Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2005, n. 1027
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Sentenza 6 ottobre 2005

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Il reato di cui all'art. 411 cod. pen., anche nella forma tentata, presuppone che l'azione volta alla distruzione attinga le spoglie di un soggetto che abbia subito la cessazione irreversibile di tutte le funzioni vitali, dovendo altrimenti tale condotta essere considerata tra quelle omicidiarie e non come autonomo reato nei confronti del cadavere della vittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2005, n. 1027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1027
    Data del deposito : 6 ottobre 2005

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