postale era tenuto, in caso di mancato rinvenimento del destinatario nel luogo indicato nella busta contenente l'atto da notificare, ad una seppur circoscritta attività di ricerca o di verifica di un eventuale mutamento di residenza anagrafica del notificando;
che all'epoca della notifica contestata il NT aveva da molti anni trasferito la sua residenza in via Cavour 88/a in Prato;
che le considerazioni svolte sul punto dalla Corte erano apodittiche e non persuasive. Ritiene il Collegio che il motivo - fondato su non condivisibili premesse in diritto e sulla deduzione di fatti non conducenti nell'ambito del denunziato vizio motivazionale - sia da rigettare. Il ricorrente - partendo dall'erroneo presupposto della rilevanza "qualificata" della residenza del destinatario della notifica a mezzo posta- ignora che il richiedente la notifica in discorso, sia esso l'ufficiale giudiziario sia esso l'ufficio procedente sia, ancora, la parte o il suo procuratore, deve indicare nome e cognome del destinatario nonché residenza, domicilio o dimora dello stesso (art. 3 L. 890/82), in tal senso facendo palese che dette indicazioni rappresentano alcuni dei criteri di collegamento del destinatario con il luogo indicato. All'atto in cui l'ufficiale postale accede nel luogo così indicato il suo agire è regolato dalla presunzione della esistenza degli indicati criteri di collegamento, sicché, da un canto, è in forza di tale presunzione che l'esistenza di riscontri della presenza del destinatario (sulla porta o nell'elenco dei nomi apposti all'ingresso dello stabile) autorizza l'ufficiale postale, che ne ravvisi la temporanea assenza, a procedere con le formalità di cui al comma 2^ dell'art. 8 della legge 890/82 e, dall'altro canto, è ben possibile che l'interessato a dimostrare l'inesistenza di quel criterio provi, senza limiti di sorta, il proprio assunto (Cass. Civ. sentenze nn. 11077/02 e 5884/99). Da ciò discende che l'obbligo di effettuare ricerche e di ripetere l'operazione di consegna alla nuova residenza, al nuovo domicilio od alla nuova dimora, deve essere correlato - come ragionevolmente statuisce l'art. 9 c. 1^ della legge in disamina - all'ipotesi concreta che l'agente postale sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo (in base ad indici e riscontri in loco che inducano a superare la presunzione anzidetta), dovendosi pertanto radicalmente escludere che egli - come pretende il ricorrente- debba effettuare un previo riscontro anagrafico di residenza, controllo non richiesto dalla norma e privo di alcuna razionalità (posto che, come si è visto, la individuazione dei luogo ben può essere anche quella della dimora o del domicilio del destinatario).
Quanto alla censura di apoditticità riservata alla argomentazione della Corte di Firenze - che ha desunto in base a presunzione il riscontro della presenza del NT nel luogo indicato e che non ha rilevato la doverosità di indagine anagrafica (che avrebbe attestato un anteatto cambiamento di residenza) - essa pare al Collegio carente di alcuna decisività, posto che semmai il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a sottoporre la propria variazione di residenza anagrafica ma avrebbe dovuto negare - quindi superando la sopra rammentata presunzione - che all'indirizzo di via Piero della Francesca 12 a Prato, al 21/5/1998, egli avesse comunque domicilio o dimora. Ed il difetto di tale deduzione importa la non conducenza del rilievo di omessa indagine.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha rilevato come, anche a voler ritenere corretta la notifica e quindi verificatasi quanto meno la conoscenza legale dell'atto, per l'accertato mutamento di abitazione, non riconducibile ad una volontà "elusiva" del NT, e per la diversità dei presupposti degli istituti richiamati nell'istanza si sarebbe dovuta correttamente accogliere la richiesta subordinata di rimessione in termini ex art. 175 comma 2^ C.P.P.. Di qui la doverosità di una pronunzia da parte della Corte
di merito, pronunzia affatto mancata. La censura è anch'essa priva di alcuna rilevanza posto che la pretesa omessa pronunzia da parte del Giudice del merito su detta istanza (di cui pur la Corte ha preso atto a pag. 2 della ordinanza, pertanto respingendola implicitamente) verte su una richiesta priva di alcun presupposto giustificativo, non avendo il ricorrente ne' innanzi alla Corte di merito ne' nel ricorso in esame addotto gli elementi idonei a sostenere l'assunto di non aver avuto effettiva conoscenza della sentenza di condanna del 13/2/1998 ma soltanto ribadito la circostanza di non essere più "anagraficamente residente" in via Piero della Francesca 12, circostanza che, giusta, le considerazioni dianzi esposte, non poteva ritenersi decisiva in termini di recisione di alcun collegamento tra luogo e destinatario dell'atto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IZ NT al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2004