Sentenza 28 gennaio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1999, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 9302/96 + 11750/96 UD.
9.10.1998 M 00759/99 I M REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Сои 2254 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 328 Presidente Dott. Michele LUGARO Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Carlo CIOFFI Consigliere E UFFICIO COPIE Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rilasciata copia studio al SIG. IL SOLE 24 ORE Dott. Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere L. 3000 per diritti 1000 ha pronunciato la seguente 11 2800 IL CANCELLIERE SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 9302/96 e al n. 11750/96. Ricorso n. 9302/96 proposto Oggetto: Inadempimento da e risoluzione contratto. EL AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pacifici che unitamente all'Avv. Enrico Giusiana la difende come da procu- ra a margine del ricorso. RICORRENTE 2000
contro
AUTOSTADIO s.p.a., in persona del legale rappresentante Presidente dr. Luciano Talamonti, elettivamente domiciliata in AU750778 1 ARRAZIONE INTING COPIE Silasolla copia legale Roma, Viale Carso n. 77, presso lo studio dell'Avv. Edoardo al Sig. PACI FLET per diritti 12000+3 Pontecorvo che unitamente e disgiuntamente all' Avv. Matteo 15 MAR 1999 IL CANCELLIERE Guadagnini la difende come da procura in calce al controri- corso. CONTRORICORRENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Ricorso n. 11750/96 proposto Richiesta copia studio dal Sig. GRUP. da per diritti ✓. 3000 AUTOSTADIO s.p.a., in persona del legale rappresentante 15 MAR. 1999-- 1. CANCELLIERE Presidente dr. Luciano Talamonti, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 77, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Pontecorvo che unitamente e disgiuntamente all' Avv. Matteo Guadagnini la difende come da procura in calce al controrf- AS315977 corso. CONTRORICORRENTE e RICORRENTE INCIDENTALE A3316978
contro
EL AN INTIMATA per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di To- rino n. 1146/95 del 26.5 / 2.9.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza LIRE 5000 del 9.10.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti l'Avv. Edoardo Pontecorvo. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Guido T212815 T212810 Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del quarto moti- AY197361 2 vo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso inciden- tale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 4.7.1985, RA LL, premesso che aveva acquistato dalla soc. Co.Auto un furgone Ford Transit per il prezzo di £. 6.000.000; che la venditrice aveva garantito che lo stesso era munito di regolare licenza per il trasporto merci e di libretto di circolazione;
che la venditrice, nonostante reiterate richieste, non aveva provveduto a consegnare tali do- cumenti per cui erano state elevate due contravvenzioni;
con- veniva davanti al Tribunale di Torino la soc. Co.Auto al fine di sentir dichiarare l'inadempimento della venditrice, risolto il contratto di compravendita, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di £.
6.000.000 con accessori, al rimborso di quanto pagato per assicurazione, balli e multe, oltre al risarcimento dei danni. La Co.Auto chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che la pratica era stata svolta nel minor tempo possibile e che il libretto di circolazione era da tempo a disposizione dell' at- trice che per incuria non lo aveva ritirato. Il Tribunale dichiarava risolto il contratto di compravendita per inadempimento della Co.Auto che condannava alla resti- tuzione in favore dell'attrice della somma di £. 6.000.000, con gli interessi e il maggior danno (determinato in £. 1.015.800), 3 e al rimborso della somma di £.
1.601.461 per multe, tasse, e premi di assicurazione, nonchè al risarcimento del danno per mancato utilizzo del veicolo, da liquidarsi in separata sede. Su impugnazione della soc. Autostadio, incorporante la soc. Co.Auto, la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1146/95 del 26.5 / 2.9.1995, in riforma della decisione del Tribunale, rigettava tutte le domande proposte dalla LL e compensava tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Premesso che era pacifico che il furgone nel 1992 aveva su- bito un incendio a seguito del quale era diventato completa- mente inutilizzabile, osservava la Corte torinese che andava accolta la richiesta della Co.Auto diretta a far rigettare la do- manda della LL per impossibilità di restituire il bene. Al ri- guardo richiamava un precedente di questa Suprema Corte (Cass.
8.11.1981 rectius 1991- n. 11892) in base al quale "La domanda di risoluzione e inadempimento di un contratto di compravendita non trova accoglimento se, successivamente alla proposizione della stessa, la cosa nel possesso del com- pratore, perisce senza che questi fornisca la prova del caso fortuito". Nella fattispecie la LL non aveva fornito la prova che il veicolo in suo possesso era perito per caso fortuito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RA LL deducendo cinque motivi di annullamento. 4 Resiste con controricorso la soc. Autostadio che propone ri- corso incidentale in base un solo motivo, illustrato con memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi principale e incidentale in quanto propo- sti contro la stessa sentenza.
1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce viola- zione e falsa applicazione degli artt. 112 e 227 c.p.c. in rela- zione all'art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alla mancata pro- nuncia su tutte le domande. La Corte di Appello, affermando che la domanda di risoluzione andava rigettata perché il vei- colo non poteva più essere restituito, non ha esaminato le al- tre richieste proposte dalla LL;
e pertanto non ha deciso né sulla richiesta di dichiarazione di inadempimento della soc. venditrice, né sulla richiesta di risarcimento del danno, né sulla richiesta di rimborso di quanto pagato per assicurazione, bolli, multe, né sulla richiesta di provvisionale.
2. Il motivo è fondato. E' jus receptum che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali 5 precisazioni formulate nel corso del giudizio) nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pro- nuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tale principio sia violato e quindi venga denunziato un errore in procedendo, quale l'omessa pronunzia su di una domanda che si afferma regolarmente proposta - la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpreta- zione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (Cfr. ex plurimis fra le più recenti: Cass. 19.1.1998 n. 424; 2.5.1997 n. 3782). Orbene, dall'esame dell'atto di citazione e delle varie richie- ste e istanze avanzate nel corso del giudizio, risulta evidente che la LL aveva chiesto in primo luogo che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della venditrice per omessa consegna del libretto di circolazione e dell' autorizza- zione per il trasporto merci. In conseguenza di tale inadempi- mento aveva poi chiesto sia la risoluzione del contratto sia la condanna della venditrice a rimborsare quanto pagato per as- sicurazione, bolli e multe, nonché al risarcimento dei danni subiti per mancata utilizzazione del veicolo per il suo lavoro (messo notificatore). 6 Il primo giudice aveva accertato l'inadempimento della ven- ditrice, ritenuto peraltro grave, ed aveva accolto tutte le richie- ste della LL, e cioè sia la domanda di risoluzione del con- tratto, sia la domanda di rimborso della somma di £.
1.601.461 versata per assicurazione, bolli e multe, e sia la domanda di risarcimento per mancata utilizzazione del veicolo (rimettendone la liquidazione in separata sede). Contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dalla controricorrente, la domanda della LL, quindi, aveva ad og- getto varie autonome richieste e non solo quella di risoluzione contrattuale. Richieste, peraltro, puntualmente ripetute in se- de di appello dalla LL, come chiaramente si evince dalle sue conclusioni riportate nella sentenza impugnata, avendo istato per far dichiarare l'inadempienza della soc. venditrice, con condanna della stessa sia alla restituzione della somma di £. 6.000.000, ovviamente in conseguenza della risoluzione con- trattuale, sia alla restituzione della somma pagata per assicu- razione, bolli e multe, al risarcimento del danno per man- cato utilizzo del veicolo. La corte distrettuale nel limitarsi ad esaminare la sola ri- chiesta di risoluzione contrattuale, che ha disatteso (e sul punto non vi è stata specifica censura) in base al fatto che il veicolo non poteva più essere restituito essendo divenuto nel frattempo completamente inutilizzabile a causa di incendio, ha 7 del tutto trascurato di provvedere sulle altre richieste della LL, incorrendo nel denunciato vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.). Pertanto, il giudice del rinvio, una volta che avrà accertato l'inadempimento (art. 1218 c..) della venditrice, dovrà esami- nare tutte le altre richieste avanzate dalla LL, in particolare la domanda di rimborso delle somme pagate per assicurazio- ne, bolli e multe, nonché la domanda di risarcimento del dan- no per mancato utilizzo del veicolo per l'espletamento del suo lavoro.
3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, e cioè del secondo (con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato la corte di merito che la soc. venditrice Co.Auto non aveva consegnato i documenti necessari alla circolazione del veicolo e trasporto della merce, per cui, essendo inadem- piente, era tenuta al risarcimento dl danno), del terzo (con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt, 1476 e 1477, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la soc. venditrice adempiuto alle obbligazioni cui era tenuta, espo- nendo l'acquirente a subirne senza sua colpa le conseguenze), del quarto (con il quale si denuncia violazione e falsa applica- zione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 8 c.p.c., per non aver la corte di merito applicato le norme sull' inadempimento, che oltre a comportare la risoluzione con- trattuale, determina l'obbligo del risarcimento del danno) e del quinto (con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1256 e 1207 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver considerato la corte distrettuale che, se dopo l' offerta di restituzione il successivo perimento del veicolo ha comportato l'estinzione dell'obbligazione di restituzione, sono però rimaste ferme tutte le obbligazioni facenti capo alla ven- ditrice).
4. Parimenti assorbito risulta il ricorso incidentale della Autostadio, che con motivo unico, deducendo violazione dell' art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza in punto di compensazione delle spese giudiziali.
5. Va, pertanto accolto il primo motivo del ricorso principa- le, con assorbimento di tutti gli altri e del ricorso incidentale, e, per l'effetto, va cassata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di To- rino, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giu- dizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti tutti gli altri e 9 il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 9 Ottobre 1998. IL CONSIGLIERE ESTENSOREAntains ElhurleEdpole IL PRESIDENTE ливора SELLERIA Donalena D'Annal Depositato in Cancelleria 110T 107T Roma, 2.8 GEN. 1999- 1037 250000 IL COLLABORATIONE O CANCELLERIA 17817 60000 310.000 9 9 19 . R A M # 2 a 8 m c 2 ila o R fi im 6 E a c R ie 4 ci O ata d T to T k e n E ha e IR c p g Tre *** D r A IL . . L N tte a s E