Sentenza 25 maggio 2004
Massime • 1
L'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato privata dimora, in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per potersi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo, né tanto meno appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2004, n. 43426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43426 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 25/05/2004
Dott. PIZZUTI PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 969
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 009411/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE NICOLA, N. IL 02/01/1952;
avverso ORDINANZA del 30/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio (rigetto del ricorso).
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza del 6.10.2003 il g.i.p. del tribunale di Catanzaro applicava la misura della custodia cautelare in carcere a BE Nicola, indagato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/1991. Il tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 30.10.2003 (depositata l'11.12.2003), rigettava la richiesta di riesame presentata dal BE, confermando il suaccennato provvedimento del g.i.p. del tribunale della stessa città.
Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro il BE proponeva ricorso per Cassazione. L'indagato chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la revoca della misura in atto, deducendo: 1) violazione di legge, segnatamente degli artt. 266 co. 1, 267, 268 co. 1 e 3 c.p.p., con riguardo alla mancanza, nel decreto esecutivo del p.m., di motivazione in ordine all'inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica ed all'eccezionale urgenza di utilizzare quelli in dotazione alla polizia giudiziaria, all'omessa redazione del verbale di inizio delle operazioni di intercettazione ed alla mancanza di un provvedimento autorizzativo esplicito del g.i.p. sulla introduzione delle microspie nell'autovettura del coindagato LI NI al fine di eseguire le intercettazioni ambientali, con conseguente inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento 641/01, che si estenderebbe alle successive intercettazioni ed all'attività investigativa poste in essere nell'ambito del procedimento 3204/02, scaturito dal primo procedimento;
2) violazione dell'art. 309 co. 5 c.p.p. con riguardo all'omesso deposito delle trascrizioni e dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel procedimento 3391/02 (che avrebbe dato origine al procedimento in esame), dei supporti audio video delle intercettazioni ambientali eseguite presso la questura di Vibo Valentia e di cui alla nota della stessa questura in data 25.6.2003, nonché della trascrizione dell'intercettazione del 25.1.2002 operata sull'autovettura dello LI;
3) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p., in relazione agli arti 192 co. 3 e 4 e 195 co. 7 c.p.p., e mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato; 4) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
I decreti esecutivi delle operazioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche sono correttamente motivati con riferimento sia alle ragioni ostative all'utilizzo degli impianti installati presso la procura della Repubblica sia alle eccezionali ragioni di urgenza che hanno determinato l'utilizzo di impianti esterni.
Questa Corte Suprema ha già avuto modo di precisare che in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni l'obbligo della motivazione del provvedimento del p.m., che dispone l'esecuzione delle operazioni mediante impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio della procura della Repubblica, viene correttamente assolto con il semplice riferimento all'insufficienza o inidoneità di questi ultimi, non essendo esigibile anche la specifica indicazione delle ragioni di tali carenze (Cass. 5.5.2000, Papa). L'appartenenza a privati degli impianti utilizzati dalla polizia giudiziaria per le operazioni di intercettazione è irrilevante. L'art. 268 co. 3 c.p.p., infatti, non esige che su detti impianti la polizia giudiziaria abbia la proprietà o altro diritto reale, ma richiede soltanto che essi siano "in dotazione" cioè nella disponibilità della medesima polizia giudiziaria e in tale nozione rientrano certamente anche gli impianti ottenuti - come nella specie - in locazione dalla polizia giudiziaria.
Per quanto riguarda, poi, il presupposto dell'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, benché non si rinvenga nei decreti esecutivi del p.m. un'esplicita indicazione circa l'assoluta indifferibilità temporale delle intercettazioni, deve ritenersi che detti decreti abbiano giustificato la sussistenza di detto presupposto con motivazione per relationem, richiamante tutti gli atti del procedimento penale ed in particolare le autorizzazioni del g.i.p. che danno conto come l'attività delittuosa fosse in corso e perdurante.
La redazione del verbale delle operazioni di intercettazione in data 24.10.2001, mentre tali operazioni sarebbero iniziate il 19.10.2001, non determina inutilizzabilità degli esiti delle captazioni, non essendo prevista contestualità tra inizio delle operazioni e redazione del verbale.
In ordine alla dedotta necessità di un provvedimento autorizzativo esplicito del g.i.p. sulla introduzione di microspie nell'autovettura del coindagato LI per eseguire le intercettazioni ambientali, deve essere rilevato che l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato privata dimora, in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo, ne' tanto meno appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa (Cass. 29.1.2001 n. 3363). Risultano, pertanto, osservate, nel procedimento in esame, le disposizioni previste negli artt. 266, 267, 268 co. 1 e 3 c.p.p. con conseguente piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate.
Il secondo motivo è, parimenti, privo di fondamento. Il tribunale del riesame, invero, ha specificato che la procura della Repubblica procedente aveva trasmesso allo stesso tribunale "l'intero fascicolo procedimentale contenente le investigazioni poste a fondamento della richiesta di emissione dell'ordinanza applicativa e presentate al g.i.p. a norma dell'art. 291 co. 1 c.p.p." e che non risultavano "omissioni di trasmissione in merito ai brogliacci, alle formule riassuntive, alle trascrizioni integrali o per estratto delle intercettazioni ambientali disposte nella presente procedura". Non sussiste, perciò, la dedotta inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 co. 5 e 10 c.p.p.. In ogni caso e segnatamente in ordine al mancato deposito dei supporti audio video delle intercettazioni ambientali eseguite presso la questura di Vibo Valentia, questa Corte Suprema ha chiarito che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame delle bobine e dei verbali delle operazioni compiute, nonché della formale trascrizione del contenuto delle intercettazioni nelle forme previste nell'art. 268 c.p.p. non da luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità, in quanto non prevista dalla legge (Cass. 28.3.2003, Fedorova). Il terzo motivo è, pure, infondato.
È stato affermato da questa Corte Suprema che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se deve essere anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non deve però essere soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p.. Comunque, il tribunale del riesame ha giustificato il grave quadro indiziario, basato sugli esiti di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulle investigazioni della polizia giudiziaria, sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti (vittime o danneggiate dal reato), sui controlli di p.s., con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici ed errori giuridici. I giudici di merito hanno rilevato che il BE era risultato "quale accolito dell'articolazione maliosa diretta ed organizzata da MA GO e promossa da MA PE nel particolare settore del controllo dell'attività degli autotrasportatori". Segnatamente, secondo i giudici di merito, il BE era risultato "impegnato": 1) nella partecipazione alla societas e nella condivisione del pactum sceleris con particolare riferimento all'articolazione diretta ed organizzata dai fratelli MA (PE e GO); 2) nell'esecuzione delle direttive di MA GO, tramite MA NI, portavoce e longa manus di quest'ultimo, nonché tramite LI NI;
3) nella partecipazione ai reati espressione del programma delinquenziale, soprattutto illecita "guardiania" delle attività imprenditoriali nel settore degli autotrasporti;
4) nella piena cognizione dell'organigramma del gruppo, dei meccanismi e dei sistemi delinquenziali invalsi all'interno del clan MA, delle regole della "famiglia", fodera esse gerarchiche che relative agli accordi di non interferenza e di ripartizione dei proventi delittuosi. Il quarto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Il tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che non emergevano elementi che potessero superare la presunzione ex art. 275 co. 3 c.p.p. e che anzi, nella specie, risultavano, a carico del
BE, elementi di segno contrario, quali il pericolo di reiterazione di reati analoghi in considerazione della natura e gravità dei fatti contestati, dei precedenti penali del medesimo BE e della persistenza dei legami di quest'ultimo con il sodalizio criminoso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 Disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004