Sentenza 10 aprile 2014
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che nella stessa possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2014, n. 20351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20351 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/04/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1153
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 41515/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AB EL SA EL DA YASER N. IL 29/10/1976;
avverso l'ordinanza n. 47/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 20/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello F.M. che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata il 20.03.2013 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da SA AB El SA El WY ER con cui il ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità della sentenza di condanna pronunciata a suo carico perché viziata dalla nullità originaria dell'atto di elezione di domicilio in data 30.04.2005 che era stato redatto in lingua italiana senza l'ausilio di interprete, in violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a) della CEDU, nullità che si era comunicata agli atti successivi del processo, fino alla sentenza, notificati presso il difensore a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio originario per trasferimento della residenza del prevenuto in altro luogo, per effetto della mancata comprensione delle conseguenze dell'atto da parte dell'imputato alloglotta.
Il Tribunale rilevava che la medesima questione era stata proposta dall'imputato come motivo di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, ed era stata esaminata e ritenuta infondata dalla Corte di merito sul presupposto che dagli atti emergeva la prova della conoscenza della lingua italiana da parte del SA, sia per l'oggetto dell'accusa, costituita dal proferimento di ingiurie e minacce in italiano, sia per l'avvenuta redazione da parte sua di atti processuali, penali e civili, in lingua italiana;
il giudicato formatosi sul punto impediva pertanto che la questione risolta in via definitiva dal giudice della cognizione potesse essere riproposta al giudice dell'esecuzione, sollecitando a quest'ultimo un'inammissibile sindacato del contenuto della sentenza.
2. Ricorre per cassazione SA AB El SA El WY ER, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di censura. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e art. 111 Cost., lamentando l'inosservanza dei principi, stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, concernenti il diritto dello straniero che non parla e non conosce la lingua italiana di ottenere la traduzione degli atti in una lingua a lui nota fin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria procedente;
rileva l'erroneità dell'affermazione giudiziale che il ricorrente fosse in grado di comprendere la terminologia giuridica degli atti redatti in lingua italiana solo perché viveva in Italia ed era sposato con una cittadina italiana.
Col secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che si era limitata a ribadire la decisione del giudice della cognizione. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per inosservanza del principio di immutabilità del collegio giudicante, la cui composizione era variata a seguito del rinvio al 20.03.2013 della prima udienza del 13.02.2013. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che i ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo motivo di ricorso, che deve essere esaminato per primo seguendo l'ordine logico delle questioni, è infondato. Il principio di immutabilità del giudice, che trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione e che comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura (e dunque, in caso di provvedimento di competenza di un giudice collegiale, dal collegio composto dalle medesime persone fisiche), non impedisce che in tale procedimento, caratterizzato dalla raccolta del materiale probatorio in modo informale e semplificato senza necessità di lettura in udienza degli atti raccolti, possano essere utilizzati per la decisione anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione (vedi Sez. 1 n. 9006 del 12.02.2009, Rv. 242891, che ha affermato il principio nel caso speculare del procedimento di sorveglianza).
Nel caso di specie risulta ex actis che alla precedente udienza del 13.02.2013 il Tribunale, in diversa composizione (parziale), aveva disposto l'acquisizione del fascicolo del processo di cognizione, rinviando quindi l'udienza al 20.03.2013, limitandosi così a svolgere un'attività meramente prodromica e funzionale a consentire al collegio che ha assunto la decisione una valutazione piena degli atti disponibili, che è stata compiuta nella sua interezza dal Tribunale nella nuova composizione collegiale, senza alcun pregiudizio per la difesa e per il principio della immutabilità del giudice.
2. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono palesemente infondati fino a rasentare l'inammissibilità.
Il ricorrente si limita infatti a riproporre la medesima questione, relativa al diritto dell'imputato straniero che non conosca la lingua italiana a farsi assistere da un interprete e a ottenere la traduzione in una lingua a lui nota degli atti processuali, che era già stata sottoposta - e risolta in senso negativo per il condannato - al giudice della cognizione, il quale, alla stregua di quanto risulta dal provvedimento impugnato, non aveva disconosciuto la titolarità di tale diritto (del resto discendente dal chiaro disposto dell'art. 143 c.p.p.), ma ne aveva escluso la ricorrenza in concreto dei presupposti di fatto, valorizzando gli elementi acquisiti agli atti del processo da cui emergeva che il SA conosceva l'italiano, sapendo parlare e scrivere in lingua italiana. Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto operante la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla questione esaminata e risolta dal giudice della cognizione (vedi Sez. 1 n. 3370 del 13/12/2011, Rv. 251682, secondo cui l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere pretesi vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata), e su tale tema il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che - in quanto ineccepibilmente motivata nei suoi presupposti logico-giuridici - risulta incensurabile in questa sede dì legittimità.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014