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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7438/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.11.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Angelina Bruno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
I.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La casa coniugale sita in Lissone, Piazzale Don Luigi Sturzo 9/a resta di esclusiva proprietà del sig. e verrà allo stesso assegnata in ragione del fatto che la figlia maggiorenne ma non Pt_2 economicamente autosufficiente resterà ad abitare con il padre. Quanto alla sig.ra la Per_1 Pt_1 stessa si trasferirà in un altro immobile entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
III. Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra un assegno di mantenimento anche Pt_2 Pt_1 tenuto della mancanza di una entrata economica derivante da attività lavorativa della stessa in ragione della scelta effettuata di comune accordo tra i coniugi ed ovvero che la sig.ra si Pt_1 occupasse della casa, delle figlie e del marito. Per quanto precede, a far data dalla sottoscrizione della presente, il sig. verserà in favore della Pt_2 sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00. Pt_1
IV. Il contribuirà, inoltre, direttamente al mantenimento della figlia - maggiorenne ma Pt_2 Per_1 non ancora economicamente autosufficiente e provvederà egli al pagamento in misura integrale delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che qui si ritrascrive:
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Le spese straordinarie (con preventivo accordo) dovranno essere preventivamente concordate per iscritto (anche via e-mail o messaggio WhatsApp) tra i genitori, salvo casi di urgenza medica. In mancanza di accordo preventivo, la spesa non sarà rimborsabile.
V. Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Lissone in data
16.06.1991;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lissone per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 54, parte II, serie A, anno 1991);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
LA TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.11.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Angelina Bruno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 04.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
I.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La casa coniugale sita in Lissone, Piazzale Don Luigi Sturzo 9/a resta di esclusiva proprietà del sig. e verrà allo stesso assegnata in ragione del fatto che la figlia maggiorenne ma non Pt_2 economicamente autosufficiente resterà ad abitare con il padre. Quanto alla sig.ra la Per_1 Pt_1 stessa si trasferirà in un altro immobile entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
III. Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra un assegno di mantenimento anche Pt_2 Pt_1 tenuto della mancanza di una entrata economica derivante da attività lavorativa della stessa in ragione della scelta effettuata di comune accordo tra i coniugi ed ovvero che la sig.ra si Pt_1 occupasse della casa, delle figlie e del marito. Per quanto precede, a far data dalla sottoscrizione della presente, il sig. verserà in favore della Pt_2 sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00. Pt_1
IV. Il contribuirà, inoltre, direttamente al mantenimento della figlia - maggiorenne ma Pt_2 Per_1 non ancora economicamente autosufficiente e provvederà egli al pagamento in misura integrale delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che qui si ritrascrive:
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Le spese straordinarie (con preventivo accordo) dovranno essere preventivamente concordate per iscritto (anche via e-mail o messaggio WhatsApp) tra i genitori, salvo casi di urgenza medica. In mancanza di accordo preventivo, la spesa non sarà rimborsabile.
V. Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Lissone in data
16.06.1991;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lissone per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 54, parte II, serie A, anno 1991);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
LA TT