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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 16559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16559 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TAHIRI DRISS nato il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al tentato furto e inammissibilità nel resto. L'Avv. Dario Masini presentava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16559 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Salerno confermava la condanna del ricorrente per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 5) e ricettazione. Si contestava allo stesso (a) di avere opposto resistenza agli operanti delle forze dell'ordine che effettuavano controlli su strada, (b) di avere tentato di appropriarsi della benzina dei veicoli parcheggiati sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, (c) di avere ricettato numerosi attrezzi da officina 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.): con tre distinti motivi si deduceva (a) che non vi sarebbe alcuna prova della provenienza furtiva degli attrezzi rinvenuti nella disponibilità del ricorrente dato che non vi era alcuna denuncia in atti e che la provenienza furtiva non poteva trarsi dalla mancanza di spiegazioni circa la detenzione;
(b) che non vi era prova che la disponibilità degli attrezzi fosse riferibile al ricorrente piuttosto che ai suoi conviventi;
(c) l'omessa valutazione delle specifiche doglianze proposte con l'appello in ordine alla ricettazione. 2.2. violazione di legge (artt. 624, 625 n. 5) cod. pen.): mancherebbe ab origine la querela, tenuto conto che non era stata provata la presenza di più persone, che - all'epoca dell'esercizio dell'azione penale - legittimava la procedibilità ex officio;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 1.1. E' fondato il motivo che rileva la mancanza di condizione di procedibilità per il tentato furto: la sopravvenuta riconduzione di tutte le ipotesi di furto - ad eccezione di quelle previste dall'art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022 - nella categoria dei reati procedibili a querela, unitamente alla mancata identificazione delle persone offese (che imporrebbe di attendere il termine trimestrale per proporre querela decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma c.d. "Cartabia"), impone di rilevare la carenza della condizione di procedibilità in relazione al capo b) ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo c). 1.2. Con riguardo alla ricettazione contestata al capo b) il collegio ribadisce la giurisprudenza - formatasi nella materia delle misure cautelari reali, ma importabile al 2 giudizio di cognizione - secondo cui ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01). E che, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, occorre tuttavia che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01). Nel caso in esame i giudici di merito non fornivano nessun elemento per ritenere che i due decespugliatori, le due pompe di aspirazione di liquidi, i due compressori ed i numerosi attrezzi da officina rinvenuti nella disponibilità del ricorrente fossero di illecita provenienza ed a quale tipo di reato fossero riconducibili. 1.3.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per una nuova valutazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione capo b) e per la definizione del trattamento sanzionatorio, che dovrà essere determinato tenendo in considerazione la improcedibilità del tentato furto per assenza di querela. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo a) deve invece essere dichiarata irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui capo b) per mancanza di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo c) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato sub a). Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al tentato furto e inammissibilità nel resto. L'Avv. Dario Masini presentava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16559 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Salerno confermava la condanna del ricorrente per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 5) e ricettazione. Si contestava allo stesso (a) di avere opposto resistenza agli operanti delle forze dell'ordine che effettuavano controlli su strada, (b) di avere tentato di appropriarsi della benzina dei veicoli parcheggiati sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, (c) di avere ricettato numerosi attrezzi da officina 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.): con tre distinti motivi si deduceva (a) che non vi sarebbe alcuna prova della provenienza furtiva degli attrezzi rinvenuti nella disponibilità del ricorrente dato che non vi era alcuna denuncia in atti e che la provenienza furtiva non poteva trarsi dalla mancanza di spiegazioni circa la detenzione;
(b) che non vi era prova che la disponibilità degli attrezzi fosse riferibile al ricorrente piuttosto che ai suoi conviventi;
(c) l'omessa valutazione delle specifiche doglianze proposte con l'appello in ordine alla ricettazione. 2.2. violazione di legge (artt. 624, 625 n. 5) cod. pen.): mancherebbe ab origine la querela, tenuto conto che non era stata provata la presenza di più persone, che - all'epoca dell'esercizio dell'azione penale - legittimava la procedibilità ex officio;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 1.1. E' fondato il motivo che rileva la mancanza di condizione di procedibilità per il tentato furto: la sopravvenuta riconduzione di tutte le ipotesi di furto - ad eccezione di quelle previste dall'art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022 - nella categoria dei reati procedibili a querela, unitamente alla mancata identificazione delle persone offese (che imporrebbe di attendere il termine trimestrale per proporre querela decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma c.d. "Cartabia"), impone di rilevare la carenza della condizione di procedibilità in relazione al capo b) ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo c). 1.2. Con riguardo alla ricettazione contestata al capo b) il collegio ribadisce la giurisprudenza - formatasi nella materia delle misure cautelari reali, ma importabile al 2 giudizio di cognizione - secondo cui ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01). E che, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, occorre tuttavia che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01). Nel caso in esame i giudici di merito non fornivano nessun elemento per ritenere che i due decespugliatori, le due pompe di aspirazione di liquidi, i due compressori ed i numerosi attrezzi da officina rinvenuti nella disponibilità del ricorrente fossero di illecita provenienza ed a quale tipo di reato fossero riconducibili. 1.3.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per una nuova valutazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione capo b) e per la definizione del trattamento sanzionatorio, che dovrà essere determinato tenendo in considerazione la improcedibilità del tentato furto per assenza di querela. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo a) deve invece essere dichiarata irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui capo b) per mancanza di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo c) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato sub a). Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.