CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28674 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di TO LE, nato a San Giovanni in [...] il [...], NI IN, nato in [...] il [...], avverso la sentenza in data 24/02/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 24 febbraio 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 10 gennaio 2019 del Tribunale di Como, ha assolto LE TO dal reato del capo 10), lett. a), perché il fatto non sussiste, ha confermato la condanna per la lett. b) e ha ridotto la pena sia a lui che ad IN NI, riconosciute le attenuanti generiche, per le violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. LE TO ricorre per cassazione per violazione di norme processuali stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni, nonostante la definizione Penale Sent. Sez. 3 Num. 28674 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2024 del giudizio con rito abbreviato, per mancata acquisizione dei tabulati e mancata indicazione nei decreti autorizzativi del proprio numero di telefono e dell'IMEI associato (primo motivo); per vizio di motivazione stante la relatio alla sentenza di primo grado (secondo motivo); per omessa motivazione del suo riconoscimento (terzo motivo); per omessa motivazione del diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo). 3. IN NI ricorre per cassazione formulando un primo motivo sulle intercettazioni e un secondo motivo sulla relatio sovrapponibili ai primi due di TO, un terzo motivo sull'interpretazione congetturale delle intercettazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono manifestamente infondati. La prima eccezione, comune a entrambi gli imputati, è formulata in termini vaghi e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non determina alcuna inutilizzabilità dei risultati del mezzo di ricerca della prova, né una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. per., della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato che si fondi sugli stessi, costituendo la trascrizione effettuata con le forme della perizia la mera trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati (Sez. 3, n. 7392 del 19/12/2018, dep. 2019, Monterisi, Rv. 275852 - 01). Nel caso in esame, i ricorrenti, perfettamente consapevoli del materiale probatorio a loro carico, non hanno formalizzato alcuna eccezione in merito alle intercettazioni, all'acquisizione dei tabulati o alle utenze telefoniche, omissione non recuperabile nei successivi gradi di giudizio: in sede di giudizio abbreviato, il giudice, infatti, può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (tra le molte, Sez. 6, n. 49452 del 03/11/2015, Sedira, Rv. 265730-01). Peraltro, anche l'assenza dello specifico decreto autorizzativo per l'utenza indicata in ricorso è censura formulata da TO in modo generico e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli a1:ti del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al 2 momento della richiesta del rito (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013- 01). Va infine osservato sul punto che i ricorrenti non hanno preso posizione sulle ulteriori fonti di prova a loro carico e puntualmente indicate nella sentenza di primo grado, cioè l'attività di polizia giudiziaria condotta con gli strumenti investigativi tradizionali, appostamenti, pedinamenti, accertamenti documentali e/o presso pubblici uffici, consultazioni di banche dati disponibili e la localizzazione con il sistema GPS, per cui, anche sotto questo profilo, la censura è monca perché non supera un'eventuale prova di resistenza. La seconda eccezione, del pari comune a entrambi gli imputati, è del tutto inconsistente perché si limita a svolgere una critica teorica alla tecnica redazionale della sentenza che invece reca una risposta esauriente ai motivi di appello con revisione critica del compendio probatorio e rinvii puntuali alla sentenza di primo grado, finanche nell'indicazione delle pagine. La terza eccezione, comune a entrambi gli imputati sotto profili diversi, è analogamente vaga e non si confronta con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il contenuto delle conversazioni è una questione di fatto che non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). In particolare, TO ha contestato il suo riconoscimento e l'omessa motivazione sul punto nonostante lo specifico motivo di appello. In realtà, la Corte territoriale, pur non avendo indicato questo motivo nel riassunto di quelli presentati, vi ha risposto lo stesso con l'espresso rinvio alle pag. 104-107 della sentenza di primo grado ove si dà atto che nelle intercettazioni il protagonista è tale CH, che a un certo punto FR UZ ha indicato il mittente del pacco contenente la marijuana in LE TO, che questi era in possesso dell'utenza intestata a VE AR ma da lui usata e oggetto di intercettazione, che TO si fa chiamare CH. Nel ricorso per cassazione l'imputato non ha svolto ulteriori e decisive considerazioni per confutare la sentenza impugnata. 5. TO ha altresì contestato la mancata qualificazione del fatto ascrittogli ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. La risposta della Corte territoriale è tuttavia esaustiva perché ha valorizzato la gravità della condotta — acquisto in una sola occasione di un chilo di marijuana - per giustificare il rigetto di ambo le richieste. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste, quindi, alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 24 febbraio 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 10 gennaio 2019 del Tribunale di Como, ha assolto LE TO dal reato del capo 10), lett. a), perché il fatto non sussiste, ha confermato la condanna per la lett. b) e ha ridotto la pena sia a lui che ad IN NI, riconosciute le attenuanti generiche, per le violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. LE TO ricorre per cassazione per violazione di norme processuali stante l'inutilizzabilità delle intercettazioni, nonostante la definizione Penale Sent. Sez. 3 Num. 28674 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2024 del giudizio con rito abbreviato, per mancata acquisizione dei tabulati e mancata indicazione nei decreti autorizzativi del proprio numero di telefono e dell'IMEI associato (primo motivo); per vizio di motivazione stante la relatio alla sentenza di primo grado (secondo motivo); per omessa motivazione del suo riconoscimento (terzo motivo); per omessa motivazione del diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo). 3. IN NI ricorre per cassazione formulando un primo motivo sulle intercettazioni e un secondo motivo sulla relatio sovrapponibili ai primi due di TO, un terzo motivo sull'interpretazione congetturale delle intercettazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono manifestamente infondati. La prima eccezione, comune a entrambi gli imputati, è formulata in termini vaghi e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non determina alcuna inutilizzabilità dei risultati del mezzo di ricerca della prova, né una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. per., della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato che si fondi sugli stessi, costituendo la trascrizione effettuata con le forme della perizia la mera trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati (Sez. 3, n. 7392 del 19/12/2018, dep. 2019, Monterisi, Rv. 275852 - 01). Nel caso in esame, i ricorrenti, perfettamente consapevoli del materiale probatorio a loro carico, non hanno formalizzato alcuna eccezione in merito alle intercettazioni, all'acquisizione dei tabulati o alle utenze telefoniche, omissione non recuperabile nei successivi gradi di giudizio: in sede di giudizio abbreviato, il giudice, infatti, può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (tra le molte, Sez. 6, n. 49452 del 03/11/2015, Sedira, Rv. 265730-01). Peraltro, anche l'assenza dello specifico decreto autorizzativo per l'utenza indicata in ricorso è censura formulata da TO in modo generico e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli a1:ti del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al 2 momento della richiesta del rito (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013- 01). Va infine osservato sul punto che i ricorrenti non hanno preso posizione sulle ulteriori fonti di prova a loro carico e puntualmente indicate nella sentenza di primo grado, cioè l'attività di polizia giudiziaria condotta con gli strumenti investigativi tradizionali, appostamenti, pedinamenti, accertamenti documentali e/o presso pubblici uffici, consultazioni di banche dati disponibili e la localizzazione con il sistema GPS, per cui, anche sotto questo profilo, la censura è monca perché non supera un'eventuale prova di resistenza. La seconda eccezione, del pari comune a entrambi gli imputati, è del tutto inconsistente perché si limita a svolgere una critica teorica alla tecnica redazionale della sentenza che invece reca una risposta esauriente ai motivi di appello con revisione critica del compendio probatorio e rinvii puntuali alla sentenza di primo grado, finanche nell'indicazione delle pagine. La terza eccezione, comune a entrambi gli imputati sotto profili diversi, è analogamente vaga e non si confronta con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il contenuto delle conversazioni è una questione di fatto che non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). In particolare, TO ha contestato il suo riconoscimento e l'omessa motivazione sul punto nonostante lo specifico motivo di appello. In realtà, la Corte territoriale, pur non avendo indicato questo motivo nel riassunto di quelli presentati, vi ha risposto lo stesso con l'espresso rinvio alle pag. 104-107 della sentenza di primo grado ove si dà atto che nelle intercettazioni il protagonista è tale CH, che a un certo punto FR UZ ha indicato il mittente del pacco contenente la marijuana in LE TO, che questi era in possesso dell'utenza intestata a VE AR ma da lui usata e oggetto di intercettazione, che TO si fa chiamare CH. Nel ricorso per cassazione l'imputato non ha svolto ulteriori e decisive considerazioni per confutare la sentenza impugnata. 5. TO ha altresì contestato la mancata qualificazione del fatto ascrittogli ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. La risposta della Corte territoriale è tuttavia esaustiva perché ha valorizzato la gravità della condotta — acquisto in una sola occasione di un chilo di marijuana - per giustificare il rigetto di ambo le richieste. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste, quindi, alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente