Sentenza 14 gennaio 2002
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- 1. Libertà religiosa, edilizia di culto e pianificazione urbanistica. La Corte Costituzionale censura ancora alcune disposizioni della legislazione lombardaAvv. Alessandro Palma · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Limiti urbanistici non possono annullare libertà di culto (Corte Cost., 254/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 agosto 2020
La libertà religiosa garantita dall'art. 19 Cost. è un diritto inviolabile, tutelato «al massimo grado» dalla Costituzione. La garanzia costituzionale ha valenza anche “positiva”, giacché il principio di laicità che contraddistingue l'ordinamento repubblicano è «da intendersi, secondo l'accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato, non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità». Della libertà di religione il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale, che lo stesso art. 19 Cost. garantisce specificamente disponendo che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DI0-0346/02 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RIVENDICAzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE - Presidente Dott. Mario - R.G. N. 14512/99 Consigliere Dott. Ugo -RIGGIO 14777/99 - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron. 642 BUCCIANTE Rel. Consigliere Rep. Dott. Ettore Consigliere Ud. 25/09/01Dott. CE Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR dal Sig. sul ricorso proposto da:
3.10 per divite 14 GEN. 2002 UZ CO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANC E VIA PAOLO EMILIO N 57, presso lo studio dell'avvocato ENNIO DI GIACOMO, che lo difende unitamente €1,55 L3000 all'avvocato GIAMPIERO CASSI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
DH675703 EL LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato DH675704 GIOVANNI ZAPPULLA, difesa dall'avvocato GIANNA SANGIOVANNI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente nonchè contro 1243 Mr. -1- END RO VED UZ TA, UZ NE ET;
- intimate e sul 2° ricorso n 14777/99 proposto da: RO VED UZ TA, UZ NE ET, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato GIROLAMO ADDESSI, che li difende unitamente all'avvocato NATALE GIALLONGO, giusta delega in atti;
controricorrenti ricorrenti incidentali nonchè
contro
EL LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ZAPPULLA, difesa dall'avvocato GIANNA SANGIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente (al ricorso incidentale nonchè
contro
UZ CO;
- intimato avverso la sentenza n. 99/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato FARRO Vincenzo, per delega -2- dell'Avv.CASSI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato SANGIOVANNI Gianna, difensore della resistente EL, che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato ADDESSI, difensore della RO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n. 14777/99; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso preliminarmente per la riunione dei due giudizi, nel merito per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3-his- Mr. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 2 e il 3 marzo 1989 AN LI e TT PE citarono davanti al Tribunale di Firenze il rispettivo figlio e fratello CE PE, nonché sua moglie SA ON, esponendo che costei, essendo in corso il procedimento di separazione personale dal coniuge, era rimasta nella disponi- bilità di vari beni mobili che arredavano la casa infamiliare assegnatale, ma che appartenevano quote uguali alle stesse attrici e al primo convenuto, quali eredi legittimi del defunto TO PE;
chiesero quindi, previo accerta- mento della loro qualità di comproprietarie, di essere autorizzate al prelievo di tali beni, con condanna della seconda convenuta a consegnarli. CE PE aderì alla domanda delle attrici, mentre SA ON contestò di essere in possesso di alcuni degli oggetti elen- cati nell'atto introduttivo del giudizio, negò che altri trovassero corrispondenza nell'inventa- rio dell'eredità di TO PE, sostenne che suo marito avrebbe dovuto rimpiazzare quelli un congruo aumento eventualmente da asportare con 14512/1999 3 S 14777/1999 dell'assegno di mantenimento e concluse nel senso che si provvedesse secondo giustizia e in caso di accoglimento della domanda si tenesse conto del tempo occorrente per la revisione dei provvedi- menti provvisori adottati in sede di separazione. All'esito dell'istruzione della causa con- sistita nella produzione di documenti, ad opera di ognuna delle parti con sentenza del 9 luglio - 1993 il Tribunale accolse la domanda, salvo che per un frigorifero che già nell'atto di citazione era stato indicato come sostituito con un altro. Impugnata da SA ON, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 27 gennaio 1999 ha accolto il gravame che era stato contrastato da AN LI e TT PE, mentre CE PE era rimasto contumace respin- gendo l'originaria domanda e condannando tutti gli appellati alle spese di entrambi i gradi del giudizio. A tali pronunce la Corte di appello è la convenuta, contraria-pervenuta osservando: - mente a quanto ha ritenuto il Tribunale, ha immediatamente contestato la corrispondenza delle cose indicate nell'atto di citazione con i beni 14512/1999 4 14777/1999 esistenti nella sua abitazione e con quelli descritti nell'inventario dell'eredità di TO PE;
la riproposizione di questa tesi in secondo grado non dà luogo a domande nuove, trattandosi di semplici eccezioni, che avrebbero potuto essere sollevate anche per la prima volta in appello;
avendo agito in rivendicazione, le attrici avrebbero dovuto dare idonea prova dei loro assunti, a fronte delle contestazioni della convenuta e della evidente discordanza tra le indicazioni dell'atto di citazione e quelle dell'inventario; l'ispezione che hanno richie- sto potrebbe solo dimostrare l'identità tra i beni oggetto della domanda e quelli posseduti dalla ON, ma non la loro appartenenza alla LI e ai PE;
- la consulenza tecnica di ufficio, ugualmente richiesta dalle appellate, avrebbe lo stesso valore, né può essere utilizza- ta per supplire all'inadempimento dell'onere probatorio gravante sulle istanti;
la prova testimoniale dedotta è inammissibile perché comporta giudizi e non attiene a fatti dimostra- tivi della proprietà dei beni in questione in -capo ad TO PE;
le spese di giudizio 14512/1999 5 Mi 14777/1999 di entrambi i gradi vanno poste а carico dei soccombenti, compreso CE PE, il quale si era associato alla domanda della madre e della sorella. Contro tale sentenza sono stati proposti di- stinti ricorsi per cassazione da AN LI e TT PE e da CE PE, rispettivamente in base a tre e a due motivi. SA ON ha resistito con con- troricorsi. Ognuna delle parti ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE In quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere processo, in applicazione riuniti in un solo dell'art. 335 c.p.c. I motivi addotti a sostegno di quello di An- LI e TT PE vanno tonietta esaminati in ordine inverso a quello in cui sono stati articolati, poiché le questioni sollevate in ognuno dei primi due postula la soluzione di quelle poste nel successivo. Con il terzo, le ricorrenti contestano della qualificazione giuridica di l'esattezza 14512/1999 6 Merr 14777/1999 rivendicazione data dalla Corte di appello alla domanda che avevano proposto, sostenendo che non si è tenuto conto del fatto che essa era rivolta anche nei confronti del comproprietario degli oggetti in questione, al quale erano stati affi- dati a titolo precario e gratuito, sicché si trattava di un'azione di natura contrattuale, per la quale non era richiesta una prova rigorosa della proprietà. La censura non può essere accolta. Già il Tribunale aveva considerato come ri- l'azione esercitata dalle attrici vendicazione alla quale si era associato CE PE, nei cui confronti non erano state formulate istanze - con le loro domande intese ad ottenere l'accertamento della qualità di comproprietarie dei beni in contestazione, l'autorizzazione а prelevarli dall'abitazione di SA ON, la condanna di costei a consegnarli. Né d'altra parte le ricorrenti deducono di aver formulato in proposito, nel giudizio di appello, rilievi di sorta, in particolare mediante la prospettazione di quel peraltro imprecisato «titolo precario e gratuito», che ora affermano di aver fatto valere 14512/1999 7 14777/1999 a suo tempo. La questione- che implica del resto apprezzamenti prettamente di merito, come sono le valutazioni inerenti alla qualificazione giuridi- ca della domanda: Cass. 10 maggio 2000 n. 5945 è dunque preclusa in questa sede e non può avervi ingresso. Con il secondo motivo del loro ricorso Anto- nietta LI e TT PE lamentano che non siano state considerate nuove e come tali inammissibili le tesi formulate per la prima volta in appello da SA ON, in contra- sto con l'atteggiamento di «rimessione a giusti- zia» che aveva tenuto nel giudizio di primo grado, in cui si era limitata a generiche affer- mazioni. La doglianza non è fondata. In realtà l'appellante, nell'impugnare la sentenza del Tribunale, non aveva proposto non solo domande, ma neppure eccezioni "nuove" (come del resto era in sua facoltà, essendo nella specie applicabile, ratione temporis, l'art. 345 c.p.c. nel testo non novellato): a fronte del- l'analitica elencazione di beni contenuta nel- aveva sostenuto, come già in l'atto di citazione, 14512/1999 8 Mr. 14777/1999 primo grado, che alcuni, puntualmente indicati anche se come «esempio»>, non erano in suo posses- So, che altri, pure specificati «in via esempli- ficativa», non corrispondevano a quelli inclusi nell'inventario dell'eredità di TO PE, che comunque i mobili eventualmente appartenuti al de cuius non potevano esserle sottratti, poiché erano divenuti di proprietà di suo marito in seguito a una divisione intervenuta con le altre eredi e le erano stati assegnati nel giudi- zio di separazione. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si sostiene che la sentenza impugnata è affetta da violazione о falsa applicazione delle norme di diritto in materia di rivendicazione e di ammis- sione delle prove, nonché da vizi della motiva- zione, per avere la Corte di appello erroneamente negato rilevanza all'atteggiamento remissivo>>> tenuto da SA ON in tutto il corso del giudizio e per avere inoltre ingiustificatamente impedito alla parte attrice ogni possibilità di dimostrare i suoi assunti. La censura formulata in termini pressoché identici nei due ricorsi va accolta, per quanto 14512/1999 9 M 14777/1999 di ragione. Il giudice di secondo grado, osservando che le attrici a fronte delle contestazioni della convenuta e della evidente non corrispondenza fra i beni indicati in atto di citazione e quelli indicati nell'inventario dell'eredità del loro dante causa, non hanno né fornito né offerto idonea prova>>>, ha esaminato congiuntamente e risolto unitariamente come già aveva fatto il Tribunale, il quale ne aveva tratto conclusioni opposte le ben diverse questioni che SA anche in appello, аON aveva sollevato, proposito dei beni in questione: per alcuni aveva negato di esserne in possesso, mentre per altri aveva sostenuto che non trovavano riscontro nell'inventario dell'eredità di TO PE, senza comunque mai porre in discussione che i mobili elencati in tale documento fossero stati di proprietà del de cuius. Per i restanti, pertanto, occorreva valutare se la mancanza di ogni contestazione (salvo quella relativa all'asserita pregressa divisione intervenuta tra le altre parti, che non è stata dal giudice di secondo grado,presa in esame 10 14512/1999 14777/1999 evidentemente perché considerata assorbita) potesse essere reputata come una sostanziale ammissione, da parte di SA ON, sia del proprio possesso di tali beni, sia della loro "corrispondenza" con l'inventario dell'eredità, dato che «i fatti allegati possono essere consi- derati "pacifici", esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra NN⭑ parte abbia impostato la propria difesa su argo- menti logicamente incompatibili con il discono- scimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specifi- camente alcuni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri» (Cass. 20 ottobre 2000 n. 13904). Invece questa valutazione degli "argomenti di prova" eventualmente desumibili da un simile contegno tenuto dalla convenuta nel processo anche in appello, è stata del tutto omessa, a causa del- l'impropria estensione, operata dal giudice di secondo grado relativamente ai beni di cui si tratta, delle argomentazioni che l'appellante riferimento agli aveva svolto con esclusivo altri. 11 Main 14512/1999 14777/1999 Relativamente poi a quelli inventariati, ma a dire di SA ON da lei non posseduti, incongruamente è stata respinta l'istanza istrut- toria di AN LI e TT PE zi, per la ragione che «l'ispezione tende soltan- della corrispondenza frato all'accertamento mobili rinvenuti nell'abitazione della ON e quelli indicati in atto di citazione, ma non è idonea a fornire la prova che questi ultimi siano di proprietà delle attrici in quanto loro perve- nuti per eredità dal defunto padre», mentre «la c.t.u., d'altra parte, avrebbe la stessa valenza, non senza rilevare che essa non costituisce mezzo di prova, ma mezzo istruttorio teso a fornire elementi tecnici al giudice, che non li possiede, sulla base di prove già fornite dalle parti in relazione ai rispettivi oneri e già acquisite al processo». Così argomentando, la Corte di appello non ha in alcun modo chiarito il motivo per cui redatto da unall'inventario, che era stato notaio ai sensi degli art. 769 SS. c.p.c., si dovesse negare ogni valore probatorio circa l'appartenenza dei beni in esso descritti al- l'eredità, tanto più che la circostanza era 12 Mr. 14512/1999 14777/1999 rimasta incontroversa tra le parti. Sul punto, peraltro, AN LI e TT PE zi avevano anche dedotto una prova testimoniale, che non è stata ammessa in quanto «involge un giudizio da parte dei testimoni dei beni indicati in atto di citazione all'eredità del defunto TO PE ed al fatto che gli stessi fosse- ro pervenuti, in virtù della successione di quest'ultimo, alle attrici ed al PE France- SCO, mentre invece avrebbe dovuto attenere alla dimostrazione di fatti in ordine alla proprietà dei beni stessi in capo al dante causa, e quindi all'individuazione del titolo per il quale face- vano parte dell'eredità in parola». Questa moti- vazione è incongrua, poiché a chi viene chiamato а deporre sull'inclusione di alcuni beni in un compendio ereditario non è richiesto un giudizio "di diritto" in proposito, bensì l'esposizione "in fatto" di circostanze che possono consentire al giudice di formularlo. Infine, anche relativamente ai beni rivendi- cati dalle attrici, ma che secondo la convenuta non avevano riscontro in quelli inventariati, la motivazione della sentenza impugnata è carente, 13 Mar 14512/1999 14777/1999 consistendo nella semplice affermazione della «evidente non corrispondenza» tra gli uni e gli altri. In risposta alle contestazioni dell'appel- lante sul punto, AN LI e TT PE avevano replicato mediante puntuali richiami alle risultanze dell'inventario, per ognuno dei mobili in questione, sicché le loro deduzioni richiedevano una più precisa, specifica e argomentata confutazione. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso di CE PE, che concerne il regolamento delle spese del giudizio di appello. Accolto pertanto per quanto di ragione il primo motivo di entrambi i ricorsi, rigettati il secondo e il terzo motivo del ricorso di Anto- nietta LI e TT PE, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso di Fran- cesco PE, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per 14 14512/1999 14777/1999 quanto di ragione il primo motivo di entrambi i ricorsi;
rigetta il secondo e il terzo motivo del ricorso di AN LI e TT PE;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso di CE PE;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimi- tà. Roma, 25 settembre 2001 Етоги Вимірий 109T129,11 456T 1,32 Sp Adorn TOT170, 43 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 14 GEN 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1. 9. 2002 Serie 4 (versale €170,43 26847 (euro CEMERSETIANCA 143 p. Dirigento Area S a (Dot Respon s 15 14512/1999 14777/1999