Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 01 6 3 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI, Presidente R.G.N. 15166/98 - Cron.3390 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud.20/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENT ≤ N Z A por diritti 3000 5 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE“ GROSSO ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso l'Ufficio Legale Centrale LIRE 3000 CANCELLERIA dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi e famiglie caduti delle Ferrovie dello Stato, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GIUSEPPE CG408470 NIGRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. d'AMATÍ AUTOSERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SAF incorporante per diritti L. 300p..... per fusione della Ferrari Autolinee SpA, in persona 2000 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente IL CANCELLIERE DIRITTI domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo 4323 -1- studio dell'avvocato MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORETI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 752/97 del Tribunale di UDINE, depositata il 08/09/97 R.G.N. 1017/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RIVELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. Attilio GR dipendente della SAF- Autoservizi Friuli-Venezia Giulia, con mansioni di conducente, ha convenuto la stessa innanzi al Pretore di Udine, con ricorso del 7.1.95, lamentando che essa,contenendo l'orario di lavoro nei limiti di 39 ore settimanali, giusta richiesta del sindacato FAISA-CISAL, cui egli stesso era iscritto, gli aveva impedito di continuare ad espletare le mansioni accessorie di pulizia dell'autoveicolo, nonché quelle di agente unico bigliettatio per le quali egli riceveva una ulteriore retribuzione, rispettivamente per 30 e 45 minuti. Ha chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a continuare ad espletare le predette mansioni accessorie e che, in ogni caso, l'azienda fosse condannata a corrispondergli la retribuzione dovutagli per effetto delle mansioni stesse. Il Pretore ha rigettato la domanda. Eguale decisione ha adottato il Tribunale di Udine con sentenza dell'8.9.97. Esso, premesso che il sindacato cui il lavoratore apparteneva, aveva chiesto ed ottenuto dall'azienda che non fosse, per i conducenti, più consentito, con l'espletamento di mansioni accessorie, il superamento dell'orario settimanale fissato in 39 ore, ha ritenuto che l'appellante non poteva dolersi di alcunchè, avendo l'azienda esercitato il suo potere autorganizzatorio e corrispondendo la retribuzione relativa all'entità della prestazione resa, legittimamente ridotta dall'azienda. Il sign.GR chiede la cassazione della sentenza con ricorso articolato in tre motivi. La SAF resiste con controricorso. Il sign.SS ha presentato memoria. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia: motivazione contraddittoria, violazione e/o falsa applicazione degli art. 2103, 2697 cc,6 lett.b) e d) 1.138/1958, motivazione carente, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della comtroversia;
motivazione contraddittoria o falsa applicazione di legge in relazione agli art. 27 e 41 L.R. Friuli Venezia Giulia n.41/1986, anche in relazione agli art.134 cpc e 24 comma 2 Cost. Le censure, che per la loro connessione ed interdipendena devono esaminarsi congiuntamente, si articolano nei seguenti punti: è fuor di dubbio che le mansioni che il ricorrente, in aggiunta a quelle sue proprie di conducente, espletava, avevano carattere accessorio rispetto alle prime :esse di conseguenza rientravano nell'orario contrattualmente previsto e non in quello staordinario;
erra quindi il Tribunale allorchè, contraddittoriamente, asserisce che esse, pur non avendo natura di prestazioni straordinarie, rientravano, tuttavia, nell'orario straordinario;
il Tribunale, avrebbe dovuto, per accertare l'effettiva natura delle prestazioni in questione, usare i poteri d'indagine conferitigli dall'art.421 cc;
in particolare, esso non ha rilevato la mancanza sia di una rinuncia specifica ad effettuare le mansioni in questione, sia di una facoltà di recesso unilaterale,da parte dell'azienda, dall'impegno a fargliele eseguire ,sia di una qualsiasi riorganizzazione del servizio di pulizia interna e di emissione dei biglietti di viaggio che potesse comportare la sottrazione al sign.GR - ed agli altri iscritti al sindacato richiedente la limitazione dell'orario alle contrattuali 39 ore settimanali delle predette mansioni accessorie;
il Tribunale si è limitato a giustificare la riduzione dell'orario di lavoro con l'esercizio del potere di autorganizzazione del datore di lavoro senza interrogarsi se essso fosse coerente con effettive esigenze organizzative, evitando di esaminare i documenti che escludevano che ciò fosse avvenuto nel caso di specie ed, al contrario, giustificavano il mantenimento della precedente organizzazione comprendente l'assegnazione delle mansioni accessorie in questione ai conducenti, essendo esse imprescindibili per un'azienda di autotrasporti;
solo se le stesse siano affidate a ditte esterne non possono più ritenersi comprese nel normale orario di lavoro. Lamenta quindi il ricorrente che il Tribunale, in sede di discussione, non abbia consentito perché non autorizzata e senza altra motivazione- il deposito di una nota, riproducente il testo della discussione, con cui, sostanzialmente, si sosteneva che il rispetto dell'orario contrattuale settimanale poteva esser mantenuto nei limiti delle 39 ore intervenendo, da parte dell'azienda, sui turni. Egli ha quindi proceduto alla trascrizione del contenuto della nota stessa. Le censure sono infondate. 3 Iniziando da quelle di rito, si rileva l'irritualità della trascrizione della nota non autorizzata dal Tribunale, che sostanzialmente equivale alla produzione di un nuovo documento nel giudizio di cassazione. Né sussiste alcun vizio di motivazione nel provvedimento del Tribunale che ha negato il deposito della nota perché non autorizzata dovendo lo stesso limitarsi proprio solo a tanto, atteso che il procedimento si esurisce con la discussione ed eventuali scritti, peraltro del tutto al di fuori della struttura del rito del lavoro, possono esser solo autorizzati dal giudice. Per quanto attiene alla pretesa di conservare le mansioni accessorie affidategli dall'azienda quasi una sorta di diritto quesito non merita alcuna censura la - decisione del Tribunale che ha negato che un siffatto diritto sussista a fronte del potere di autorganizzazione dell'imprenditore. Ed infatti proprio nell'ambito dell'esercizio di detto potere gli erano state affidate mansioni accessorie che l'azienda aveva ritenuto compatibili con quello di conducente :nessuna pattuizione era intervenuta fra le parti, sicchè il consenso del lavoratore valeva solo a consentire l'espletamento delle mansioni stesse, senza avere alcun rilievo sul momento genetico della decisione assunta dall'azienda. Naturalmente, potendosi creare un affidamento del lavoratore sulla favorevole ricaduta per lui di un determinato assetto lavorativo, e non potendosi, in ogni caso esercitare il potere di autorganizzazione in maniera arbitraria specialmente quando esso incida sulle predette posizioni di affidamento>> del lavoratore, è necessario che la scelta modificativa risulti coerente con esigenze aziendali. Il Tribunale si è attenuto, sia pure con sintetica motivazione, a questa gi usta direttrice individuando nella richiesta sindacale la ragione che ha indotto l'azienda a porre fine alle prestazioni accessorie per i conducenti. A fronte della richiesta del sindacato che esigeva che le prestazioni dei conducenti fossero mantenute nell'ambito dell'orario contrattuale l'azienda ha rivisto il precedente assetto organizzativo adeguandolo, in maniera del tutto legittima alle esigenze fatte valere dalla organizzazione sindacale. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese 30.000, oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma 20 ottobre 2000 Il Consigliere es. Corrado Gayleli n Il Presidente Marino SaujanЛ очно Зантороний Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -5 FEB 2001 oggi, 3 0 3 1 5 A IL COLLABORATORE I M S . E . D S T DI CANCELLERIA R , A R N P O T A ' , L S 3 L L T A 7 L R S O - O E E B C 8 P - D I S 1 I D I 1 S N A N G E T E S S O G O I A G P A E D M L E I O , T A O A T I D R L R T L I E S E I T D G D N O E E S R E 5