Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 166
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inesistenza/nullità/inefficacia degli estratti di ruolo per irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte richiama l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, in particolare l'art. 3-bis del Dl n. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del Dpr n. 602/1973, stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo casi specifici riguardanti pregiudizi per la partecipazione ad appalti, riscossione di somme da soggetti pubblici o perdita di benefici nei rapporti con la P.A. Poiché il contribuente non ha provato la sussistenza di tali ipotesi, il ricorso originario va dichiarato inammissibile. Inoltre, l'Agente della Riscossione non ha avviato procedure di recupero, determinando un difetto di interesse attuale e concreto. La Corte ribadisce che, in caso di prova della regolare notifica della cartella da parte dell'agente, non è possibile dedurre vizi relativi alla cartella non tempestivamente opposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 166
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 166
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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