Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2014, n. 38137
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Sentenza 16 luglio 2014

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Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità ovvero di rinuncia al ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2014, n. 38137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38137
    Data del deposito : 16 luglio 2014

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