CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
GG LO, OR
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3077/2020 depositato il 21/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Barletta - Corso Vittorio Emanuele, 94 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 13/01/2020
Atti impositivi: - RUOLO ESATTORIA n. 01420100029248618000 I.C.I. 2010
- RUOLO ESATTORIA n. 01420100103307043000 TASSA SMALTIMEN 2009
- RUOLO ESATTORIA n. 01420100103307043000 TRIBUTO PROVINC 2009
- RUOLO ESATTORIA n. 01420110045175554000 TRIBUTI VARI 2010
- RUOLO ESATTORIA n. 01420110045175554000 SMALT. RIFIUTI 2010
- RUOLO ESATTORIA n. 01420110091350155000 I.C.I. 2009
- RUOLO ESATTORIA n. 01420120038417063000 TRIBUTI VARI 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420120038417063000 SMALT. RIFIUTI 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420120047734552000 I.C.I. 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420130041281648000 TRIBUTI VARI 2012
- RUOLO ESATTORIA n. 01420130041281648000 SMALT. RIFIUTI 2012
- RUOLO ESATTORIA n. 01420130041281648000 I.C.I. 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2012
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2013
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2014
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“La società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante e amministratore unico sig. Nominativo_2, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Luogo_1 alla Indirizzo_1 n. 52,con ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 09.05.2019, protocollato al n. RGR 1512/2019, si opponeva agli estratti di ruolo, rilasciati in data 25.03.2019, relative a nove cartelle di pagamento riportante la iscrizione a ruolo delle imposte ICI, IMU e TARSU, notificate dal 2011 al 2018, per un totale di € 100.874,88.
La ricorrente con il ricorso precisava di non aver mai ricevuto la rituale e regolare notificazione dei predetti ruoli esattoriali, impugnati, emessi dal Comune di Barletta e che per le stesse l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dato la prova delle asserite notifiche.
In particolare eccepiva la inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento per violazione dell'art.26 DPR n.602/73.
La ricorrente insisteva sulla illegittimità dell'operato dell'Agente della riscossione, chiedeva la produzione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e concludeva chiedendo la sospensione e nel merito l'annullamento degli atti opposti con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione con gli atti di costituzione in giudizio insisteva sulla legittimità del suo operato e precisava che le cartelle di pagamento di cui agli estratti allegati al ricorso sono state tutte regolarmente notificate ed, inoltre, per otto cartelle, su nove impugnate, è stata notificata altra intimazione di pagamento in data 15.10.2018.
Le cartelle di pagamento e l'intimazione non sono state impugnate.
L'Agente della riscossione si riportava alla sentenza della Corte di Cassazione n.19704/2015, contestava l'eccezione della ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto della sospensione e nel merito del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Il Comune di Barletta con gli atti di costituzione in giudizio precisava che con istanza n. Prot. n. 5559309 del 23/10/2018, dichiarazione n. 213115 avente ad oggetto la sospensione attività di riscossione
(Trasmissione della dichiarazione e della documentazione presentata dal contribuente per relativo riscontro), l'Agenzia delle Entrate riscossione inviava al Comune di Barletta comunicazione della richiesta avanzata dalla ricorrente di sospensione della riscossione ai fini del successivo discarico ai sensi della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).
Con nota PROT. 90028 DEL 30/11/2018 il Comune di Barletta intimava ad Agenzia delle Entrate Riscossione di proseguire con l'attività di riscossione avvisando che l'eventuale prescrizione del credito per omissione di attività successive alla notifica delle cartelle di pagamento è di responsabilità esclusiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e che in caso di discarico il Comune si sarebbe ritenuto parte lesa.
Inoltre, da un'analisi delle partite indicate risulta che EQ (ora Agenzia Entrate Riscossione) aveva concesso una rateizzazione che stava gestendo autonomamente. Ciò pone ulteriormente in evidenza che il Comune di Barletta non è incorso in alcun tipo di decadenza e che in realtà le cartelle successive all'emissione di avvisi di accertamento e/o di pagamento erano state regolarmente notificate alla odierna ricorrente come anche provato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni.
Da quanto suddetto, proseguiva il Comune, risulta del tutto evidente che la ricorrente ha dapprima tentato di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti utilizzando lo strumento previsto dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e successivamente, non avendo trovato riscontro, effettua un ulteriore ed estremo tentativo di evasione con un ricorso del tutto privo di appigli normativi e giurisprudenziali.
Concludeva chiedendo di ritenere temeraria la lite intrapresa dalla ricorrente, di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”
All'esito del contraddittorio, con sentenza dell'8.11.2019, depositata il 13.1.2020 col n° 21/2020, la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La società Ricorrente_1 appellava la sentenza, ribadendo, con unico motivo di appello, la inesistenza/ nullità/ inefficacia degli estratti di ruolo impugnati per irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento ivi contenute.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della decisione impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che concludeva per il rigetto dell'appello in quanto infondato, e la conferma della legittimità del proprio operato.
Analogamente si costituiva il Comune di Barletta chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Va ricordato che il ricorso in primo grado era stato proposto avverso le iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle esattoriali indicate nei prodotti estratti rilasciati in data 25.3.2019, di cui il contribuente ha allegato di essere venuto a conoscenza previa richiesta esperita presso il concessionario unico all'esazione esattoriale, posto che non aveva mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento asseritamente notificate.
Orbene, è nota l'annosa discussione in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sul punto, la Corte di cassazione a sezioni unite (n. 19704/2015, n. 6837/2022, n. 27860/2021, n. 15333/2021,
12735/2020, n. 22507/2019, n. 16098/2018 n. 12894/2018 e n. 11439/2017) ha, in un primo tempo, ritenuto impugnabile anche l'estratto di ruolo in quanto, portando a conoscenza del contribuente una individuata pretesa tributaria, «fa sorgere un interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.». In sostanza, poiché il ruolo viene portato a conoscenza del contribuente attraverso la cartella di pagamento, la sua impugnazione non può che avvenire insieme con la cartella di pagamento.
La Suprema Corte ha anche evidenziato che «il ruolo, non avendo una sua autonoma materialità non può essere impugnato in ragione della natura di impugnazione merito del processo tributario» (Cassazione n.
24382/2024).
E tuttavia la questione va indubbiamente rimeditata alla luce dell'intervento normativo di cui all'articolo 3- bis del Dl n. 146/2021, che ha previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Con l'inserimento del comma 4-bis, nell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973 (rubricato «Formazione e contenuto dei ruoli»), il legislatore ha, infatti, stabilito che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, co. 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.E.F. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione».
In sostanza, allo stato le uniche ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, a causa del pregiudizio che può derivarne al contribuente, concernono la partecipazione ad una gara di appalto, il blocco dei pagamenti da parte della p.a. e la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.
Tale orientamento restrittivo è stato già applicato e ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui «Nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo l'interesse ad agire è rinvenibile solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso;
nel caso di insussistenza di una delle tre ipotesi indicate dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 il ricorso originario del contribuente deve essere dichiarato inammissibile» (cfr. Cass. n. 29552/2023, Cass. n. 24760 dell'8 settembre 2025).
Nella fattispecie il contribuente non ha provato la sussistenza di alcuna delle tre ipotesi tassative previste dalla legge, e dunque il ricorso originario va dichiarato inammissibile.
E del resto l'Agente della Riscossione non ha azionato alcuna procedura per il recupero delle somme in questione, con conseguente difetto di interesse attuale e concreto al ricorso.
Vieppiù, secondo la Suprema Corte, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. (Cass. n. 10326 del 13/05/2014, Cass. n. 21533 del 15/09/2017).
L'appello va dunque rigettato, con conferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi alcuna novità, quanto al caso specifico, rispetto alla normativa sopravvenuta, avendo in ogni caso l'Ufficio dimostrato la corretta notifica delle cartelle esattoriali “a monte”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
GG LO, OR
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3077/2020 depositato il 21/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Barletta - Corso Vittorio Emanuele, 94 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 13/01/2020
Atti impositivi: - RUOLO ESATTORIA n. 01420100029248618000 I.C.I. 2010
- RUOLO ESATTORIA n. 01420100103307043000 TASSA SMALTIMEN 2009
- RUOLO ESATTORIA n. 01420100103307043000 TRIBUTO PROVINC 2009
- RUOLO ESATTORIA n. 01420110045175554000 TRIBUTI VARI 2010
- RUOLO ESATTORIA n. 01420110045175554000 SMALT. RIFIUTI 2010
- RUOLO ESATTORIA n. 01420110091350155000 I.C.I. 2009
- RUOLO ESATTORIA n. 01420120038417063000 TRIBUTI VARI 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420120038417063000 SMALT. RIFIUTI 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420120047734552000 I.C.I. 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420130041281648000 TRIBUTI VARI 2012
- RUOLO ESATTORIA n. 01420130041281648000 SMALT. RIFIUTI 2012
- RUOLO ESATTORIA n. 01420130041281648000 I.C.I. 2011
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2012
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2013
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2014
- RUOLO ESATTORIA n. 01420180033497758000 I. MUNIC. UNICA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“La società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante e amministratore unico sig. Nominativo_2, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Luogo_1 alla Indirizzo_1 n. 52,con ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 09.05.2019, protocollato al n. RGR 1512/2019, si opponeva agli estratti di ruolo, rilasciati in data 25.03.2019, relative a nove cartelle di pagamento riportante la iscrizione a ruolo delle imposte ICI, IMU e TARSU, notificate dal 2011 al 2018, per un totale di € 100.874,88.
La ricorrente con il ricorso precisava di non aver mai ricevuto la rituale e regolare notificazione dei predetti ruoli esattoriali, impugnati, emessi dal Comune di Barletta e che per le stesse l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dato la prova delle asserite notifiche.
In particolare eccepiva la inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento per violazione dell'art.26 DPR n.602/73.
La ricorrente insisteva sulla illegittimità dell'operato dell'Agente della riscossione, chiedeva la produzione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e concludeva chiedendo la sospensione e nel merito l'annullamento degli atti opposti con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione con gli atti di costituzione in giudizio insisteva sulla legittimità del suo operato e precisava che le cartelle di pagamento di cui agli estratti allegati al ricorso sono state tutte regolarmente notificate ed, inoltre, per otto cartelle, su nove impugnate, è stata notificata altra intimazione di pagamento in data 15.10.2018.
Le cartelle di pagamento e l'intimazione non sono state impugnate.
L'Agente della riscossione si riportava alla sentenza della Corte di Cassazione n.19704/2015, contestava l'eccezione della ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto della sospensione e nel merito del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Il Comune di Barletta con gli atti di costituzione in giudizio precisava che con istanza n. Prot. n. 5559309 del 23/10/2018, dichiarazione n. 213115 avente ad oggetto la sospensione attività di riscossione
(Trasmissione della dichiarazione e della documentazione presentata dal contribuente per relativo riscontro), l'Agenzia delle Entrate riscossione inviava al Comune di Barletta comunicazione della richiesta avanzata dalla ricorrente di sospensione della riscossione ai fini del successivo discarico ai sensi della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).
Con nota PROT. 90028 DEL 30/11/2018 il Comune di Barletta intimava ad Agenzia delle Entrate Riscossione di proseguire con l'attività di riscossione avvisando che l'eventuale prescrizione del credito per omissione di attività successive alla notifica delle cartelle di pagamento è di responsabilità esclusiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e che in caso di discarico il Comune si sarebbe ritenuto parte lesa.
Inoltre, da un'analisi delle partite indicate risulta che EQ (ora Agenzia Entrate Riscossione) aveva concesso una rateizzazione che stava gestendo autonomamente. Ciò pone ulteriormente in evidenza che il Comune di Barletta non è incorso in alcun tipo di decadenza e che in realtà le cartelle successive all'emissione di avvisi di accertamento e/o di pagamento erano state regolarmente notificate alla odierna ricorrente come anche provato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni.
Da quanto suddetto, proseguiva il Comune, risulta del tutto evidente che la ricorrente ha dapprima tentato di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti utilizzando lo strumento previsto dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e successivamente, non avendo trovato riscontro, effettua un ulteriore ed estremo tentativo di evasione con un ricorso del tutto privo di appigli normativi e giurisprudenziali.
Concludeva chiedendo di ritenere temeraria la lite intrapresa dalla ricorrente, di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”
All'esito del contraddittorio, con sentenza dell'8.11.2019, depositata il 13.1.2020 col n° 21/2020, la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La società Ricorrente_1 appellava la sentenza, ribadendo, con unico motivo di appello, la inesistenza/ nullità/ inefficacia degli estratti di ruolo impugnati per irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento ivi contenute.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della decisione impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che concludeva per il rigetto dell'appello in quanto infondato, e la conferma della legittimità del proprio operato.
Analogamente si costituiva il Comune di Barletta chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Va ricordato che il ricorso in primo grado era stato proposto avverso le iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle esattoriali indicate nei prodotti estratti rilasciati in data 25.3.2019, di cui il contribuente ha allegato di essere venuto a conoscenza previa richiesta esperita presso il concessionario unico all'esazione esattoriale, posto che non aveva mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento asseritamente notificate.
Orbene, è nota l'annosa discussione in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sul punto, la Corte di cassazione a sezioni unite (n. 19704/2015, n. 6837/2022, n. 27860/2021, n. 15333/2021,
12735/2020, n. 22507/2019, n. 16098/2018 n. 12894/2018 e n. 11439/2017) ha, in un primo tempo, ritenuto impugnabile anche l'estratto di ruolo in quanto, portando a conoscenza del contribuente una individuata pretesa tributaria, «fa sorgere un interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.». In sostanza, poiché il ruolo viene portato a conoscenza del contribuente attraverso la cartella di pagamento, la sua impugnazione non può che avvenire insieme con la cartella di pagamento.
La Suprema Corte ha anche evidenziato che «il ruolo, non avendo una sua autonoma materialità non può essere impugnato in ragione della natura di impugnazione merito del processo tributario» (Cassazione n.
24382/2024).
E tuttavia la questione va indubbiamente rimeditata alla luce dell'intervento normativo di cui all'articolo 3- bis del Dl n. 146/2021, che ha previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Con l'inserimento del comma 4-bis, nell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973 (rubricato «Formazione e contenuto dei ruoli»), il legislatore ha, infatti, stabilito che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1, co. 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.E.F. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione».
In sostanza, allo stato le uniche ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, a causa del pregiudizio che può derivarne al contribuente, concernono la partecipazione ad una gara di appalto, il blocco dei pagamenti da parte della p.a. e la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.
Tale orientamento restrittivo è stato già applicato e ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui «Nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo l'interesse ad agire è rinvenibile solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso;
nel caso di insussistenza di una delle tre ipotesi indicate dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 il ricorso originario del contribuente deve essere dichiarato inammissibile» (cfr. Cass. n. 29552/2023, Cass. n. 24760 dell'8 settembre 2025).
Nella fattispecie il contribuente non ha provato la sussistenza di alcuna delle tre ipotesi tassative previste dalla legge, e dunque il ricorso originario va dichiarato inammissibile.
E del resto l'Agente della Riscossione non ha azionato alcuna procedura per il recupero delle somme in questione, con conseguente difetto di interesse attuale e concreto al ricorso.
Vieppiù, secondo la Suprema Corte, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. (Cass. n. 10326 del 13/05/2014, Cass. n. 21533 del 15/09/2017).
L'appello va dunque rigettato, con conferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi alcuna novità, quanto al caso specifico, rispetto alla normativa sopravvenuta, avendo in ogni caso l'Ufficio dimostrato la corretta notifica delle cartelle esattoriali “a monte”.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo