Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10056 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
1 005 6 /01 O L L O PUBBLICA ITALIANA B E E 3 3 N O 4 , I 7 1 Z 3 9 A 9 E R -1 C T A -11 S I P I G 7 D 2 E IN NOM DE E IC D LA CORTE SU REMADICASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 4128/99 Cron.22660 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 04/05/01 - Rel. Consigliere-Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AN, titolare dell'omonima officina FIAT, elettivamente domiciliato in ROMA LINGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO che lo difende unitamente all'avvocato BASSANETTI SERAFINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RR AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che lo difende, giusta delega 2001 in atti;
773 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 139/98 del Giudice di pace di LODI, depositata il 23/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CASOTTI CANTATORE Maria Luisa, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14/2/98 ON CA, titolare dell'omonima officina autorizzata FIAT, conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Lodi Massimo Ferrari per sentirlo condannare al pagamento di L.1.867.067 (di cui lire 1.000.000 dovuto quale residuo prezzo di un'auto Citroen, acquistata dal Ferrari dando in parziale permuta una Tempra usata;
Lire 725.567 per la sostituzione del parabrezza della Tempra e lire 141.500 per il bollo di circolazione). Il convenuto, cosituitosi, negava di dovere alcunché. Con sentenza 23/1/98 il Giudice di pace rigettava la domanda del CA, ritenendola non provata. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denuncia I - violazione degli artt.2697 cod.civ. e 115 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto non provato il diritto dell'attore al compenso per la sostituzione del parabrezza, la cui esecuzione era stata riferita dalla teste Pessina e dimostrata, peraltro, dal preventivo prodotto dall'attore in giudizio. Col secondo motivo si denuncia ancora violazione degli artt.2723 cod.civ 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza ritenuto non provato il credito di 1.000.000 vantato dall'attore per il residuo prezzo dell'auto venduta, sulla base delle dichiarazioni del convenuto in sede di tentativo di conciliazione, dichiarazioni che, provenendo dalla controparte e non essendo dimostrate, non avevano alcuna rilevanza probatoria. II Le doglianze, da esaminare congiuntamente - perché connesse, vanno entrambe disattese. L'impugnata sentenza poggia su una chiara ratio decidendi, e cioè che l'attore, su cui gravava l'onere di dimostrare i crediti per il cui pagamento aveva agito in giudizio contro il Ferrari, tale prova non aveva fornito, com'era risultato dall'istruttoria svolta. Scendendo nel dettaglio e soffermandosi sui singoli elementi probatori, la sentenza ha indicato le ragioni per le quali nessuna delle voci di credito poteva ritenersi dimostrata (non il bollo auto, perché era stato pagato dall'acquirente dell'auto Tempra data in permuta dal Ferrari;
non il lavoro di sostituzione del parabrezza, perché, essendo questo già rotto al momento della permuta, il costo della Sua sostituzione doveva ritenersi compreso nel prezzo concordato tra le parti;
non il saldo prezzo, spettando all'attore dimostrare di avervi diritto, indipendentemente da quanto dichiarato dal convenuto in ordine ad accordi di sconto). In relazione alla particolare natura della sentenza impugnata (trattasi di sentenza decisa secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art.113 cod.proc.civ.) e ai precisi limiti entro i quali è consentito impugnare davanti a questa Corte tale tipo di sentenze (v. Cass.Sez.Un. 9493/98), le censure del ricorrente appaiono entrambe inammissibili, essendo volte a sindacare, attraverso un riesame degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, la regola di equità posta a base della decisione senza denunciare alcuno dei vizi per cui è consentito ricorrere per cassazione contro tali sentenze. Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento de lle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in 1.099.000, di cui lire 1000.000 per lire onorari. Roma, 4 maggio 2001 L'estensore Il presidente overley Пракаш IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO 4 ) Rome_ 24 LUG. 2001 7 C O J O O R I V E 3 . C IL CANCELLIERE CT N A , P 1 I 9 9 O 1 - 1 E 1 C - I 1 2 D U . Q 6 E 4 N I J