Sentenza 1 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10502 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 1 0502 / 0 1 IN D LA CORTE S PR M SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10694/99 Dott. Massimo GENGHINI Presidente Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cons. Rel. Cron. 23.120 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Ud. 12/06/01Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Carlo De Angelis e Fausto Maria Prosperi Valenti, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 2762 CC IM
- intimato -
avverso la sentenza n. 192 del Tribunale di La Spezia 1 depositata il 23 marzo 1999 (R.G. n. 2050/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di La Spezia depositato il 14 novembre 1991, IM CC, deducendo di essere affetto da un quadro patologico di entità tale da impedirgli lo svolgimento di proficuo lavoro senza grave e penosa usura, chiedeva che gli fosse riconosciuto l'assegno di invalidità, inutilmente richiesto in via amministrativa. L'INPS, costituitosi nel giudizio, eccepiva la preesistenza delle gravi affezioni dell'CC al rapporto assicurativo, ma il Pretore accoglieva la domanda. Questa decisione, appellata dall'istituto soccombente, è stata confermata dal Tribunale della stessa con pronuncia del 15/23 marzo 1999. 2 Il giudice del gravame, in base alle risultanze della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto che la patologia di cui soffriva l'CC (originariamente si trattava di un disturbo di personalità border-line) aveva subito aggravamenti successivi alla costituzione del rapporto assicurativo. L'abuso di sostanze psico attive, ha specificato il Tribunale, aveva comportato l'instaurarsi di una sindrome mentale organica indotta, risalente, secondo il consulente di ufficio nominato nel giudizio di appello, a circa un anno addietro, con compromissione totale della capacità lavorativa, prima parzialmente ridotta. Avverso la sentenza di appello 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'ente previdenziale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222 e nullità della sentenza per contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione. Deduce 3 che il Tribunale, pur avendo prestato adesione al parere del consulente nominato in appello sull'epoca in cui si era verificato l'aggravamento della malattia dell'CC, cioè un anno prima della indagine rinnovata e quindi nel 1998 o al massimo nel 1997, ha però confermato la decisione accertato del Pretore, il quale aveva riconosciuto il diritto dell'assicurato all'assegno d'invalidità con decorrenza dal 1° aprile 1989, dando luogo così ad un irriducibile contrasto fra le ragioni della scelta decisionale e quanto indicato nel dispositivo della sentenza. Il ricorso fondato. Affermazione assolutamente costante in dottrina e in giurisprudenza è quella relativa alla natura del dispositivo della sentenza nel rito del lavoro, come atto di rilevanza esterna, nel quale si esaurisce la portata precettiva della decisione, con la conseguenza che nel contrasto fra motivazione e dispositivo debba darsi prevalenza a quest'ultimo. Si invece precisato che nella è ipotesi in cui il contrasto tra motivazione e dispositivo non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni 4 contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all'interpretazione la quale presupponecomplessiva della decisione una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima - si verifica una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 4 luglio 2000 n. 8946). È questa l'ipotesi che ricorre nella specie. Il giudice di appello, mentre nel dispositivo della sentenza ha confermato la pronuncia resa dal Pretore in data 19 febbraio 1996, di condanna dell'INPS alla corresponsione in favore dell'CC dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa, in motivazione ha invece evidenziato che la sindrome mentale organica indotta, la quale comportando una compromissione della capacità lavorativa rispetto a quella giàdell'CC ulteriore preesistente al rapporto assicurativo, consentiva il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, era insorta, secondo quanto rilevato dal consulente tecnico di ufficio, circa un anno prima. A prescindere dalla incertezza in ordine 5 all'epoca della malattia se cioè un anno prima della decisione di appello, come sembra in base al tenore letterale della statuizione, ovvero un anno prima dell'accertamento eseguito dal consulente di ufficio nominato in appello, come logicamente dovrebbe ritenersi, anche se nessuna data risulta con riferimento alla relazione di consulenza, la statuizione in ordine alla decorrenza del beneficio si pone evidentemente in contrasto con quella risultante dal dispositivo di conferma della decisione del Pretore, love l'assegno d'invalidità era liquidato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui era stata presentata la domanda amministrativa, data che, seppure non specificata, deve essere collocata in epoca anteriore alla deliberazione della sentenza del Pretore avvenuta il 19 febbraio 1996. Sussiste perciò l'insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza lamentato dall'istituto ricorrente, e che non consente di individuare in modo inequivocabile quale il comando del giudice, presupposto indefettibile ai fini della formazione del giudicato. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata e la 6 causa va rimessa per il riesame al giudice di appello, designato come in dispositivo. Al giudice di rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Антоніо Сомиоцит веститорецкий IL CANCELLIERE Deposi t in Cancelleria 100 2001 A S S , I E S E IL CAN ELLERE O I D A T R L Z O A N I , R O T M L G O O R O C L A L ' O L C L E I D D N I S I * A * 7