Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 272
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione art. 125 e 321 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione rispetto al periculum in mora

    I giudici del riesame hanno omesso di pronunciarsi sul periculum in mora, limitandosi ad affermare che sussistendo il fumus del reato, si impone il sequestro in quanto l'art. 44 lett. C d.P.R. 380/2001 prevede la confisca obbligatoria. Tale argomentazione elude i principi sulla necessità di motivare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 272
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo