Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
L'emissione del decreto penale di condanna oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 459 cod. proc. pen. non comporta la nullità nè la revoca del decreto stesso, perchè tale termine ha natura ordinatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2005, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
221 0/06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DE 23/11/2005
SENTENZA
N. 02121/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. LUPO ERNESTO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.DE MAIO GUIDO
11 N. 010273/2005 2. Dott. MANCINI FRANCO
3. Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA 11
" 4. Dott. IANNIELLO ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA -GRITTNANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 11/01/1960 1) DE ON SERGIO
avverso SENTENZA del 09/03/2004
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MANCINI FRANCO
Udito il PM welle persone del dott. G. Possecantando che ho concluso: rigento del ricorso.
Con sentenza del 9 marzo 2004 la Corte di appello di Torino confermava quella in data 2 maggio 2002 del tribunale di Novara che aveva condannato l'appellante Del Ponte Sergio, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 37 della legge 689 del 1981 per avere proceduto a denunce in parte non corrispondenti al vero con conseguente omesso versamento di contributi e premi per importi mensili non inferiori a lire 5.000.000 nel periodo da febbraio a maggio 1998. La corte respingeva in primis l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante rilevando che correttamente era stata individuata la competenza del tribunale di Novara in relazione alla sede provinciale dell'INPS destinataria delle denunce in questione.
La Corte respingeva quindi le altre eccezioni di carattere preliminare ed in particolare: quella concernente la mancata adozione del decreto penale di condanna nei sei mesi dalla iscrizione del nome della persona nel registro degli indagati;
quella attinente alla mancata notifica del decreto penale al difensore. L'omissione avrebbe giustificato, ad avviso della Corte territoriale, una richiesta di restituzione in termini che invece non c'è stata. Con la successiva proposizione dell'opposizione peraltro nulla era stato dedotto al riguardo;
l'accusa di indeterminatezza del capo di imputazione. Nel merito il giudice dell'appello respingeva la richiesta di assoluzione basata sulla modifica alla normativa apportata dall'art. 116 della finanziaria del 2000 considerando che l'istruttoria dibattimentale aveva chiarito come nella specie sia stata superata la doppia soglia di punibilità, dei 5 milioni di cui alla vecchia normativa ed del 50% mensile della omissione contributiva costituente il limite indicato dalla nuova.
Considerava quindi del tutto generica e priva di fondamento l'eccezione riguardante la condotta costitutiva del reato in ordine alla quale la difesa aveva omesso di procedere a contestazioni al momento della deposizione dibattimentale sul punto.
Ad analoga conclusione perveniva in ordine all'elemento soggettivo del reato. Respingeva infine la richiesta di sostituzione della pena detentiva a causa dei precedenti penali del soggetto.
A mezzo del proprio difensore l'imputato propone ricorso per cassazione riformulando nei confronti della sentenza di secondo grado le stesse censure già avanzate con i motivi di appello.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si osserva in primo luogo che correttamente è stata individuata la competenza territoriale del tribunale di Novara. Il luogo del commesso reato infatti non può che essere quello della sede provinciale dell'INPS destinataria delle denunce dell'imprenditore sulla base delle quali devono essere liquidati e versati i contributi dovuti e ciò perchè è proprio presso quella sede che si conclude e perfeziona la condotta omissiva dell'agente.
La sede INPS nella specie territorialmente competente era per l'appunto quella di Novara e ciò ha determinato per trascinamento la competenza del tribunale.
In tal senso è la giurisprudenza ormai consolidata di questo Supremo Collegio come si evince da Cass. sez. III, 13 febbraio 2002 n. 14279 e 11 luglio 2003 n. 29275. Parimenti non condivisibile è l'eccezione concernente il ritardo nell'adozione del decreto penale. Il sistema processuale in materia è infatti così organizzato ( come si ricava, fra altre, da Cass. SS.UU. n. 3 del 24 marzo 1992; Cass. sez. III, 4 dicembre 2000 n. 3562; Cass. sez. VI, ord. 22533 del 21 maggio 2003 ): il GIP può legittimamente rifiutare il decreto penale richiesto dopo i 6 mesi di cui all'art. 459 co. 1 del codice di rito;
se tardivamente emesso, tuttavia, non si produce alcuna nullità ed il decreto non può essere revocato, anzi la revoca integrerebbe gli estremi di un provvedimento abnorme;
in conclusione il termine dei 6 mesi è meramente ordinatorio.
Sorte analoga deve essere riservata alla eccezione di nullità del decreto stesso per non essere stato notificato al difensore, così come ora prescritto dall'art. 20 della legge 60 del 2001. L'omissione infatti non ha prodotto alcuna pratica conseguenza negativa per il condannato in quanto costui ha proposto opposizione nella quale peraltro questo difetto della notifica, come rilevato dalla Corte territoriale, neppure è stato dedotto. Semmai l'omissione avrebbe giustificato la richiesta di un termine a difesa da parte del difensore. Circa l'eccezione di indeterminatezza dell'accusa la Corte di merito ha fornito una risposta esauriente alle perplessità palesate sul punto nei motivi di appello spiegando che l'indicazione nel capo di imputazione dei periodi cui si riferiva l'omissione contributiva nonché del superamento della soglia di punibilità hanno posto l'imputato nella condizione di svolgere in pieno la propria attività difensiva.
Si ricorda peraltro nell'impugnata sentenza che il tema è stato ampiamente trattato in dibattimento nel contraddittorio delle parti e ad esso avrebbe potuto apportare il proprio contributo lo stesso imputato ove non fosse rimasto contumace.
Quanto al merito dell'accusa il giudice dell'appello ha proceduto, sulla scorta della deposizione del funzionario dell'INPS che aveva proceduto agli accertamenti, ad una attenta disamina della norma contenuta nell'art. 37 della legge 689 del 1981 come da ultimo modificato dall'art. 116 comma 19 della legge finanziaria del 2001, confrontandola con la dimensione della omissione verificatasi nel caso di specie e pervenendo alla ragionata e motivata conclusione - che questa Corte non ha ragione di censurare del superamento della soglia di punibilità la quale per la norma in questione è
-
costituita da una somma mensile “non inferiore al maggior importo fra euro 2.582,28 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti “.
Anche per ciò che concerne la misura e qualità della pena la decisione dei giudici di merito ed in particolare della Corte di merito non merita le censure proposte. La Corte territoriale ha infatti adeguatamente motivato la decisione di non procedere alla sostituzione della pena con riferimento ai precedenti del soggetto ed al rischio conseguente che la sostituzione con la pena pecuniaria possa privare la pena stessa del necessario effetto dissuasivo. E' infine inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede (art. 606 co. 3 c.p.p.) la richiesta di riconoscere la continuazione fra la presente ed altra sentenza.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2005. Il consigliere estensore Il Presidente
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DEPOSITATS IN CANCELLERIA H CEN 2006
IL FUNZIONARIO DI CANCELL A
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